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Document 32015B1121

    Adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/1121 del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2015

    GU L 190 del 17.7.2015, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2015/1/oj

    17.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 190/1


    ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2015/1121

    del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2015

    IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (1),

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2),

    visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3),

    visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, definitivamente adottato il 17 dicembre 2014 (4),

    visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 adottato dalla Commissione il 20 gennaio 2015,

    vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2015 adottata dal Consiglio il 21 aprile 2015 e comunicata al Parlamento europeo lo stesso giorno,

    vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 28 aprile 2015,

    visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo,

    CONSTATA:

    Articolo unico

    La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 è definitivamente adottato.

    Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 2015

    Il Presidente

    M. SCHULZ


    (1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

    (3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (4)  GU L 69 del 13.3.2015.


    BILANCIO RETTIFICATIVO N. 1 PER L’ESERCIZIO 2015

    SOMMARIO

    STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

    Sezione III: Commissione 3
    — Spese 4

    — Titolo 04:

    Occupazione, affari sociali e inclusione 6

    — Titolo 05:

    Agricoltura e sviluppo rurale 13

    — Titolo 11:

    Affari marittimi e pesca 17

    — Titolo 13:

    Politica regionale e urbana 23

    — Titolo 18:

    Affari interni 37

    SEZIONE III

    COMMISSIONE

    SPESE

    Titolo

    Linea di bilancio

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    01

    AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

    371 022 341

    459 000 044

     

     

    371 022 341

    459 000 044

    02

    IMPRESE E INDUSTRIA

    2 535 531 735

    2 266 389 455

     

     

    2 535 531 735

    2 266 389 455

    03

    CONCORRENZA

    97 651 538

    97 651 538

     

     

    97 651 538

    97 651 538

    04

    OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

    13 096 287 655

    10 929 478 715

    1 863 366 108

     

    14 959 653 763

    10 929 478 715

    05

    AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

    57 603 499 558

    54 942 151 061

    4 352 663 052

     

    61 956 162 610

    54 942 151 061

    06

    MOBILITÀ E TRASPORTI

    3 281 291 171

    2 056 297 929

     

     

    3 281 291 171

    2 056 297 929

    07

    AMBIENTE

    431 362 730

    397 271 217

     

     

    431 362 730

    397 271 217

    08

    RICERCA E INNOVAZIONE

    6 699 218 471

    5 987 288 220

     

     

    6 699 218 471

    5 987 288 220

    09

    RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

    1 727 107 636

    1 726 822 969

     

     

    1 727 107 636

    1 726 822 969

    10

    RICERCA DIRETTA

    403 970 215

    402 052 368

     

     

    403 970 215

    402 052 368

    11

    AFFARI MARITTIMI E PESCA

    994 277 718

    918 939 442

    740 724 593

     

    1 735 002 311

    918 939 442

    Riserve (40 02 41)

    87 802 756

    87 802 756

     

     

    87 802 756

    87 802 756

     

    1 082 080 474

    1 006 742 198

    740 724 593

     

    1 822 805 067

    1 006 742 198

    12

    MERCATO INTERNO E SERVIZI

    119 361 070

    115 369 982

     

     

    119 361 070

    115 369 982

    13

    POLITICA REGIONALE E URBANA

    35 346 780 636

    40 720 763 984

    9 311 819 594

     

    44 658 600 230

    40 720 763 984

    14

    FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

    161 232 912

    137 132 884

     

     

    161 232 912

    137 132 884

    15

    ISTRUZIONE E CULTURA

    2 917 681 891

    2 661 096 749

     

     

    2 917 681 891

    2 661 096 749

    16

    COMUNICAZIONE

    244 938 742

    239 530 719

     

     

    244 938 742

    239 530 719

    17

    SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

    615 740 887

    567 183 072

     

     

    615 740 887

    567 183 072

    18

    AFFARI INTERNI

    1 171 568 742

    972 070 083

    210 345 309

     

    1 381 914 051

    972 070 083

    19

    STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

    759 243 944

    577 841 739

     

     

    759 243 944

    577 841 739

    20

    COMMERCIO

    115 119 115

    123 790 917

     

     

    115 119 115

    123 790 917

    21

    SVILUPPO E COOPERAZIONE

    5 022 821 461

    4 307 721 853

     

     

    5 022 821 461

    4 307 721 853

    22

    ALLARGAMENTO

    1 524 362 721

    975 768 540

     

     

    1 524 362 721

    975 768 540

    23

    AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

    1 018 951 102

    998 541 483

     

     

    1 018 951 102

    998 541 483

    24

    LOTTA CONTRO LA FRODE

    79 759 600

    76 054 787

     

     

    79 759 600

    76 054 787

    25

    COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

    191 983 721

    191 983 721

     

     

    191 983 721

    191 983 721

    26

    AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

    997 048 573

    991 791 094

     

     

    997 048 573

    991 791 094

    27

    BILANCIO

    70 488 939

    70 488 939

     

     

    70 488 939

    70 488 939

    28

    AUDIT

    11 936 916

    11 936 916

     

     

    11 936 916

    11 936 916

    29

    STATISTICHE

    134 393 726

    116 198 129

     

     

    134 393 726

    116 198 129

    30

    PENSIONI E SPESE CONNESSE

    1 567 119 435

    1 567 119 435

     

     

    1 567 119 435

    1 567 119 435

    31

    SERVIZI LINGUISTICI

    389 488 765

    389 488 765

     

     

    389 488 765

    389 488 765

    32

    ENERGIA

    1 063 846 790

    1 035 180 268

     

     

    1 063 846 790

    1 035 180 268

    33

    GIUSTIZIA

    209 146 382

    194 915 117

     

     

    209 146 382

    194 915 117

    34

    AZIONE PER IL CLIMA

    127 447 895

    84 247 010

     

     

    127 447 895

    84 247 010

    40

    RISERVE

    553 167 756

    237 802 756

     

     

    553 167 756

    237 802 756

     

    Totale

    141 654 852 489

    137 547 361 900

    16 478 918 656

     

    158 133 771 145

    137 547 361 900

    Di cui riserve (40 02 41)

    87 802 756

    87 802 756

     

     

    87 802 756

    87 802 756

    TITOLO 04

    OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

    Titolo

    Capitolo

    Linea di bilancio

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    04 01

    SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE»

    93 173 629

    93 173 629

     

     

    93 173 629

    93 173 629

    04 02

    FONDO SOCIALE EUROPEO

    12 266 260 317

    10 212 703 337

    1 863 366 108

     

    14 129 626 425

    10 212 703 337

    04 03

    OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

    212 196 000

    160 978 363

     

     

    212 196 000

    160 978 363

    04 04

    FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE

    p.m.

