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Document 32015D0681

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione, del 29 aprile 2015, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 111 del 30.4.2015, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; abrogato da 32019D1698

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/681/oj

    30.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/30


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/681 DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2015

    relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti a immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

    (2)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

    (3)

    In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE, le norme europee sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati conferiti dalla Commissione.

    (4)

    L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE stabilisce che la Commissione pubblichi i riferimenti di tali norme.

    (5)

    Il 29 novembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/786/UE (2) relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE.

    (6)

    Il 6 settembre 2012 la Commissione ha conferito agli organismi europei di normalizzazione il mandato M/508 per l'elaborazione di norme europee al fine di affrontare i principali rischi associati alle biciclette, alle biciclette per bambini e ai portapacchi per biciclette.

    (7)

    In risposta al mandato della Commissione, il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato una serie di nuove norme: la norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa e la norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini. Queste sostituiscono le precedenti norme EN 14764: 2005, EN 14766: 2005 e EN 14781: 2005.

    (8)

    La norma europea EN ISO 4210, parti 1-9, e la norma europea EN ISO 8098 soddisfano il mandato M/508 e rispettano l'obbligo generale di sicurezza stabilito nella direttiva 2001/95/CE. I loro riferimenti dovrebbero pertanto essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I riferimenti delle seguenti norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

    a)

    EN ISO 4210-1:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 1: «Termini e definizioni»;

    b)

    EN ISO 4210-2:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 2: «Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa»;

    c)

    EN ISO 4210-3:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 3: «Metodi di prova comuni»;

    d)

    EN ISO 4210-4:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 4: «Metodi di prova di frenatura»;

    e)

    EN ISO 4210-5:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 5: «Metodi di prova dello sterzo»;

    f)

    EN ISO 4210-6:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 6: «Metodi di prova del telaio e della forcella»;

    g)

    EN ISO 4210-7:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 7: «Metodi di prova di ruote e cerchioni»;

    h)

    EN ISO 4210-8:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 8: «Metodi di prova del pedale e dell'unità di sistema»;

    i)

    EN ISO 4210-9:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 9: «Metodi di prova di sella e reggisella»;

    j)

    EN ISO 8098:2014 «Biciclette per bambini» — «Requisiti di sicurezza e metodi di prova»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

    (2)  Decisione 2011/786/UE della Commissione, del 29 novembre 2011, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 106).


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