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Document 32015D0423

Decisione (UE) 2015/423 del Consiglio, del 6 marzo 2015 , relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam rispetto alle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

GU L 68 del 13.3.2015, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/423/oj

13.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/48


DECISIONE (UE) 2015/423 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam rispetto alle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 192 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione ha approvato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam») con decisione 2006/730/CE del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) attua la convenzione di Rotterdam all'interno dell'Unione.

(3)

Al fine di garantire che i paesi importatori beneficino della tutela offerta dalla convenzione di Rotterdam, è necessario nonché opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici per quanto attiene all'inclusione nell'allegato III della convenzione di Rotterdam di amianto crisotilo, metamidofos, triclorfon, fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/L) e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L. Tali sostanze sono già soggette a severe restrizioni o messe al bando all'interno dell'Unione e sono pertanto sottoposte a vincoli più estesi sulle esportazioni rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.

(4)

Si prevede che la settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam decida in merito alle proposte di modifica dell'allegato III. È opportuno che l'Unione sostenga tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è quella di sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (3) per quanto riguarda l'inclusione di amianto crisotilo, metamidofos, triclorfon, fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/L) e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

K. GERHARDS


(1)  Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

(2)  Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

(3)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.


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