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Document 32014R1398
Commission Delegated Regulation (EU) No 1398/2014 of 24 October 2014 laying down standards regarding candidate volunteers and EU Aid Volunteers Text with EEA relevance
Regolamento delegato (UE) n. 1398/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014 , che stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento delegato (UE) n. 1398/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014 , che stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 373 del 31.12.2014, p. 8–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 373/8 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 1398/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2014
che stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente al regolamento (UE) n. 375/2014, la Commissione dovrebbe definire norme e procedure riguardanti le condizioni, le modalità e i requisiti necessari che le organizzazioni di invio e di accoglienza devono applicare nell'individuare, selezionare, preparare, gestire e mobilitare i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario per sostenere le azioni di assistenza umanitaria in paesi terzi. Il regolamento (UE) n. 375/2014 dispone che tali norme vengano adottate tramite atti delegati e stabilisce le procedure da adottare mediante atti di esecuzione. |
(2) |
Tutti i soggetti chiamati in causa dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, compresi i volontari stessi e le organizzazioni di invio e di accoglienza, dovrebbero essere incoraggiati a identificarsi collettivamente nell'iniziativa. |
(3) |
È opportuno che il quadro delle competenze applicabile all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario definisca le competenze trasversali richieste in molti settori del volontariato e del mondo del lavoro e stabilisca inoltre le competenze specifiche necessarie per l'iniziativa e per lavorare nel settore umanitario. Tale quadro dovrebbe inoltre fornire un elenco non esaustivo di competenze tecniche, in modo da contribuire a garantire una selezione e una preparazione dei candidati volontari efficaci e basate su necessità effettive e che si fondino su un quadro di competenze condiviso. |
(4) |
Per far sì che competenze, esigenze di formazione e risultati ottenuti dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario siano documentati e valutati, è opportuno che durante la loro partecipazione all'iniziativa essi seguano un agevole piano di apprendimento e sviluppo. Il piano sarà elaborato sulla base degli insegnamenti tratti dalle iniziative Youthpass (2) e Europass (3). |
(5) |
Partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario può accrescere l'occupabilità dei volontari grazie all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La loro partecipazione sottolinea la solidarietà con le popolazioni in stato di necessità e l'impegno a promuovere in modo visibile un senso di cittadinanza europea. Le disposizioni specifiche dovrebbero pertanto agevolare, per quanto possibile, la convalida dell'apprendimento non formale e informale acquisito dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 (4) su questo tipo di apprendimento. |
(6) |
Le norme sui partenariati tra le organizzazioni di invio e di accoglienza sono rilevanti sia per il settore umanitario sia per le organizzazioni di volontariato in quanto sostengono l'obiettivo di costruire partenariati tra le organizzazioni esecutive e riflettono la responsabilità reciproca di queste organizzazioni nel conseguire gli obiettivi dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e nei confronti dei Volontari in quanto individui. È necessario definire i principi alla base del partenariato e i requisiti minimi che l'accordo di partenariato deve soddisfare affinché i partner possano candidarsi a partecipare e possano gestire progetti che comportano la mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. |
(7) |
Il principio di pari opportunità e il principio di non discriminazione sono sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione e andranno sempre rispettati e promossi dalle organizzazioni di invio e di accoglienza. Sono consentite tuttavia eccezioni specifiche, ove necessario, in merito alla definizione del ruolo e del profilo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. |
(8) |
Il rispetto della pertinente normativa nazionale, dell'Unione e del paese di accoglienza è d'importanza fondamentale e ricade sulle organizzazioni di invio e di accoglienza, che sono inoltre tenute ad informare i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dei loro diritti e obblighi giuridici derivanti da tali normative e del diritto alla copertura assicurativa. La definizione di un chiaro status giuridico dei volontari è un prerequisito per la mobilitazione ed è quindi opportuno stabilirlo in un contratto di mobilitazione stipulato tra le organizzazioni di invio e i singoli Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Particolare attenzione va inoltre prestata alla protezione dei dati personali, alla necessità di agire con integrità, conformemente a un codice di condotta, e alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, anche stabilendo una politica di tolleranza zero contro le violenze sessuali. |
(9) |
Al fine di assicurare una tempestiva attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza in quanto stabilisce le disposizioni in base alle quali gli organismi attuatori mobilitano i volontari nei paesi terzi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, con riferimento agli aspetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 375/2014 elencati di seguito:
a) |
un quadro di competenze per l'individuazione, la selezione e la preparazione dei volontari in quanto giovani professionisti o professionisti esperti; |
