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Document 32014R1374
Regulation (EU) No 1374/2014 of the European Central Bank of 28 November 2014 on statistical reporting requirements for insurance corporations (ECB/2014/50)
Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014 , sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50)
Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014 , sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50)
GU L 366 del 20.12.2014, p. 36–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/36 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1374/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 28 novembre 2014
sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione
(BCE/2014/50)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
Considerando quanto segue:
(1) |
Il Regolamento (CE) n. 2533/98 dispone all'articolo 2, paragrafo 1, che ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea (BCE), questa, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche limitatamente agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e a quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 2533/98 deriva che le imprese di assicurazione rientrano tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, tra l'altro, nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie. Inoltre l'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che, in ipotesi debitamente giustificate, la BCE ha la facoltà di raccogliere informazioni statistiche su base consolidata. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare parzialmente o totalmente specifiche classi di operatori segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica. |
(2) |
La finalità dell'imposizione di obblighi di segnalazione statistica nei confronti di società di assicurazione è quello di fornire alla BCE statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore delle imprese di assicurazione negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro») considerati come un unico territorio economico. La raccolta di informazioni statistiche sulle imprese di assicurazione è necessaria per soddisfare il fabbisogno analitico normale e ad hoc, per sostenere la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario. |
(3) |
Alle BCN dovrebbe essere conferita la facoltà di raccogliere informazioni sulle imprese di assicurazione che rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni statistiche, purché l'adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE non ne risulti pregiudicato. In tali casi, è opportuno garantire trasparenza informando gli operatori segnalanti dei diversi fini statistici per i quali i dati sono raccolti. |
(4) |
Al fine di ridurre al minimo l'onere di segnalazione per le imprese di assicurazione, alle BCN dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente Regolamento con quelli imposti ai sensi dal Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (3). |
(5) |
Sussiste uno stretto legame tra i dati raccolti dalle BCN a fini statistici ai sensi del presente regolamento e quelli raccolti dalle autorità nazionali competenti (ANC) a fini di vigilanza nel quadro istituto dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Alla luce del mandato generale conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 5.1. dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») di cooperare con altri organismi in materia di statistiche e al fine di limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione dei compiti, le BCN possono ricavare i dati oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, inclusa la relativa legislazione nazionale di attuazione, tenuto conto delle condizioni stabilite in accordi di cooperazione tra la BCN e l'ANC interessata. L'articolo 70 della Direttiva 2009/138/CE dispone che le ANC possano trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tale direttiva alle BCN e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie. |
(6) |
Il Sistema europeo dei conti istituito dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (di seguito, il «SEC 2010») richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. Al fine di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione, se le BCN ricavano i dati da segnalare ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, le attività e le passività delle succursali delle imprese di assicurazione le cui sedi centrali sono ubicate nello Spazio economico europeo (SEE) possono essere cumulate con quelle di tali sedi centrali. Informazioni circoscritte relative a succursali di imprese di assicurazione dovrebbero essere raccolte a fini di monitorare le loro dimensioni ed eventuali scostamenti rispetto all'ESA 2010. |
(7) |
Alla raccolta di informazioni statistiche ai sensi del presente regolamento si applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite nell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2533/98. |
(8) |
Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati conformemente all'articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 dello Statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell'area dell'euro sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. Il considerando 17 del Regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che l'articolo 5 dello Statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro. |
(9) |
L'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori segnalanti qualora essi non adempiano agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE. |
(10) |
Entro il 2020, al più tardi, il Consiglio direttivo dovrebbe valutare pregi e costi: a) di un aumento nella copertura delle segnalazioni trimestrali dall'80 al 95 per cento della quota dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro; b) della segnalazione separata di attività e passività di succursali di imprese di assicurazione ove le succursali siano residenti in Stati membri dell'area dell'euro e le rispettive società madri siano residenti nel SEE; e c) di un'ulteriore riduzione dei termini per trasmissione dei dati da parte degli operatori segnalanti a quattro settimane dalla fine del trimestre al quale i dati si riferiscono, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1. |
per«imprese di assicurazione» e «IA» (sottosettore 128 del SEC 2010) si intendono le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi. Sono comprese nella definizione:
Non sono compresi nella definizione:
|
2. |
per «succursale» si intende un'agenzia o succursale priva di personalità giuridica, diversa dalla sede centrale, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; |
3. |
per «controllate» si intendono soggetti dotati di personalità giuridica autonoma, di cui un altro soggetto detiene una partecipazione totale o di maggioranza; |
4. |
per «operatori segnalanti» si intende quanto definito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. |
5. |
per «residente» si intende quanto definito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. Ai fini del presente regolamento, se una persona giuridica è priva di dimensione fisica, la sua residenza è determinata dal territorio economico ai sensi della cui normativa è registrata. Se il soggetto è privo di personalità giuridica, si considera residente nel paese il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto. |
6. |
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'impresa di assicurazione è residente; |
7. |
per «ANC competente» si intende l'ANC dello Stato membro dell'area dell'euro in cui l'impresa di assicurazione è residente; |
8. |
per «dati titolo per titolo» si intendono i dati disaggregati per singoli titoli; |
9. |
per «dati voce per voce» si intendono i dati disaggregati per singole attività e passività; |
10. |
per «dati su base aggregata» si intendono i dati non disaggregati per singole attività e passività; |
11. |
per «operazioni finanziarie» si intendono operazioni che derivano dalla creazione, liquidazione o mutamento della proprietà delle attività o passività finanziarie, come descritto nella parte 5 dell'allegato II. |
12. |
per rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio si intendono le variazioni nella valutazione di attività e passività che derivano da variazioni nel prezzo di attività e passività e/o l'effetto dei tassi di cambio sui valori, espressi in euro, di attività e passività denominate in valuta estera come descritto nella parte 5 dell'allegato II. |
Articolo 2
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Ove le BCN effettuino la raccolta dei dati ai sensi del SEC 2010 che impone di segnalare attività e passività di unità istituzionali nel paese di residenza, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato.