    25 000 000

     

     

    p.m.

    25 000 000

    04 05

    STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

    p.m.

    74 547 800

     

     

    p.m.

    74 547 800

    04 06

    FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

    524 657 709

    363 075 586

     

     

    524 657 709

    363 075 586

     

    Titolo 04 — Totale

    13 096 287 655

    10 929 478 715

    1 863 366 108

     

    14 959 653 763

    10 929 478 715

    CAPITOLO 04 02 —   FONDO SOCIALE EUROPEO

    Titolo

    Capitolo

    Articolo

    Voce

    Linea di bilancio

    QF

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    04 02

    FONDO SOCIALE EUROPEO

    04 02 01

    Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    04 02 02

    Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    04 02 03

    Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (prima del 2000)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    04 02 04

    Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    04 02 05

    Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (prima del 2000)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    04 02 06

    Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    04 02 07

    Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (prima del 2000)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    04 02 08

    Completamento di Equal (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    04 02 09

    Completamento d’iniziative comunitarie precedenti al 2000

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    04 02 10

    Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    04 02 11

    Completamento del Fondo sociale europeo — Azioni innovatrici e assistenza tecnica (prima del 2000)

    1,2

     

     

    04 02 17

    Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013)

    1,2

    p.m.

    4 917 020 000

     

     

    p.m.

    4 917 020 000

    04 02 18

    Completamento del Fondo sociale europeo — PEACE (2007-2013)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    04 02 19

    Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)

    1,2

    p.m.

    2 357 168 235

     

     

    p.m.

    2 357 168 235

    04 02 20

    Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)

    1,2

    p.m.

    5 752 675

     

     

    p.m.

    5 752 675

    04 02 60

    Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    1,2

    6 500 532 038

    1 029 000 000

    880 469 359

     

    7 381 001 397

    1 029 000 000

    04 02 61

    Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    1,2

    1 668 335 386

    284 757 420

    386 650 377

     

    2 054 985 763

    284 757 420

    04 02 62

    Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    1,2

    2 675 531 087

    583 896 529

    498 837 153

     

    3 174 368 240

    583 896 529

    04 02 63

    Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa

    04 02 63 01

    Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa

    1,2

    14 700 000

    8 629 013

     

     

    14 700 000

    8 629 013

    04 02 63 02

    Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 04 02 63 — Subtotale

     

    14 700 000

    8 629 013

     

     

    14 700 000

    8 629 013

    04 02 64

    Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile

    1,2

    1 407 161 806

    1 026 479 465

    97 409 219

     

    1 504 571 025

    1 026 479 465

     

    Capitolo 04 02 — Totale

     

    12 266 260 317

    10 212 703 337

    1 863 366 108

     

    14 129 626 425

    10 212 703 337

    Commento

    L’articolo 175 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell’articolo 174 sia sostenuta dall’azione svolta dall’Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il FSE. I compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell’articolo 177 TFUE.

    L’articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

    L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FSE.

    Gli importi derivanti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritti alla voce 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

    L’articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

    L’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso degli importi del prefinanziamento applicabili al FSE.

    Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla voce 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

    Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all’articolo 24 02 01.

    Basi giuridiche

    Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

    Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l’articolo 39.

    Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

    Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

    Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 3 e 4, l’articolo 80 e l’articolo 177.

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    Atti di riferimento

    Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

    Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

    Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

    04 02 60
    Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    6 500 532 038

    1 029 000 000

    880 469 359

     

    7 381 001 397

    1 029 000 000

    Commento

    Stanziamento destinato a coprire il sostegno FSE nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni meno sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede un impegno sostenuto a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

    04 02 61
    Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    1 668 335 386

    284 757 420

    386 650 377

     

    2 054 985 763

    284 757 420

    Commento

    Stanziamento destinato a coprire il sostegno fornito dal FSE nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nel periodo di programmazione 2014-2020 in una nuova categoria di regioni (le «regioni in transizione») che sostituisce il sistema di phasing-in e phasing-out del periodo 2007-2013. Questa categoria comprende tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media PIL dell’UE-27.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

    04 02 62
    Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    2 675 531 087

    583 896 529

    498 837 153

     

    3 174 368 240

    583 896 529

    Commento

    Stanziamento destinato a coprire il sostegno FSE nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni più sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, questo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti che riguardano tutti gli Stati membri, quali la concorrenza globale nell’economia della conoscenza, la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90% della media dell’UE-27.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a).

    04 02 64
    Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    1 407 161 806

    1 026 479 465

    97 409 219

     

    1 504 571 025

    1 026 479 465

    Commento

    Stanziamento destinato a fornire ulteriore sostegno alle misure di lotta contro la disoccupazione giovanile finanziate dal FSE. Si tratta di uno stanziamento specifico per l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni in cui il livello della disoccupazione giovanile supera il 25 % nel 2012 oppure, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto più del 30% nel 2012, nelle regioni che hanno un tasso di disoccupazione giovanile di oltre il 20 % nel 2012 («regioni ammissibili»). L’importo supplementare di 3 000 000 000 EUR assegnato alla presente voce per il periodo 2014-2020 è destinato a fornire un finanziamento complementare agli interventi del FSE nelle regioni ammissibili. Lo stanziamento è inteso a finanziare la creazione di posti di lavoro dignitosi.

    I margini disponibili al di sotto dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) per gli stanziamenti d'impegno per gli anni 2014-2017 costituiranno un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni 2016-2020 per obiettivi politici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, come definito nel regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

    TITOLO 05

    AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

    Titolo

    Capitolo

    Linea di bilancio

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    05 01

    SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

    131 384 520

    131 384 520

     

     

    131 384 520

    131 384 520

    05 02

    MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI

    2 400 689 000

    2 400 752 166

     

     

    2 400 689 000

    2 400 752 166

    05 03

    AIUTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA

    40 908 597 789

    40 908 597 789

     

     

    40 908 597 789

    40 908 597 789

    05 04

    SVILUPPO RURALE

    13 819 166 077

    11 162 302 959

    4 352 663 052

     

    18 171 829 129

    11 162 302 959

    05 05

    STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE

    94 000 000

    177 168 992

     

     

    94 000 000

    177 168 992

    05 06

    ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

    4 675 000

    4 201 456

     

     

    4 675 000

    4 201 456

    05 07

    AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA)

    87 300 000

    87 300 000

     

     

    87 300 000

    87 300 000

    05 08

    STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

    56 231 373

    51 366 940

     

     

    56 231 373

    51 366 940

    05 09

    ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

    101 455 799

    19 076 239

     

     

    101 455 799

    19 076 239

     

    Titolo 05 — Totale

    57 603 499 558

    54 942 151 061

    4 352 663 052

     

    61 956 162 610

    54 942 151 061

    CAPITOLO 05 04 —   SVILUPPO RURALE

    Titolo

    Capitolo

    Articolo

    Voce

    Linea di bilancio

    QF

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    05 04

    SVILUPPO RURALE

    05 04 01

    Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

    05 04 01 14

    Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 05 04 01 — Subtotale

     

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 02

    Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Completamento dei programmi precedenti

    05 04 02 01

    Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Regioni obiettivo n. 1 (2000-2006)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 02 02

    Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (2000-2006)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 02 03

    Completamento dei programmi precedenti per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 02 04

    Completamento dei programmi precedenti per le regioni dell’obiettivo n. 5b (anteriori al 2000)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 02 05

    Completamento dei programmi precedenti per le regioni al di fuori dell’obiettivo n. 1 (anteriori al 2000)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 02 06

    Completamento di Leader (2000-2006)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 02 07

    Completamento delle iniziative comunitarie precedenti (anteriori al 2000)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 02 08

    Completamento delle misure innovatrici precedenti (anteriori al 2000)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 02 09

    Completamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento — Assistenza tecnica operativa (2000-2006)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 05 04 02 — Subtotale

     

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 03

    Completamento di altre misure

    05 04 03 02

    Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 05 04 03 — Subtotale

     

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 04

    Strumento temporaneo per il finanziamento dello sviluppo rurale nel quadro del FEAOG, sezione Garanzia — Nuovi Stati membri — Completamento di programmi (2004-2006)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    05 04 05

    Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)

    05 04 05 01

    Programmi di sviluppo rurale

    2

    p.m.

    5 890 339 551

     

     

    p.m.

    5 890 339 551

    05 04 05 02

    Assistenza tecnica operativa

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 05 04 05 — Subtotale

     

    p.m.

    5 890 339 551

     

     

    p.m.

    5 890 339 551

    05 04 60

    Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)

    05 04 60 01

    Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima

    2

    13 796 873 677

    5 252 192 422

    4 352 663 052

     

    18 149 536 729

    5 252 192 422

    05 04 60 02

    Assistenza tecnica operativa

    2

    22 292 400

    19 770 986

     

     

    22 292 400

    19 770 986

    05 04 60 03

    Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 05 04 60 — Subtotale

     

    13 819 166 077

    5 271 963 408

    4 352 663 052

     

    18 171 829 129

    5 271 963 408

     

    Capitolo 05 04 — Totale

     

    13 819 166 077

    11 162 302 959

    4 352 663 052

     

    18 171 829 129

    11 162 302 959

    05 04 60
    Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)

    Commento

    Le eventuali entrate iscritte all’articolo 6 7 1 dello stato delle entrate relative ai programmi 2014-2020 possono dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea di tale capitolo conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario.

    Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

    Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

    Atti di riferimento

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 105 del 13.4.2013, pag. 1.

    05 04 60 01
    Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    13 796 873 677

    5 252 192 422

    4 352 663 052

     

    18 149 536 729

    5 252 192 422

    Commento

    Stanziamento destinato a coprire il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

    Le misure di sviluppo rurale saranno valutate in base a indicatori di rendimento più sofisticati per i sistemi di allevamento e i metodi di produzione, onde raccogliere le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche, alla biodiversità e alle energie rinnovabili.

    TITOLO 11

    AFFARI MARITTIMI E PESCA

    Titolo

    Capitolo

    Linea di bilancio

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    11 01

    SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»

    41 816 759

    41 816 759

     

     

    41 816 759

    41 816 759

    11 03

    CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

    63 229 244

    61 799 384

     

     

    63 229 244

    61 799 384

    Riserve (40 02 41)

    87 802 756

    87 802 756

     

     

    87 802 756

    87 802 756

     

    151 032 000

    149 602 140

     

     

    151 032 000

    149 602 140

    11 06

    FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)

    889 231 715

    815 323 299

    740 724 593

     

    1 629 956 308

    815 323 299

     

    Titolo 11 — Totale

    994 277 718

    918 939 442

    740 724 593

     

    1 735 002 311

    918 939 442

    Riserve (40 02 41)

    87 802 756

    87 802 756

     

     

    87 802 756

    87 802 756

     

    1 082 080 474

    1 006 742 198

    740 724 593

     

    1 822 805 067

    1 006 742 198

    CAPITOLO 11 06 —   FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)

    Titolo

    Capitolo

    Articolo

    Voce

    Linea di bilancio

    QF

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    11 06

    FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)

    11 06 01

    Completamento dello Strumento finanziario d’orientamento della pesca (SFOP) — Obiettivo n. 1 (2000-2006)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    11 06 02

    Completamento del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (2000-2006)

    2

     

     

    11 06 03

    Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivi n. 1 e n. 6 (anteriori al 2000)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    11 06 04

    Completamento dello Strumento finanziario d’orientamento della pesca (SFOP) — Escluso l’obiettivo n. 1 (2000-2006)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    11 06 05

    Completamento dei programmi precedenti — Ex obiettivo n. 5 a (anteriori al 2000)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    11 06 06

    Completamento dei programmi precedenti — Iniziative anteriori al 2000

    2

     

     

    11 06 08

    Completamento dei programmi precedenti — Precedenti azioni innovatrici e misure di assistenza tecnica (anteriori al 2000)

    2

     

     

    11 06 09

    Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall’accordo di pesca con il Marocco

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    11 06 11

    Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)

    2

    p.m.

    494 296

     

     

    p.m.

    494 296

    11 06 12

    Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo convergenza (2007-2013)

    2

    p.m.

    419 306 000

     

     

    p.m.

    419 306 000

    11 06 13

    Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Escluso l’obiettivo convergenza (2007-2013)

    2

    p.m.

    147 159 183

     

     

    p.m.

    147 159 183

    11 06 14

    Completamento degli interventi per i prodotti della pesca (2007-2013)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    11 06 15

    Completamento del programma di pesca a favore delle regioni ultraperiferiche (2007-2013)

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    11 06 60

    Promuovere una pesca e un’acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l’attuazione della politica comune della pesca

    2

    798 128 031

    138 235 825

    740 724 593

     

    1 538 852 624

    138 235 825

    11 06 61

    Favorire lo sviluppo e l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione

    2

    32 738 385

    23 969 480

     

     

    32 738 385

    23 969 480

    11 06 62

    Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata

    11 06 62 01

    Consulenza scientifica e conoscenze

    2

    8 680 015

    18 775 139

     

     

    8 680 015

    18 775 139

    11 06 62 02

    Controllo ed esecuzione

    2

    15 510 967

    35 954 220

     

     

    15 510 967

    35 954 220

    11 06 62 03

    Contributi volontari a organizzazioni internazionali

    2

    7 978 580

    6 305 411

     

     

    7 978 580

    6 305 411

    11 06 62 04

    Governance e comunicazione

    2

    6 493 771

    6 408 121

     

     

    6 493 771

    6 408 121

    11 06 62 05

    Informazioni sul mercato

    2

    4 944 966

    4 741 131

     

     

    4 944 966

    4 741 131

     

    Articolo 11 06 62 — Subtotale

     

    43 608 299

    72 184 022

     

     

    43 608 299

    72 184 022

    11 06 63

    Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica

    11 06 63 01

    Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica operativa

    2

    4 300 000

    2 697 540

     

     

    4 300 000

    2 697 540

    11 06 63 02

    Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 11 06 63 — Subtotale

     

    4 300 000

    2 697 540

     

     

    4 300 000

    2 697 540

    11 06 64

    Agenzia europea di controllo della pesca

    2

    8 957 000

    8 957 000

     

     

    8 957 000

    8 957 000

    11 06 77

    Progetti pilota e azioni preparatorie

    11 06 77 01

    Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi di mercato dei prodotti della pesca

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    11 06 77 02

    Progetto pilota — Strumenti per una governance comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore

    2

    p.m.

    359 953

     

     

    p.m.

    359 953

    11 06 77 03

    Azione preparatoria — Politica marittima

    2

    p.m.

     

     

    p.m.

    11 06 77 05

    Progetto pilota — Creazione di uno strumento unico relativo alle denominazioni commerciali per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    11 06 77 06

    Azione preparatoria — Guardiani del mare

    2

    p.m.

    960 000

     

     

    p.m.

    960 000

    11 06 77 07

    Progetto pilota — Rendere operativa la rete di aree marine protette, esistenti o da istituire a norma della legislazione nazionale e internazionale in materia di ambiente e pesca, al fine di migliorare il potenziale produttivo della pesca dell’UE nel Mediterraneo sulla base del rendimento massimo sostenibile e di un approccio ecosistemico nella gestione della pesca

    2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    11 06 77 08

    Progetto pilota — Misure di sostegno alla pesca su piccola scala

    2

    500 000

    500 000

     

     

    500 000

    500 000

    11 06 77 09

    Progetto pilota — Sviluppo di metodi di pesca d'altura innovativi e a basso impatto per pescherecci di piccole dimensioni nelle regioni ultraperiferiche, compreso lo scambio di prassi eccellenti e prove di pesca

    2

    1 000 000

    500 000

     

     

    1 000 000

    500 000

     

    Articolo 11 06 77 — Subtotale

     

    1 500 000

    2 319 953

     

     

    1 500 000

    2 319 953

     

    Capitolo 11 06 — Totale

     

    889 231 715

    815 323 299

    740 724 593

     

    1 629 956 308

    815 323 299

    Commento

    L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all’articolo 21 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

    Il regolamento (CE) n. 1260/1999 determina le condizioni alle quali si procede al rimborso dell’acconto che non abbia l’effetto di ridurre la partecipazione dei fondi strutturali all’intervento interessato. Le eventuali entrate risultanti dalla restituzione degli acconti, iscritte alla linea di bilancio 6 1 5 7 dello stato delle entrate, danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 178 del regolamento finanziario.

    L’articolo 80 del regolamento finanziario stabilisce che vengano applicate rettifiche finanziarie in caso di spese sostenute in violazione del diritto applicabile.

    Gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013, concernenti i criteri per le rettifiche finanziarie operate dalla Commissione, stabiliscono norme specifiche relative alle rettifiche finanziarie applicabili al FEAMP.

    Le entrate derivanti dalle rettifiche finanziarie operate su tale base sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

    L’articolo 177 del regolamento finanziario stabilisce le condizioni per il rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

    I prefinanziamenti rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

    Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all’articolo 24 02 01.

    Basi giuridiche

    Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

    Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 3 e 4, l’articolo 80 e l’articolo 177.

    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

    Atti di riferimento

    Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

    11 06 60
    Promuovere una pesca e un’acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l’attuazione della politica comune della pesca

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    798 128 031

    138 235 825

    740 724 593

     

    1 538 852 624

    138 235 825

    Commento

    Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai programmi operativi del FEAMP finalizzati a rafforzare l’occupazione e la coesione economica, sociale e territoriale, a favorire una pesca e un’acquacoltura innovative, competitive e basate sulle conoscenze scientifiche, a sostenere la pesca su piccola scala, in considerazione delle specificità dei singoli Stati membri, a promuovere una pesca e un’acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse e a promuovere l’attuazione della politica comune della pesca.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 5 lettere a), c) e d).

    TITOLO 13

    POLITICA REGIONALE E URBANA

    Titolo

    Capitolo

    Linea di bilancio

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    13 01

    SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»

    84 553 764

    84 553 764

     

     

    84 553 764

    84 553 764

    13 03

    FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

    26 806 595 430

    27 458 195 038

    7 485 116 803

     

    34 291 712 233

    27 458 195 038

    13 04

    FONDO DI COESIONE (FC)

    8 370 548 261

    12 580 725 983

    1 826 702 791

     

    10 197 251 052

    12 580 725 983

    13 05

    STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE

    35 083 181

    420 564 231

     

     

    35 083 181

    420 564 231

    13 06

    FONDO DI SOLIDARIETÀ

    50 000 000

    176 724 968

     

     

    50 000 000

    176 724 968

     

    Titolo 13 — Totale

    35 346 780 636

    40 720 763 984

    9 311 819 594

     

    44 658 600 230

    40 720 763 984

    CAPITOLO 13 03 —   FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

    Titolo

    Capitolo

    Articolo

    Voce

    Linea di bilancio

    QF

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    13 03

    FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

    13 03 01

    Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 02

    Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 03

    Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 04

    Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 05

    Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 06

    Completamento di Urban (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 07

    Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 08

    Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 09

    Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (prima del 2000)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 12

    Contributo dell’Unione al Fondo internazionale per l’Irlanda

    1,1

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 13

    Completamento dell’iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 14

    Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 16

    Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza

    1,2

    p.m.

    18 115 473 754

     

     

    p.m.

    18 115 473 754

    13 03 17

    Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — PEACE

    1,2

    p.m.

    22 253 265

     

     

    p.m.

    22 253 265

    13 03 18

    Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione

    1,2

    p.m.

    2 845 465 225

     

     

    p.m.

    2 845 465 225

    13 03 19

    Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

    1,2

    p.m.

    774 962 047

     

     

    p.m.

    774 962 047

    13 03 20

    Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

    1,2

    p.m.

    5 752 675

     

     

    p.m.

    5 752 675

    13 03 31

    Completamento dell’Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell’Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)

    1,2

    p.m.

    167 560

     

     

    p.m.

    167 560

    13 03 40

    Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 41

    Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione relativa alla competitività regionale e all’occupazione (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 60

    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    1,2

    17 702 784 879

    3 742 700 000

    5 089 205 825

     

    22 791 990 704

    3 742 700 000

    13 03 61

    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    1,2

    3 185 884 426

    607 866 009

    1 179 062 699

     

    4 364 947 125

    607 866 009

    13 03 62

    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    1,2

    4 853 554 368

    925 413 678

    839 297 478

     

    5 692 851 846

    925 413 678

    13 03 63

    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    1,2

    213 401 352

    37 296 511

    65 119 389

     

    278 520 741

    37 296 511

    13 03 64

    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

    13 03 64 01

    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

    1,2

    720 820 268

    263 856 034

    309 951 374

     

    1 030 771 642

    263 856 034

    13 03 64 02

    Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)

    4

    3 621 192

    p.m.

    2 480 038

     

    6 101 230

    p.m.

    13 03 64 03

    Partecipazione dei paesi del vicinato europeo al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (strumento europeo di vicinato, ENI)

    4

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 13 03 64 — Subtotale

     

    724 441 460

    263 856 034

    312 431 412

     

    1 036 872 872

    263 856 034

    13 03 65

    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

    13 03 65 01

    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

    1,2

    72 000 000

    57 526 752

     

     

    72 000 000

    57 526 752

    13 03 65 02

    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 13 03 65 — Subtotale

     

    72 000 000

    57 526 752

     

     

    72 000 000

    57 526 752

    13 03 66

    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell’ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile

    1,2

    51 028 945

    48 418 349

     

     

    51 028 945

    48 418 349

    13 03 67

    Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell’Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulle strategie delle macroregioni 2014-2020

    1,2

    p.m.

    479 390

     

     

    p.m.

    479 390

    13 03 68

    Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell’Unione europea per la regione Danubiana — Assistenza tecnica

    1,2

    p.m.

    1 198 474

     

     

    p.m.

    1 198 474

    13 03 77

    Progetti pilota e azioni preparatorie

    13 03 77 01

    Progetto pilota — Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 77 02

    Progetto pilota — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell’Unione a livello globale

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 77 03

    Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 77 04

    Progetto pilota — Recupero sostenibile delle periferie

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 77 05

    Azione preparatoria — RURBAN — Partenariato per uno sviluppo urbano-rurale sostenibile

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 77 06

    Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell’Unione su scala globale

    1,2

    p.m.

    1 003 491

     

     

    p.m.

    1 003 491

    13 03 77 07

    Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell’Unione — Coordinamento migliore ed efficace

    1,2

    p.m.

    1 562 824

     

     

    p.m.

    1 562 824

    13 03 77 08

    Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze e eccellenza nella macroregione danubiana

    1,2

    p.m.

    1 174 000

     

     

    p.m.

    1 174 000

    13 03 77 09

    Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell’Unione europea

    1,2

    p.m.

    600 000

     

     

    p.m.

    600 000

    13 03 77 10

    Azione preparatoria — Accompagnamento di Mayotte o di qualsiasi altro territorio potenzialmente interessato nel passaggio allo status di regione ultraperiferica

    1,2

    p.m.

    400 000

     

     

    p.m.

    400 000

    13 03 77 11

    Azione preparatoria — Erasmus per i rappresentanti eletti a livello locale e regionale

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 03 77 12

    Azione preparatoria — Verso un’identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana

    1,2

    2 000 000

    2 000 000

     

     

    2 000 000

    2 000 000

    13 03 77 13

    Progetto pilota — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: la «scala di eccellenza»

    1,2

    1 500 000

    1 350 000

     

     

    1 500 000

    1 350 000

    13 03 77 14

    Azione preparatoria — Una strategia regionale per la regione del Mare del Nord

    1,2

    p.m.

    125 000

     

     

    p.m.

    125 000

    13 03 77 15

    Azione preparatoria — Città del mondo: cooperazione tra l’UE e i paesi terzi in merito allo sviluppo urbano

    1,2

    p.m.

    800 000

     

     

    p.m.

    800 000

    13 03 77 16

    Progetto pilota — Lo stato effettivo e desiderato del potenziale economico nelle regioni diverse dalla capitale greca Atene

    1,2

    p.m.

    350 000

     

     

    p.m.

    350 000

     

    Articolo 13 03 77 — Subtotale

     

    3 500 000

    9 365 315

     

     

    3 500 000

    9 365 315

     

    Capitolo 13 03 — Totale

     

    26 806 595 430

    27 458 195 038

    7 485 116 803

     

    34 291 712 233

    27 458 195 038

    Commento

    L’articolo 175 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell’articolo 174 sia sostenuta dall’azione svolta dall’Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Secondo l’articolo 176, il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali nell’Unione. I compiti, gli obiettivi prioritari e l’organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell’articolo 177.

    L’articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

    L’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FESR.

    Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

    L’articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

    L’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FESR.

    Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

    Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all’articolo 24 02 01.

    Basi giuridiche

    Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175, 176 e 177.

    Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l’articolo 39.

    Regolamento (CE) n. 1783/1999, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag.1).

    Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

    Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 3 e 4, l’articolo 80 e l’articolo 177.

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    Atti di riferimento

    Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

    Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

    Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

    13 03 60
    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    17 702 784 879

    3 742 700 000

    5 089 205 825

     

    22 791 990 704

    3 742 700 000

    Commento

    Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni meno sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede sforzi sostenuti a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL dell’Unione.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    13 03 61
    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    3 185 884 426

    607 866 009

    1 179 062 699

     

    4 364 947 125

    607 866 009

    Commento

    Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nel periodo 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema del phasing-out e phasing-in, in vigore nel periodo 2007-2013. Questa categoria comprende le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell’Unione.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    13 03 62
    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    4 853 554 368

    925 413 678

    839 297 478

     

    5 692 851 846

    925 413 678

    Commento

    Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni più sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle che riguardano tutti gli Stati membri, quali la concorrenza globale nell’economia della conoscenza, la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria di regioni comprende le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell’Unione.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    13 03 63
    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    213 401 352

    37 296 511

    65 119 389

     

    278 520 741

    37 296 511

    Commento

    Stanziamento destinato a coprire il sostegno supplementare specifico del FESR nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nelle regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare è destinato a tenere conto delle difficoltà particolari che devono affrontare le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le regioni settentrionali scarsamente popolate che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 al trattato di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    13 03 64
    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

    Commento

    Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale. Esso comprende inoltre il sostegno ad attività di cooperazione alle frontiere esterne dell’Unione, finanziato nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag.259).

    Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    13 03 64 01
    Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    720 820 268

    263 856 034

    309 951 374

     

    1 030 771 642

    263 856 034

    Commento

    Ex articolo 13 03 64

    Stanziamento destinato a coprire il sostegno del FESR nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale. Esso comprende inoltre il sostegno ad attività di cooperazione alle frontiere esterne dell’Unione, finanziato nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

    Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    13 03 64 02
    Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    3 621 192

    p.m.

    2 480 038

     

    6 101 230

    p.m.

    Commento

    Ex voce 13 05 63 02 (in parte)

    Stanziamento destinato a coprire il contributo dell’IPA II ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale del FESR ai quali partecipano i beneficiari elencati all’allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 («il regolamento IPA»).

    Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, gli enti o le persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione e gestiti dalla Commissione, possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all’articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Fatto salvo l’articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, per ogni capitolo gli importi iscritti alla voce relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

    Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

    CAPITOLO 13 04 —   FONDO DI COESIONE (FC)

    Titolo

    Capitolo

    Articolo

    Voce

    Linea di bilancio

    QF

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    13 04

    FONDO DI COESIONE (FC)

    13 04 01

    Completamento di progetti del Fondo di coesione (anteriori al 2007)

    1,2

    p.m.

    431 450 637

     

     

    p.m.

    431 450 637

    13 04 02

    Completamento del Fondo di coesione (2007-2013)

    1,2

    p.m.

    10 487 806 882

     

     

    p.m.

    10 487 806 882

    13 04 03

    Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione del Fondo di coesione (2007-2013)

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    13 04 60

    Fondo di coesione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    1,2

    8 346 548 261

    1 641 334 101

    1 826 702 791

     

    10 173 251 052

    1 641 334 101

    13 04 61

    Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa

    13 04 61 01

    Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa

    1,2

    24 000 000

    20 134 363

     

     

    24 000 000

    20 134 363

    13 04 61 02

    Fondo di coesione - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

    1,2

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 13 04 61 — Subtotale

     

    24 000 000

    20 134 363

     

     

    24 000 000

    20 134 363

     

    Capitolo 13 04 — Totale

     

    8 370 548 261

    12 580 725 983

    1 826 702 791

     

    10 197 251 052

    12 580 725 983

    Commento

    L’articolo 177, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede l’istituzione di un Fondo di coesione per l’erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

    L’allegato II, articolo H, del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme specifiche per le rettifiche finanziarie applicabili al Fondo di coesione.

    L’articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile. Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

    L’articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

    L’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al Fondo di coesione.

    Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

    Le azioni di lotta antifrode sono imputate all’articolo 24 02 01.

    Basi giuridiche

    Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177.

    Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

    Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 100 e 102.

    Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’ 11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l’articolo 21, paragrafi 3 e 4, l’articolo 80 e l’articolo 177.

    Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    Atti di riferimento

    Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

    Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

    13 04 60
    Fondo di coesione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione»

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    8 346 548 261

    1 641 334 101

    1 826 702 791

     

    10 173 251 052

    1 641 334 101

    Commento

    Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo di coesione nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» nel periodo di programmazione 2014-2020. Il Fondo di coesione continuerà a sostenere gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell’Unione. Lo stanziamento, che garantisce un equilibrio adeguato e commisurato alle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro, è destinato a finanziare:

    investimenti a favore dell’ambiente, comprese le zone connesse allo sviluppo sostenibile e all’energia che presentano vantaggi ambientali,

    le reti transeuropee nel settore dell’infrastruttura dei trasporti, nel rispetto degli orientamenti adottati dalla decisione n. 661/2010/UE.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    TITOLO 18

    AFFARI INTERNI

    Titolo

    Capitolo

    Linea di bilancio

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    18 01

    SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI INTERNI»

    36 536 204

    36 536 204

     

     

    36 536 204

    36 536 204

    18 02

    SICUREZZA INTERNA

    704 854 796

    584 769 311

    141 073 124

     

    845 927 920

    584 769 311

    18 03

    ASILO E MIGRAZIONE

    430 177 742

    350 764 568

    69 272 185

     

    499 449 927

    350 764 568

     

    Titolo 18 — Totale

    1 171 568 742

    972 070 083

    210 345 309

     

    1 381 914 051

    972 070 083

    CAPITOLO 18 02 —   SICUREZZA INTERNA

    Titolo

    Capitolo

    Articolo

    Voce

    Linea di bilancio

    QF

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    18 02

    SICUREZZA INTERNA

    18 02 01

    Fondo Sicurezza interna

    18 02 01 01

    Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi

    3

    252 963 542

    119 964 370

    105 185 354

     

    358 148 896

    119 964 370

    18 02 01 02

    Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi

    3

    139 644 154

    75 079 122

    35 887 770

     

    175 531 924

    75 079 122

    18 02 01 03

    Introduzione di nuovi sistemi di tecnologia dell’informazione per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell’Unione

    3

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 18 02 01 — Subtotale

     

    392 607 696

    195 043 492

    141 073 124

     

    533 680 820

    195 043 492

    18 02 02

    Strumento Schengen per la Croazia

    3

    p.m.

     

     

    p.m.

    18 02 03

    Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)

    3

    106 100 000

    106 100 000

     

     

    106 100 000

    106 100 000

    18 02 04

    Ufficio europeo di polizia (Europol)

    3

    92 174 000

    92 174 000

     

     

    92 174 000

    92 174 000

    18 02 05

    Accademia europea di polizia (CEPOL)

    3

    7 678 000

    7 678 000

     

     

    7 678 000

    7 678 000

    18 02 06

    Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

    3

    14 643 000

    14 643 000

     

     

    14 643 000

    14 643 000

    18 02 07

    Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu.LISA)

    3

    72 809 100

    72 809 100

     

     

    72 809 100

    72 809 100

    18 02 08

    Sistema d’informazione Schengen (SIS II)

    3

    9 421 500

    9 412 273

     

     

    9 421 500

    9 412 273

    18 02 09

    Sistema di informazione sui visti (VIS)

    3

    9 421 500

    12 553 358

     

     

    9 421 500

    12 553 358

    18 02 51

    Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà

    3

    p.m.