b) |
disposizioni volte a garantire pari opportunità e l'assenza di discriminazioni nel processo di individuazione e selezione; |
c) |
disposizioni volte a garantire il rispetto della pertinente normativa nazionale, dell'Unione e del paese di accoglienza da parte delle organizzazioni di invio e di accoglienza, |
d) |
norme relative ai partenariati tra le organizzazioni di invio e di accoglienza, |
e) |
disposizioni per il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in linea con le pertinenti iniziative dell'Unione già in essere. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 375/2014 e le definizioni stabilite dal regolamento di esecuzione della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 375/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «competenze»: secondo la definizione del documento «Competenze chiave per l'apprendimento permanente — Un quadro di riferimento europeo» (5), una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, che consenta ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario di contribuire alla fornitura di aiuti umanitari in risposta ai bisogni;
b) «competenze trasversali»: le competenze richieste in molti settori del volontariato e del mondo del lavoro e che non riguardano specificamente gli aiuti umanitari;
c) «competenze specifiche»: le competenze richieste per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e l'assistenza umanitaria in senso più generale;
d) «competenze tecniche»: le competenze risultanti da conoscenze specialistiche rilevanti nel contesto degli aiuti umanitari;
e) «risultati dell'apprendimento»: secondo la definizione di cui al quadro europeo delle qualifiche (6), la descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.
CAPO 2
QUADRO DELLE COMPETENZE
Articolo 3
Quadro delle competenze
1. Il quadro delle competenze applicabile all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si articola su tre piani:
a) |
competenze trasversali; |
b) |
competenze specifiche; |
c) |
competenze tecniche. |
2. Il quadro delle competenze è calibrato su:
a) |
giovani professionisti, in particolare recentemente diplomati con meno di cinque anni di esperienza professionale e meno di cinque anni di esperienza nell'azione umanitaria; |
b) |
professionisti esperti con almeno cinque anni di esperienza professionale in posizioni di responsabilità o in qualità di esperti. |
3. Il quadro delle competenze promuove il processo continuo di sviluppo personale che i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario esperiscono nelle varie fasi della loro partecipazione all'iniziativa e ne valuta i progressi. I livelli raggiunti per ogni competenza sono valutati in linea con l'approccio del quadro europeo delle qualifiche e secondo la seguente ripartizione:
a) |
livello 4: competenza eccellente; |
b) |
livello 3: competenza elevata; |
c) |
livello 2: competenza da migliorare; |
d) |
livello 1: competenza scarsa. |
4. Le definizioni delle principali competenze utilizzate sono indicate nell'allegato.
Articolo 4
Piano di apprendimento e sviluppo
1. Il piano di apprendimento e sviluppo illustra i risultati dell'apprendimento che i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario devono conseguire e fornisce informazioni su competenze, esigenze di formazione e risultati attesi nelle varie fasi della loro partecipazione all'iniziativa.
2. Il piano di apprendimento e sviluppo fornisce le seguenti informazioni:
a) |
informazioni di base sulla figura di Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
b) |
informazioni di base sulla posizione di volontario e una descrizione dei compiti da svolgere; |
c) |
le competenze stabilite nel quadro apposito e, in base ad esse, una valutazione delle prestazioni e dei risultati di apprendimento dei volontari; |
d) |
le esigenze di apprendimento e le attività di sviluppo previste, se del caso; |
e) |
corsi seguiti durante la formazione o l'apprendistato; |
f) |
eventuali informazioni rilevanti. |
3. Il ricorso ai diversi elementi del piano di apprendimento e sviluppo dipende dalle esigenze e dalle aspirazioni individuali dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, e va regolarmente aggiornato, soprattutto in fase di:
a) |
selezione; |
b) |
formazione, incluso l'apprendistato, se del caso; |
c) |
mobilitazione; |
d) |
resoconto post-mobilitazione, se del caso. |
CAPO 3
RICONOSCIMENTO DELLE CAPACITÀ E DELLE COMPETENZE ACQUISITE DAI VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO
Articolo 5
Procedura di valutazione e di documentazione
1. La valutazione e la documentazione delle competenze acquisite dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario durante la loro partecipazione all'iniziativa servono a:
a) |
riconoscere le competenze acquisite che, spendibili in un contesto professionale, consentono di migliorare l'occupabilità dei volontari; |
b) |
riconoscere socialmente il contributo dei volontari all'espressione dei valori di solidarietà dell'Unione con le popolazioni in stato di necessità e alla promozione visibile di un senso di cittadinanza europea. |
2. Il processo e la portata della valutazione e della documentazione sono adattati e resi idonei ai giovani professionisti o ai professionisti esperti e variano in funzione delle esigenze e delle aspirazioni dei singoli Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
3. La valutazione e la documentazione delle esperienze di apprendimento riflettono il continuo processo di sviluppo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, riconoscendo e sostenendo in tal modo l'apprendimento e lo sviluppo nelle diverse fasi in cui i volontari partecipano all'iniziativa. La valutazione e la documentazione si basano sul piano di apprendimento e sviluppo di cui all'articolo 4.
