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Document 32015D0236
Council Decision (CFSP) 2015/236 of 12 February 2015 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Decisione 2015/236/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2015 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Decisione 2015/236/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2015 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 39 del 14.2.2015, p. 18–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/18 |
DECISIONE 2015/236/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2015
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
La decisione 2010/413/PESC consente, tra l'altro, di dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi. |
(3) |
La decisione 2010/413/PESC stabilisce inoltre che le misure di congelamento dei beni ivi previste non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II di tale decisione nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 31 dicembre 2014, dei pertinenti obblighi. |
(4) |
Il Consiglio ritiene che tale esenzione debba essere prorogata fino al 30 giugno 2015. |
(5) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare misure previste nella presente decisione. |
(6) |
Con sentenza del 12 dicembre 2013 nella causa T-58/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Gholam Golparvar, Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad Talai, Mohammad Fard, Alireza Ghezelayagh, Hassan Zadeh, Mohammad Pajand, Ahmad Sarkandi, Seyed Rasool e Ahmad Tafazoly nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(7) |
È opportuno inserire nuovamente Gholam Golparvar nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(8) |
Con sentenza del 3 luglio 2014 nella causa T-565/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(9) |
È opportuno inserire nuovamente la National Iranian Tanker Company nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(10) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 20, paragrafo 14, della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:
«14. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 30 giugno 2015, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.»
Articolo 2
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
ALLEGATO
I. |
L'entità indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran. B. Entità
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II. |
La persona indicata in appresso è inserita nell'elenco riportato nella parte III dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines — IRISL) A. Persona
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