    73 483 714

     

     

    p.m.

    73 483 714

    18 02 77

    Progetti pilota e azioni preparatorie

    18 02 77 01

    Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo

    3

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    18 02 77 02

    Progetto pilota — Nuovi meccanismi integrati di cooperazione tra attori pubblici e privati per identificare i rischi legati alle scommesse sportive

    3

    p.m.

    872 374

     

     

    p.m.

    872 374

     

    Articolo 18 02 77 — Subtotale

     

    p.m.

    872 374

     

     

    p.m.

    872 374

     

    Capitolo 18 02 — Totale

     

    704 854 796

    584 769 311

    141 073 124

     

    845 927 920

    584 769 311

    18 02 01
    Fondo Sicurezza interna

    18 02 01 01
    Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    252 963 542

    119 964 370

    105 185 354

     

    358 148 896

    119 964 370

    Commento

    Il fondo Sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

    sostenere una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l’immigrazione clandestina;

    sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo l’ulteriore armonizzazione delle relative misure di gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell’Unione e attraverso la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri e tra questi e l’Agenzia Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche attraverso la lotta contro l’immigrazione clandestina, e, dall’altro, l’attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen, garantendo nel contempo l’accesso alla protezione internazionale per coloro che ne hanno bisogno, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento, e prestando debita attenzione alle caratteristiche specifiche delle persone interessate e alla prospettiva di genere.

    Stanziamento destinato a finanziare le spese relative ad azioni realizzate negli o dagli Stati membri, in particolare:

    infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l’attraversamento non autorizzato delle frontiere, l’immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché al fine di agevolare i flussi di viaggiatori;

    attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e il rilevamento di persone;

    sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficiente dei flussi migratori transfrontalieri, ivi compresi gli investimenti nei sistemi attuali e futuri;

    infrastrutture, edifici, sistemi informatici e di comunicazione e attrezzatura operativa necessaria per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, nonché altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;

    formazione sull’utilizzo dell’attrezzatura e dei sistemi di cui al secondo, terzo e quarto dei punti precedenti, nonché promozione di norme di gestione della qualità e formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche nei paesi terzi, riguardante lo svolgimento della sorveglianza, i compiti di consulenza e di controllo rispetto alla legislazione internazionale in materia di diritti umani, prendendo in considerazione un approccio sensibile alla dimensione di genere, compresa l’identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e del contrabbando di persone;

    distacco in paesi terzi di funzionari di collegamento sull’immigrazione e di consulenti in materia di documenti, nonché scambi e distacco di guardie di frontiera fra gli Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;

    studi, attività di formazione, progetti pilota e altre azioni per l’istituzione progressiva del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne di cui all’articolo 3, paragrafo 3, ivi comprese le azioni finalizzate a promuovere la cooperazione interforze all’interno degli Stati membri o tra gli stessi e le azioni connesse all’interoperabilità e all’armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere;

    studi, progetti pilota e azioni finalizzati ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell’Unione.

    Stanziamento destinato a finanziare inoltre le spese relative ad azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

    sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi;

    azioni inerenti alla cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte;

    progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con Eurosur;

    studi, seminari, workshop, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi;

    studi, seminari, workshop, conferenze, formazione attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell’Unione nei paesi terzi.

    Stanziamento destinato inoltre a compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 7.4.2003, pag. 8) e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 7.4.2003, pag. 15).

    Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione. Per essere ammissibili al finanziamento, tali azioni devono, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi:

    sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e di visti, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e il codice frontiere Schengen, in particolare le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;

    migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione prevalente negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l’analisi, la valutazione e l’attento controllo delle politiche;

    sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, ivi compresi strumenti statistici comuni, e metodi nonché di indicatori comuni;

    sostenere e seguire l’attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell’Unione negli Stati membri e valutarne l’efficacia e l’impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, entro il campo di applicazione dello strumento;

    promuovere il lavoro di rete, l’apprendimento reciproco, l’individuazione e la diffusione di migliori pratiche e di approcci innovativi tra le varie parti coinvolte a livello europeo;

    promuovere progetti finalizzati all’armonizzazione e all’interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell’Unione al fine di sviluppare un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere;

    sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;

    migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche e gli obiettivi dell’Unione;

    sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca;

    sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all’articolo 4, paragrafo 2;

    promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell’Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

    Stanziamento destinato inoltre a coprire l’assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia di sollecitazione urgente ed eccezionale determinata dall’attraversamento o dal previsto attraversamento della frontiera esterna di uno o più Stati membri da parte di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi.

    Lo stanziamento coprirà il rimborso delle spese sostenute dagli esperti della Commissione e degli Stati membri per le visite di valutazione in loco (spese di viaggio e alloggio) relative all’applicazione dell’acquis di Schengen. A questi costi vanno aggiunti quelli per le forniture e le attrezzature necessarie per le valutazioni in loco, nonché la loro preparazione e il relativo follow up.

    Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell’Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

    Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

    Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

    18 02 01 02
    Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    139 644 154

    75 079 122

    35 887 770

     

    175 531 924

    75 079 122

    Commento

    Il fondo Sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

    prevenire la criminalità e lottare contro i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità nazionali degli Stati membri, ivi compresi Europol o altri organismi competenti dell’UE, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali;

    aumentare la capacità degli Stati membri e dell’Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e di proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche contro attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

    Stanziamento destinato a finanziare azioni negli Stati membri, in particolare:

    azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, anche con i competenti organismi dell’UE e tra di loro, in particolare Europol e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

    progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;

    attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d’impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

    attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;

    l’acquisto e la manutenzione dei sistemi informatici nazionali e dell’Unione che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, e/o il successivo potenziamento dei sistemi informatici e delle attrezzature tecniche, comprese le prove di compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea in materia di sicurezza informatica e di criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

    lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti;

    misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall’Unione;

    Stanziamento destinato a finanziare inoltre azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

    azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

    il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;

    lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti.

    Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 513/2014. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione devono essere coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie dell’Unione, nei cicli programmatici, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce, e sostenere in particolare:

    misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi;

    progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo;

    attività di analisi, monitoraggio e valutazione, comprese valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d’impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché progetti intesi a monitorare l’attuazione del diritto dell’Unione e degli obiettivi strategici dell’Unione negli Stati membri;

    progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci innovativi a livello dell’Unione, programmi di scambio e formazione;

    progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni;

    l’acquisto, la manutenzione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell’Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

    progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;

    progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare i risultati di progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall’Unione;

    studi e progetti pilota;

    attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell’Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

    Stanziamento destinato a finanziare inoltre azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

    azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto e, se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

    il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;

    l’acquisto, la manutenzione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti;

    lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica,

    attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;

    le valutazioni dei rischi e delle minacce e le valutazioni d’impatto;

    studi e progetti pilota.

