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Document 32015D1025
Council Decision (EU) 2015/1025 of 19 June 2015 abrogating Decision 2013/319/EU on the existence of an excessive deficit in Malta
Decisione (UE) 2015/1025 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che abroga la decisione 2013/319/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta
Decisione (UE) 2015/1025 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che abroga la decisione 2013/319/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta
GU L 163 del 30.6.2015, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/35 |
DECISIONE (UE) 2015/1025 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2015
che abroga la decisione 2013/319/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2013/319/UE (1), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso che a Malta esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che a Malta il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 3,3 % del PIL nel 2012, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era al di sopra del valore di riferimento del 60 % del PIL. Il Consiglio ha altresì rilevato che Malta non ha compiuto progressi sufficienti verso l'osservanza del parametro per la riduzione del debito e quindi non soddisfa i requisiti del periodo di transizione (2) successivo alla correzione del proprio disavanzo eccessivo nel 2012 (3). |
(2) |
Il 21 giugno 2013, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato a Malta una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
(3) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (4). |
(4) |
Il Consiglio deve adottare una decisione di abrogare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, decisioni sull'esistenza di un disavanzo eccessivo devono essere abrogate solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL nel corso del periodo oggetto delle previsioni (5) e il rapporto debito/PIL soddisfa la configurazione forward-looking del parametro di riferimento del debito. |
(5) |
Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati da Malta nell'aprile 2015, il programma di stabilità 2015 e le previsioni di primavera 2015 della Commissione sono giustificate le seguenti conclusioni:
|
(6) |
A partire dal 2015, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, Malta è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo di bilancio a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. In questo contesto, sembra esserci il rischio di una qualche deviazione rispetto all'aggiustamento richiesto dello 0,6 % del PIL verso l'obiettivo di bilancio a medio termine sia nel 2015 che nel 2016. Nel 2015 il miglioramento del saldo strutturale dovrebbe essere inferiore dello 0,1 % del PIL rispetto al requisito. Sebbene l'aggiustamento previsto per il 2016 sia in linea con il requisito, vi è il rischio di una qualche deviazione se si considerano insieme il 2015 e il 2016. Nel 2015 e nel 2016 saranno necessarie pertanto ulteriori misure. |
(7) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(8) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo di Malta sia stato corretto e che la decisione 2013/319/UE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo a Malta è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2013/319/UE è abrogata.
Articolo 3
Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. REIRS
(1) Decisione 2013/319/UE del Consiglio, del 21 giugno 2013, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 52).
(2) In seguito all'abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi nel dicembre 2012, in linea con il patto di stabilità e crescita, Malta ha beneficiato di un periodo di transizione di tre anni, iniziato nel 2012, per conformarsi al parametro per la riduzione del debito. I requisiti del periodo di transizione sono stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), e ulteriormente dettagliati nelle specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza del 3 settembre 2012 (cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf). L'aggiustamento lineare strutturale minimo (MLSA) richiesto per il 2012 era pari a 0,4 punti percentuali del PIL, mentre il disavanzo strutturale è peggiorato di p.p. del PIL nel 2012.
(3) Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2012 sono stati successivamente rivisti, rispettivamente agli attuali 3,6 % e 67,4 % del PIL.
(4) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).
(5) In linea con le specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza.