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Document 32015D0632

Decisione (UE) 2015/632 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che abroga la decisione 77/706/CEE del Consiglio, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, e la decisione 79/639/CEE della Commissione, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

GU L 104 del 23.4.2015, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/632/oj

23.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/12


DECISIONE (UE) 2015/632 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che abroga la decisione 77/706/CEE del Consiglio, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, e la decisione 79/639/CEE della Commissione, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 77/706/CEE (1), il Consiglio ha deciso di istituire un meccanismo per fissare un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

(2)

Con la decisione 79/639/CEE (2), la Commissione ha fissato le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE.

(3)

Le decisioni 77/706/CEE e 79/639/CEE stabiliscono procedure complesse, che comportano notevoli oneri amministrativi a carico sia degli Stati membri che della Commissione, compresa una serie di obblighi di informazione. Tali procedure non hanno trovato alcuna applicazione pratica.

(4)

In caso di interruzione dell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, le scorte di sicurezza possono sostituire i volumi mancanti in modo rapido ed efficiente, senza perturbare l'attività economica oppure ostacolare la mobilità. Attualmente si ritiene pertanto che le scorte di sicurezza siano la risposta più efficace in caso di interruzione dell'approvvigionamento.

(5)

Inoltre, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio (3) istituisce un quadro rafforzato per le scorte di sicurezza, assicurandone la disponibilità e l'accessibilità fisica e stabilendo le procedure per il loro utilizzo.

(6)

La direttiva 2009/119/CE impone inoltre agli Stati membri di mettere in atto procedure per limitare a livello generale o specifico i consumi, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori.

(7)

Il programma della Commissione per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione riesamina sistematicamente gli atti giuridici dell'Unione al fine di identificare le possibilità di semplificazione e di riduzione degli oneri normativi.

(8)

È pertanto opportuno abrogare le decisioni 77/706/CEE e 79/639/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le decisioni 77/706/CEE e 79/639/CEE sono abrogate.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  Decisione 77/706/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi (GU L 292 del 16.11.1977, pag. 9).

(2)  Decisione 79/639/CEE della Commissione, del 15 giugno 1979, che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio (GU L 183 del 19.7.1979, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).


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