4. Le organizzazioni di invio e di accoglienza dimostrano un impegno costante nella valutazione e nella documentazione delle esperienze di apprendimento dei Volontari europei per l'aiuto umanitario, per facilitarne il riconoscimento professionale e sociale.
5. La Commissione e gli Stati membri dell'UE forniscono alle autorità nazionali competenti per la convalida dell'apprendimento non formale e informale le informazioni pertinenti circa l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e la procedura di valutazione e documentazione al fine di facilitare il processo di convalida formale delle esperienze di apprendimento dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nei rispettivi paesi di origine, se del caso.
Articolo 6
Riconoscimento professionale
1. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario ricevono, su richiesta, un certificato attestante che hanno completato la partecipazione all'iniziativa. Il certificato è rilasciato dalla Commissione e contiene almeno le seguenti informazioni:
a) |
date della missione; |
b) |
denominazione e estremi delle organizzazioni di invio e di accoglienza; |
c) |
nomi e estremi della persona di riferimento e del superiore diretto del volontario; |
d) |
nomi e estremi delle persone delle organizzazioni di invio e di accoglienza disposte a fornire delle referenze per il volontario; |
e) |
principali compiti e responsabilità del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
f) |
descrizione dei principali risultati conseguiti dal Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario nel corso della missione; |
g) |
descrizione dei risultati di apprendimento raggiunti dal Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario nel corso delle diverse fasi della sua partecipazione all'iniziativa, valutati in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. |
2. Su richiesta del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario, al certificato può essere allegata una copia del piano di apprendimento e sviluppo.
Articolo 7
Riconoscimento sociale
1. Il riconoscimento sociale viene promosso attraverso le attività previste dal piano di comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 375/2014. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario hanno l'opportunità di partecipare ad attività di comunicazione esterna intese a pubblicizzare l'iniziativa e l'impegno dei volontari.
2. Se del caso, la Commissione organizza eventi ad alto livello per sensibilizzare i cittadini dare più visibilità all'iniziativa.
3. Le organizzazioni di invio diffondono informazioni sulla rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e promuovono l'impegno a parteciparvi, evidenziando le opportunità che offre ai volontari di continuare a dedicarsi a temi legati agli aiuti umanitari e alla cittadinanza europea attiva, anche successivamente alla loro mobilitazione.
4. Le organizzazioni di invio e di accoglienza informano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario circa le opportunità esistenti di continuare a dedicarsi a temi connessi agli aiuti umanitari e alla cittadinanza europea attiva. In particolare, incoraggiano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario a partecipare a convegni e seminari organizzati a livello nazionale e dell'UE, in modo che possano condividere le loro esperienze con i rilevanti portatori di interesse.
CAPO 4
NORME RELATIVE AI PARTENARIATI TRA LE ORGANIZZAZIONI DI INVIO E DI ACCOGLIENZA
Articolo 8
Obiettivo del partenariato e suoi membri
1. Il partenariato tra organizzazioni di invio e di accoglienza stabilisce accordi tra i partner che si candidano a partecipare e gestire progetti implicanti la mobilitazione di Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in paesi terzi e che possono anche includere attività connesse allo sviluppo della capacità e/o all'assistenza tecnica.
2. I membri del partenariato sono le organizzazioni di invio conformi alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 375/2014 e le organizzazioni di accoglienza conformi alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 375/2014.
