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Document 32015D0997

Decisione (UE) 2015/997 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

GU L 164 del 30.6.2015, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/997/oj

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30.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/1


DECISIONE (UE) 2015/997 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

I negoziati con la Bosnia-Erzegovina riguardanti l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, si sono conclusi.

(2)

Le disposizioni commerciali dell'accordo hanno carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente della politica commerciale comunitaria nei confronti di paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

(3)

L'accordo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è approvata a nome della Comunità, fatta salva la conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità con riserva della sua conclusione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


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