    Stanziamento destinato inoltre a coprire l’assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia in caso di incidenti di sicurezza o di nuova minaccia che ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla sicurezza delle persone in uno o più Stati membri.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

    Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

    CAPITOLO 18 03 —   ASILO E MIGRAZIONE

    Titolo

    Capitolo

    Articolo

    Voce

    Linea di bilancio

    QF

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    18 03

    ASILO E MIGRAZIONE

    18 03 01

    Fondo Asilo, migrazione e integrazione

    18 03 01 01

    Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

    3

    174 774 553

    89 097 433

    27 708 874

     

    202 483 427

    89 097 433

    18 03 01 02

    Sostenere la migrazione legale nell’Unione, promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci

    3

    239 811 829

    128 191 655

    41 563 311

     

    281 375 140

    128 191 655

     

    Articolo 18 03 01 — Subtotale

     

    414 586 382

    217 289 088

    69 272 185

     

    483 858 567

    217 289 088

    18 03 02

    Ufficio europeo di sostegno per l’asilo — UESA

    3

    14 991 360

    14 991 360

     

     

    14 991 360

    14 991 360

    18 03 03

    Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)

    3

    100 000

    86 290

     

     

    100 000

    86 290

    18 03 51

    Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori

    3

    p.m.

    117 144 601

     

     

    p.m.

    117 144 601

    18 03 77

    Progetti pilota e azioni preparatorie

    18 03 77 01

    Azione preparatoria — Completamento della gestione dei rimpatri nelle aree di migrazione

    3

     

     

    18 03 77 03

    Azione preparatoria — Completamento dell’integrazione dei cittadini dei paesi terzi

    3

     

     

    18 03 77 04

    Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell’integrazione dei profughi

    3

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    18 03 77 05

    Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture

    3

    p.m.

    348 949

     

     

    p.m.

    348 949

    18 03 77 06

    Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza

    3

    p.m.

    436 187

     

     

    p.m.

    436 187

    18 03 77 07

    Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell’Unione

    3

    p.m.

    218 093

     

     

    p.m.

    218 093

    18 03 77 08

    Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell’integrazione dei profughi

    3

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

    18 03 77 09

    Azione preparatoria — Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di torture

    3

    500 000

    250 000

     

     

    500 000

    250 000

    18 03 77 10

    Progetto pilota — Completamento dei finanziamenti per le vittime di torture

    4

    p.m.

    p.m.

     

     

    p.m.

    p.m.

     

    Articolo 18 03 77 — Subtotale

     

    500 000

    1 253 229

     

     

    500 000

    1 253 229

     

    Capitolo 18 03 — Totale

     

    430 177 742

    350 764 568

    69 272 185

     

    499 449 927

    350 764 568

    18 03 01
    Fondo Asilo, migrazione e integrazione

    18 03 01 01
    Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    174 774 553

    89 097 433

    27 708 874

     

    202 483 427

    89 097 433

    Commento

    Stanziamento destinato a contribuire a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, nonché a migliorare, anche tramite la cooperazione pratica, la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e alle richieste di asilo.

    Per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, il presente stanziamento è destinato a finanziare azioni relative ai sistemi di accoglienza e asilo nonché quelle volte a rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche e le procedure di asilo.

    Stanziamento destinato altresì a finanziare azioni concernenti il reinsediamento, il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari della protezione internazionale ei altre misure di ammissione umanitarie ad hoc.

    Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a sostenere:

    la promozione della cooperazione dell’Unione nell’attuazione della sua normativa e nella condivisione delle buone pratiche in materia di asilo, in particolare in materia di reinsediamento e trasferimento di richiedenti e/o beneficiari della protezione internazionale da uno Stato membro all’altro anche attraverso la realizzazione di reti e lo scambio di informazioni, comprese le attività di assistenza e coordinamento all’arrivo per promuovere il reinsediamento nelle comunità locali che devono accogliere i profughi reinsediati;

    la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche;

    gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell’Unione in materia di asilo e la pertinente normativa dell’Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

    lo sviluppo e l’applicazione da parte degli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo;

    le misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di asilo;

    la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell’approccio globale dell’Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell’attuazione dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale;

    le attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell’Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

    Il presente stanziamento è destinato inoltre a far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell’eventualità di una situazione d’emergenza.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

    Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

    18 03 01 02
    Sostenere la migrazione legale nell’Unione, promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci

    Bilancio 2015

    Bilancio rettificativo n. 1/2015

    Nuovo importo

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    Impegni

    Pagamenti

    239 811 829

    128 191 655

    41 563 311

     

    281 375 140

    128 191 655

    Commento

    Stanziamento destinato a sostenere la migrazione legale negli Stati membri, in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, ad esempio le esigenze del mercato del lavoro, salvaguardando nel contempo l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, a promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, a rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscono alla lotta contro l’immigrazione clandestina, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito.

    Per quanto riguarda la migrazione legale e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, il presente stanziamento è destinato a finanziare misure concernenti l’immigrazione e le fasi precedenti alla partenza, misure di integrazione, nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

    Per quanto riguarda le strategie di rimpatrio eque ed efficaci, lo stanziamento è destinato a finanziare misure di accompagnamento al rimpatrio, misure di rimpatrio nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

    Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a sostenere:

    la promozione della cooperazione dell’Unione nell’attuazione della sua normativa e nella condivisione delle buone pratiche in materia di migrazione legale, integrazione dei cittadini di paesi terzi e rimpatrio;

    la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche;

    gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell’Unione in materia di immigrazione, integrazione e rimpatrio e la pertinente normativa dell’Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

    lo sviluppo e l’applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di migrazione legale, integrazione e rimpatrio;

    misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di immigrazione;

    la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell’approccio globale dell’Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell’attuazione degli accordi di riammissione e dei partenariati per la mobilità;

    azioni e campagne di informazione nei paesi terzi volte a sensibilizzare in merito agli idonei canali legali per l’immigrazione e ai rischi di quella illegale;

    attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell’Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

    Lo stanziamento finanzia altresì le attività e lo sviluppo futuro della rete europea sulle migrazioni.

    Basi giuridiche

    Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

    Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).


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