3. Al momento di costituire un partenariato, le organizzazioni di invio e di accoglienza possono includervi come partner altre organizzazioni specializzate in settori rilevanti per gli obiettivi o le azioni dei progetti di cui al paragrafo 1, in modo che contribuiscano con le loro competenze specifiche.
4. Laddove i progetti prevedono attività relative allo sviluppo della capacità e/o di assistenza tecnica, sono considerate partner ammissibili anche le organizzazioni di accoglienza e di invio che non abbiano ottenuto la certificazione pur avendo già subito un processo di certificazione secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 375/2014, se tali organizzazioni sono dotate di una strategia per lo sviluppo della capacità e/o di assistenza tecnica basata sulle esigenze.
5. Se i progetti servono a sostenere azioni di risposta alle emergenze, il partenariato può essere costituito solo da organizzazioni di invio.
Articolo 9
Principi dei partenariati
Le attività dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario promuovono partenariati transnazionali tra le organizzazioni di accoglienza e di invio, basati sui seguenti principi:
a) |
uguaglianza, |
b) |
valori comuni e una visione condivisa, |
c) |
trasparenza, |
d) |
responsabilità, rendicontabilità e affidabilità, |
e) |
fiducia e rispetto reciproci, |
f) |
complementarità, nel rispetto dell'eterogeneità che caratterizza la comunità del volontariato e dell'aiuto umanitario, con un forte accento sullo sviluppo delle capacità locali; |
g) |
flessibilità e adattabilità; |
h) |
reciprocità nell'assegnazione delle risorse e nella definizione degli obiettivi. |
Articolo 10
Accordo di partenariato e norme
1. Prima che le organizzazioni di invio e di accoglienza stringano un partenariato, le organizzazioni di accoglienza svolgono una valutazione dei bisogni, se opportuno in cooperazione con le organizzazioni di invio, tenendo conto della valutazione della Commissione circa il fabbisogno di aiuti umanitari.
2. La valutazione dei bisogni comprende, come minimo:
a) |
una valutazione della vulnerabilità e del rischio del paese destinatario degli aiuti, che include una valutazione dei rischi legati alla sicurezza, agli spostamenti e alla salute cui sono esposti i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
b) |
una valutazione della capacità corrente dell'organizzazione di accoglienza di ospitare un Volontario europeo per l'aiuto umanitario; |
c) |
un'analisi delle competenze e delle capacità di cui mancano in quel momento l'organizzazione di accoglienza e la comunità locale, che individui i bisogni e analizzi come soddisfarli nel modo più efficace; |
d) |
un'analisi del previsto valore aggiunto apportato dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e, se del caso, dal sostegno allo sviluppo delle capacità che si prevede di prestare all'organizzazione di accoglienza e alla comunità locale. |
3. L'accordo di partenariato è sottoscritto da tutti i partner per garantire il rispetto delle seguenti norme di minima:
a) |
i partenariati si basano su un accordo sui valori condivisi e su una visione condivisa, in particolare per quanto riguarda il volontariato e l'aiuto umanitario; |
b) |
sono definiti con chiarezza il valore aggiunto e il ruolo di ciascun partner; |
c) |
tutti i partner concordano gli obiettivi comuni del partenariato e i modi in cui il partenariato è gestito, in particolare:
|
d) |
se del caso viene elaborata tra i partner una strategia di sviluppo delle capacità e/o di assistenza tecnica fondata sui bisogni, alla quale viene assegnata un'apposita dotazione di bilancio; |
e) |
i partner contribuiscono alle attività di apprendimento e si impegnano a realizzare azioni di comunicazione e visibilità conformemente al piano di comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 375/2014. |
CAPO 5
PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE
Articolo 11
Principi generali
1. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario è aperta a tutti i candidati ammissibili, indipendentemente da nazionalità, sesso, razza, origine etnica, età, condizione sociale, religione o convinzioni personali, stato civile, orientamento sessuale e disabilità.
2. Le organizzazioni di invio e di accoglienza si impegnano a rispettare i principi di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione. Tali principi sono pienamente integrati nella procedura di individuazione, selezione e reclutamento e nella preparazione dei volontari, nonché nelle politiche e nelle pratiche di gestione delle prestazioni.
Articolo 12
Parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione
1. L'organizzazione di invio dispone di una dichiarazione di principio e di una politica che garantiscono che le pratiche di lavoro rispecchino i principi della parità di trattamento, delle pari opportunità e della non discriminazione, e promuove una cultura organizzativa inclusiva.
2. La politica sulla parità di trattamento, sulle pari opportunità e sulla non discriminazione, di cui al paragrafo 1, come minimo:
a) |
è conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e nazionale e si impegna a evitare, o a correggere ed eliminare, le politiche e le pratiche discriminatorie, ivi compresi gli eventuali ostacoli all'occupazione di tutti i gruppi individuati dalla suddetta legislazione e/o che siano notoriamente esposti a pregiudizi quando cercano lavoro e rischiano quindi di essere sottorappresentati; |
b) |
comprende, senza limitarsi, tutti gli aspetti dell'esperienza del volontario, comprese le singole norme di comportamento, l'annuncio del posto di volontario, il reclutamento e la selezione, la formazione e lo sviluppo, la gestione delle prestazioni, le condizioni di lavoro, inclusa la retribuzione e le procedure di licenziamento; |
c) |
indica chiaramente i ruoli e le responsabilità dei membri del personale e dei volontari, dell'alta dirigenza e delle squadre di orientamento, dei dipartimenti risorse umane e di ogni altra parte in causa individuata dall'organizzazione; |
d) |
viene monitorata e rivista a intervalli regolari per garantirne la conformità alla legislazione pertinente e un'attuazione corretta ed efficace. |
3. L'organizzazione di accoglienza conferma per iscritto all'organizzazione di invio il principio e la politica di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, e informa l'organizzazione di invio su eventuali eccezioni da prevedere, rese necessarie dal contesto specifico del suo lavoro, nel definire il ruolo e il profilo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
4. L'organizzazione di invio sostiene l'organizzazione di accoglienza nell'attuazione della politica di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione e, a titolo eccezionale, sostiene le organizzazioni di accoglienza nell'adeguare tali principi al contesto specifico, se necessario.
5. Ove possibile, l'organizzazione di invio fornisce a tutto il personale, su base regolare, formazioni e informazioni adeguate sulla politica e sui principi che la ispirano, al fine di garantire che tutti i soggetti partecipanti la comprendano, la sostengano e la attuino.
CAPO 6
RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE, DELL'UNIONE E DEL PAESE DI ACCOGLIENZA
Articolo 13
Principi generali
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono il rispetto delle leggi del paese di accoglienza e delle pertinenti normative nazionali e dell'Unione, tra cui:
a) |
il regolamento (UE) n. 375/2014, in particolare il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 5; |
b) |
la legislazione applicabile allo status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario; |
c) |
la legislazione applicabile a condizioni di lavoro, salute, sicurezza e protezione dei volontari; |
d) |
la legislazione in materia di parità di trattamento e non discriminazione; |
e) |
la legislazione sulla protezione dei dati personali. |
2. Le organizzazioni di accoglienza e di invio informano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario circa i loro diritti e gli obblighi giuridici derivanti dalle normative di cui al paragrafo 1 e circa i loro diritti in materia di copertura assicurativa di cui nel regolamento di esecuzione della Commissione da adottare sulla base dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 375/2014.
Articolo 14
Status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
1. L'organizzazione di invio rispetta la legislazione applicabile allo status giuridico dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Essa provvede pertanto a predisporre un contratto di mobilitazione, di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 375/2014, che viene firmato dall'organizzazione e dal volontario. Il contratto specifica la legge applicabile e il foro competente.
2. L'organizzazione di invio garantisce il rispetto del contratto da parte dell'organizzazione di accoglienza ed è responsabile della violazione delle disposizioni del contratto di mobilitazione da parte di quest'ultima.
Articolo 15
Obbligo di informare i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in merito alla normativa fiscale
1. Prima della mobilitazione, l'organizzazione di invio informa il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario su eventuali norme fiscali applicabili alle indennità giornaliere nel paese di stabilimento dell'organizzazione di invio e, se del caso, nel paese di mobilitazione.
2. Se un Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario non è residente nel paese di stabilimento dell'organizzazione di invio, questa lo informa circa l'obbligo che gli compete di prendere conoscenza della normativa fiscale del proprio paese di residenza applicabile alla sua situazione specifica.
