This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R1390
Commission Implementing Regulation (EU) No 1390/2014 of 19 December 2014 amending the Annex to Regulation (EU) No 37/2010, as regards the substance ‘eprinomectin’ Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1390/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014 , che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «eprinomectina» Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1390/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014 , che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «eprinomectina» Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 369 del 24.12.2014, p. 65–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 369/65 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1390/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2014
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «eprinomectina»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
Il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione nei medicinali veterinari utilizzati per gli animali destinati alla produzione di alimenti o nei biocidi utilizzati nel settore zootecnico va determinato conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009. |
(2) |
Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2). |
(3) |
L'eprinomectina figura attualmente nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per bovini, ovini e caprini in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte. I limiti massimi provvisori di residui per tale sostanza fissati per gli ovini e i caprini in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte sono scaduti il 1o luglio 2014. |
(4) |
Il comitato per i medicinali veterinari ha raccomandato una proroga dell'LMR provvisorio in quanto il metodo di analisi per monitorare i residui negli ovini e nei caprini non è sufficientemente validato. L'incompletezza dei dati scientifici in merito alla convalida del metodo di analisi non è considerata costituire un pericolo per la salute umana. |
(5) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che l'estrapolazione ad altre specie destinate alla produzione di alimenti non può essere sostenuta per questa sostanza. |
(6) |
Dovrebbe pertanto essere modificata la voce relativa alla eprinomectina nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di prorogare la scadenza dell'LMR provvisorio al 30 giugno 2016. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare gli eventuali provvedimenti necessari per conformarsi ai nuovi LMR. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «eprinomectina» è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Eprinomectina |
Eprinomectina B1a |
Bovini |
50 μg/kg 250 μg/kg 1 500 μg/kg 300 μg/kg 20 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene Latte |
NESSUNA |
Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti» |
Ovini, caprini |
50 μg/kg 250 μg/kg 1 500 μg/kg 300 μg/kg 20 μg/kg |
Muscolo Grasso Fegato Rene Latte |
Gli LMR provvisori scadono il 30 giugno 2016 |