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Document 32015D1353

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1353 della Commissione, del 3 agosto 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Sud Africa nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2015) 5290] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 208 del 5.8.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1353/oj

    5.8.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 208/36


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1353 DELLA COMMISSIONE

    del 3 agosto 2015

    che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Sud Africa nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

    [notificata con il numero C(2015) 5290]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).

    (2)

    L'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2007/777/CE istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione di prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti ai trattamenti pertinenti di cui alla parte 4 del medesimo allegato.

    (3)

    Il Sud Africa figura nell'elenco di cui all'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici provenienti dall'intero territorio o da determinate parti di esso.

    (4)

    A seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità («HPAI») del sottotipo H5N2 sul territorio sudafricano nell'aprile 2011, la decisione n. 2007/777/CE è stata modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione (3), in modo da stabilire che l'introduzione nell'Unione dei suddetti prodotti provenienti dal Sud Africa possa essere autorizzata solo a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, il quale provvede all'inattivazione di eventuali virus presenti nel prodotto. In relazione all'evolversi della situazione sanitaria sono stati inoltre adottati i regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 991/2011 (4) e (UE) n. 110/2012 (5).

    (5)

    Il 2 marzo 2015 il Sud Africa ha presentato informazioni in merito alla situazione relativa alla HPAI dichiarando il suo intero territorio indenne da tale malattia.

    (6)

    Tali informazioni sono state ora valutate dai servizi della Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Sud Africa, è opportuno modificare il trattamento prescritto per i prodotti contemplati dalla decisione 2007/777/CE al fine di tener conto della situazione sanitaria favorevole.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare le conseguenza le parti 2 e 3 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2015

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Sud Africa negli elenchi di paesi terzi e loro parti (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2011 della Commissione, del 5 ottobre 2011, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti il Sud Africa negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 19).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci relative al Sud Africa negli elenchi di paesi terzi e loro parti (GU L 37 del 10.2.2012, pag. 50).


    ALLEGATO

    L'allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

    1)

    nella parte 2, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

    «ZA

    Sud Africa

    C

    C

    C

    A

    D

    A

    A

    C

    C

    A

    A

    D

    XXX»

    2)

    nella parte 3, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

    «ZA

    Sud Africa

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    Sud Africa ZA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    E

    XXX

    A

    A

    E

    XXX»


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