Articolo 16
Protezione dei dati
1. Il trattamento dei dati personali da parte delle organizzazioni di invio e di accoglienza è conforme a quanto predisposto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), se applicabili.
2. Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono che sia impedito l'abuso o l'uso improprio dei dati durante il trattamento, che comprende la raccolta, l'uso, la comunicazione e la cancellazione di tutti i dati personali riguardanti i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Ciò riguarda tutte le azioni relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in particolare:
a) |
il reclutamento e la selezione (inclusi i moduli di candidatura, le note prese durante i colloqui e i questionari di autovalutazione); |
b) |
la preparazione e la gestione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (compresi i piani di apprendimento e sviluppo, la verifica delle prestazioni e la documentazione del tutoraggio, i controlli medici o eventuali questioni disciplinari). |
3. Le organizzazioni di invio e di accoglienza garantiscono che siano trattati solo i dati pertinenti e che i dati personali quali nome, età, indirizzo e data di nascita, compresi i dati sensibili e le informazioni su reclutamento, impiego e prestazioni:
a) |
siano raccolti in modo adeguato e lecito, a fini legittimi; |
b) |
siano trattati in modo equo e lecito; |
c) |
siano corretti o aggiornati, se del caso; |
d) |
siano accessibili soltanto al personale autorizzato; |
e) |
siano accessibili, su richiesta, al candidato volontario o al Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario interessato; |
f) |
siano custoditi in modo sicuro; |
g) |
non siano conservati più a lungo del necessario. |
4. Per trattare i dati di cui al paragrafo 3, le organizzazioni di invio e di accoglienza ottengono il consenso esplicito del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario.
5. Le organizzazioni di accoglienza e di invio comunicano al candidato volontario o il Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto a sporgere reclamo e a utilizzare e accedere ai propri dati e il diritto a conoscere l'identità dei soggetti che hanno accesso ai dati personali che lo riguardano e a sapere a che tipo di dati può avere accesso ciascun soggetto.
Articolo 17
Integrità e codice di condotta
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza concordano una politica in materia di integrità volta a prevenire la corruzione attiva e passiva e un codice di condotta basato sulla politica di gestione dell'organizzazione di invio che sia idoneo e applicabile ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, con indicazioni sui comportamenti previsti, sulla correttezza e sull'integrità richieste durante la partecipazione all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
2. Il codice di condotta è vincolante per i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e contiene, come minimo, i seguenti obblighi:
a) |
l'impegno a sviluppare un senso di identità circa l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, e a contribuire ai suoi obiettivi; |
b) |
il rispetto dell'altro e della dignità altrui e il rispetto del principio di non discriminazione; |
c) |
il rispetto dei principi di aiuto umanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 375/2014; |
d) |
l'impegno a tutelare i minori e a proteggere gli adulti vulnerabili, anche attraverso la tolleranza zero contro gli abusi sessuali; |
e) |
tolleranza zero contro l'uso di droghe nel paese di mobilitazione; |
f) |
il rispetto delle leggi locali; |
g) |
l'integrità, la lotta contro la frode e la corruzione; |
h) |
il mantenimento di standard elevati di condotta professionale e personale; |
i) |
il rispetto della sicurezza e delle procedure in materia di sicurezza e salute; |
j) |
l'obbligo di segnalare violazioni e norme sugli informatori; |
k) |
norme riguardanti il contatto con i mezzi di comunicazione e la gestione delle informazioni; |
l) |
norme che proibiscono l'uso improprio delle attrezzature dell'organizzazione. |
3. Ogni violazione del codice di condotta da parte di un Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario è trattata conformemente alla politica di gestione dell'organizzazione di invio.
4. Se la violazione è considerata molto grave, essa comporta il rientro anticipato del Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario e, se necessario, la segnalazione del comportamento in questione a tutte le pertinenti autorità o organizzazioni professionali o legali.
Articolo 18
Tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e tolleranza zero contro gli abusi sessuali
1. Le organizzazioni di invio e di accoglienza si impegnano a seguire una politica di tolleranza zero contro qualsiasi forma di abuso sui minori e/o sugli adulti vulnerabili, compresi gli abusi sessuali. Tali organizzazioni sono in grado di denunciare gli abusi, trattare prontamente e adeguatamente eventuali episodi, dare sostegno alle vittime, prevenire la vittimizzazione degli informatori e perseguire i responsabili.
