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Document 32015D0989

    Decisione (UE) 2015/989 del Consiglio, del 15 giugno 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e di un elenco di persone per l'esercizio della funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile

    GU L 159 del 25.6.2015, p. 55–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/989/oj

    25.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 159/55


    DECISIONE (UE) 2015/989 DEL CONSIGLIO

    del 15 giugno 2015

    relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e di un elenco di persone per l'esercizio della funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

    (2)

    L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio (2) indica le parti dell'accordo da applicarsi in via provvisoria, comprese le disposizioni sull'istituzione e il funzionamento del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e sul commercio e lo sviluppo sostenibile.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 376, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotta il proprio regolamento interno.

    (4)

    Ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 3, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile nel corso della sua prima riunione istituisce un elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

    (5)

    È opportuno stabilire la posizione che l'Unione deve adottare in merito al regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

    (6)

    L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 376 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e all'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile, è basata sui progetti di decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile acclusi alla presente decisione.

    2.   I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile possono accettare correzioni tecniche marginali dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 15 giugno 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Dz. RASNAČS


    (1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

    (2)  Decisione 2013/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).


    PROGETTO

    DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

    del … 2015

    recante adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

    IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 376,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

    (2)

    Ai sensi dell''articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve riunirsi al fine di verificare l'attuazione del capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

    (3)

    L'articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo dispone inoltre che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile debba stabilire il proprio regolamento interno,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a … il

    Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

    Il presidente


    (1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

    ALLEGATO

    REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità all'articolo 376 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), assiste ilcomitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.

    2.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

    3.   Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Moldova, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.

    4.   In conformità all'articolo 2, un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova, responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

    5.   Il termine «parti» di cui al presente regolamento interno è da intendersi secondo la definizione di cui all'articolo 461 dell'accordo.

    Articolo 2

    Disposizioni specifiche

    1.   Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova.

    2.   I riferimenti al consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

    Articolo 3

    Riunioni

    Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

    Articolo 4

    Modifica del regolamento interno

    Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 376 dell'accordo.


    PROGETTO

    DECISIONE N. 2/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

    del … 2015

    recante adozione dell'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile a norma dellarticolo 379, paragrafo 3, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

    IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

    visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), in particolare l'articolo 379,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

    (2)

    Ai sensi dell'articolo 379, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve istituire un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 379 dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a … il

    Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

    Il presidente


    (1)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

    ALLEGATO

    ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA DI COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

    Esperti proposti dalla Repubblica di Moldova

    1.

    Iurie BEJAN

    2.

    Maria Ion NEDEALCOV

    3.

    Alexandru STRATAN

    4.

    Dorin JOSANU

    5.

    Nicolae SADOVEI

    Esperti proposti dall'UE

    1.

    Eddy LAURIJSSEN

    2.

    Jorge CARDONA

    3.

    Karin LUKAS

    4.

    Hélène RUIZ FABRI

    5.

    Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

    6.

    Geert VAN CALSTER

    7.

    Joost PAUWELYN

    Presidenti

    1.

    Jill MURRAY (Australia)

    2.

    Janice BELLACE (Stati Uniti)

    3.

    Ross WILSON (Nuova Zelanda)

    4.

    Arthur APPLETON (Stati Uniti)

    5.

    Nathalie BERNASCONI (Svizzera)


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