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Document 32015D1064

    Decisione (PESC) 2015/1064 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

    GU L 174 del 3.7.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1064/oj

    3.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 174/21


    DECISIONE (PESC) 2015/1064 DEL CONSIGLIO

    del 2 luglio 2015

    che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (1), che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013.

    (2)

    Il 9 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/447/PESC (2) che ha modificato la decisione 2013/354/PESC e ha prorogato l'EUPOL COPPS dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015.

    (3)

    A seguito del riesame strategico dell'EUPOL COPPS, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2016.

    (4)

    La decisione 2013/354/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

    (5)

    L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

    1)

    all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 9 570 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 9 820 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 9 175 000 EUR.»;

    2)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 12 bis

    Cellula di progetto

    1.   L'EUPOL COPPS dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti che sono coerenti con gli obiettivi della missione e che agevolano la realizzazione del mandato. Ove opportuno, l'EUPOL COPPS agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi, sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUPOL COPPS è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari dell'Unione e degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUPOL COPPS, qualora i progetti siano:

    a)

    previsti nella scheda finanziaria della presente decisione; oppure

    b)

    integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

    Dopo che la Commissione o tali Stati hanno proposto formalmente che i propri contributi finanziari siano gestiti dall'EUPOL COPPS, quest'ultima conclude un accordo con la Commissione o detti Stati riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati.

    Né l'Unione né l'alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUPOL COPPS nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

    3.   I contributi finanziari dell'Unione, degli Stati membri o di Stati terzi alla cellula di progetto sono soggetti all'accettazione del CPS.»;

    3)

    all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2016.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

    Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ASSELBORN


    (1)  Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

    (2)  Decisione 2014/447/PESC del Consiglio, del 9 luglio 2014, che modifica la decisione 2013/354/PESC, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 28).


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