2. Le organizzazioni di invio e di accoglienza evitano il verificarsi di abusi grazie alla procedura di selezione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, a alla loro introduzione propedeutica e formazione, creando una cultura di apertura e sensibilizzazione al tema e individuando chiare responsabilità di gestione e sorveglianza.
3. L'organizzazione di invio procede a tutti i controlli previsti dalla legge al fine di ottenere il nulla osta per i candidati volontari affinché possano lavorare con i gruppi vulnerabili.
4. Le organizzazioni di accoglienza e di invio informano i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in merito ai rischi e raccomandano misure di prevenzione, al fine di garantire che non si verifichino abusi.
CAPO 7
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1.
(2) https://www.youthpass.eu/it/youthpass/
(3) https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/esp/compose#
(4) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.
(5) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(6) GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.
(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
ALLEGATO
Quadro delle competenze
1. Competenze trasversali richieste in molti settori del volontariato e del mondo del lavoro e non specifiche al settore degli aiuti umanitari
Competenza |
Descrizione |
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1) Sviluppare e intrattenere rapporti di collaborazione |
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Lavorare in gruppo |
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Comunicazione |
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2) Avere la mentalità del volontario |
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3) Sapersi gestire in un contesto estremamente esigente e in evoluzione |
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Consapevolezza di sé e resilienza |
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Autonomia |
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Gestire le proprie aspettative |
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Sensibilità interculturale |
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4) Dimostrare capacità di leadership |
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Per chi ricopre un ruolo di responsabilità:
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5) Conseguire risultati |
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Realizzare e comunicare i risultati immediati dell'iniziativa e i progressi compiuti in termini di sviluppo delle capacità |
Per chi ricopre un ruolo particolare nello sviluppo delle capacità:
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Rendicontabilità |
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2. Competenze specifiche richieste per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e per gli aiuti umanitari in senso più generale
Competenza |
Descrizione |
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6) Comprendere il contesto umanitario dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e applicare i principi umanitari |
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7) Operare in modo sicuro in qualsiasi momento |
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8) Gestire progetti in contesti umanitari |
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9) Comunicare e sensibilizzare |
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3. Competenze tecniche risultanti da conoscenze specialistiche rilevanti nel contesto degli aiuti umanitari
I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario possono avere competenze nei seguenti ambiti (la lista non è esaustiva):
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finanza e contabilità |
— |
affari giuridici |
— |
amministrazione e gestione di progetti |
— |
monitoraggio e valutazione di progetti |
— |
comunicazione (comprese visibilità, pubbliche relazioni e campagne di sensibilizzazione) |
— |
logistica e trasporti |
— |
formazione e gestione delle risorse umane |
— |
sviluppo organizzativo e potenziamento delle capacità |
— |
definizione di politiche e pianificazione strategiche |
— |
tecnologie dell'informazione e della comunicazione sui rischi |
— |
acqua e servizi igienico-sanitari |
— |
protezioni e ripari |
— |
alimentazione, nutrizione e salute |
— |
rifugiati e sfollati interni |
— |
questioni di genere |
— |
tutela dei minori |
— |
mezzi di sussistenza |
— |
collegamento fra aiuti di emergenza, risanamento e sviluppo |
— |
gestione del rischio di catastrofi |
— |
rafforzamento della resilienza |
— |
dati e conoscenze in materia di catastrofi |
— |
valutazione e mappatura dei rischi e delle vulnerabilità e analisi dei conflitti e delle fragilità |
— |
adattamento ai cambiamenti climatici e gestione ecosistemica |
— |
istruzione e sensibilizzazione |
— |
resilienza urbana e pianificazione territoriale |
— |
sviluppo basato sulle comunità |
— |
reti di sicurezza e di protezione sociali |
— |
imprese e infrastrutture resilienti, compresa la protezione delle infrastrutture critiche |
— |
finanziamento del rischio |
— |
sistemi di allarme preventivo e monitoraggio |
— |
preparazione alle catastrofi e piani di emergenza |
— |
protezione civile e risposta alle emergenze |
— |
valutazione e ripresa post-catastrofi e post-conflitti |
— |
servizi medici e paramedici |
— |
ingegneria |
— |
gestione dei volontari |