2. Ove le BCN ricavino i dati da segnalare ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi delle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/138/CE o della legislazione nazionale di attuazione, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono:
a) |
imprese di assicurazione registrate e residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato, comprese le controllate di società madri aventi sede al di fuori di esso; |
b) |
succursali di imprese di assicurazione specificate al punto a) che siano residenti fuori del territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato; e |
c) |
succursali di imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato ma la cui sede centrale è situata al di fuori del SEE. |
Succursali di imprese di assicurazione residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro e la cui sede centrale è situata nel SEE non rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione.
3. Le imprese di assicurazione incluse tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggette agli obblighi di segnalazione statistica integrale, salva l'applicazione di una deroga ai sensi dell'articolo 7.
Articolo 3
Elenco delle imprese di assicurazione a fini statistici
1. Il Comitato esecutivo della BCE stila e aggiorna, a fini statistici, un elenco di imprese di assicurazione che fanno parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento. L'elenco può essere basato su elenchi di imprese di assicurazione attualmente stilati da autorità nazionali, ove tali liste siano disponibili, e integrate da altri elenchi di imprese di assicurazione che rientrano nella definizione di «impresa di assicurazione» di cui all'articolo 1.
2. La BCN competente può richiedere a un operatore segnalante di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di fornire le informazioni necessarie sulle proprie succursali ove tali informazioni siano richieste ai fini dell'elenco.
3. Le BCN e la BCE assicurano che l'elenco e i relativi aggiornamenti siano accessibili secondo modalità appropriate, compresi mezzi elettronici, Internet o, su richiesta degli operatori segnalanti interessati, supporti cartacei.
4. Qualora la più recente versione elettronica disponibile dell'elenco di cui al presente articolo non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni all'operatore segnalante che non abbia correttamente ottemperato ai propri obblighi di segnalazione, avendo fatto affidamento, in buona fede, sull'elenco errato.
Articolo 4
Obblighi di segnalazione statistica
1. Gli operatori segnalanti forniscono alla BCN interessata, direttamente o tramite l'ANC interessata secondo meccanismi di cooperazione a livello locale e in conformità agli allegati I e II:
a) |
su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle attività e passività delle imprese di assicurazione e, se del caso, in linea con l'articolo 5, gli aggiustamenti da rivalutazione o le operazioni finanziarie trimestrali; |
b) |
su base trimestrale, le consistenze di fine trimestre sulle riserve tecniche di assicurazione contro i danni disaggregate per settore di attività; |
c) |
su base annuale, le consistenze di fine anno sulle riserve tecniche di assicurazione contro i danni disaggregate per settore di attività e area geografica; |
2. Oltre agli obblighi di cui al paragrafo 1, gli operatori segnalanti che sono imprese di assicurazione costituite e residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro forniscono alla BCN competente, direttamente o tramite l'ANC competente secondo i meccanismi di cooperazione a livello locale, informazioni su premi sottoscritti, indennizzi dovuti e commissioni pagate. Tali informazioni sono fornite su base annuale in conformità agli allegati I e II.
3. Le BCN possono ottenere i dati oggetto di segnalazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento dai dati seguenti raccolti nel quadro istituito dalla Direttiva 2009/138/CE:
a) |
dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia di vigilanza trasmessi alle BCN dalle ANC, tanto nel caso che la BCN e l'ANC siano enti separati che in quello in cui siano integrati in un'unica istituzione, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale tra i due enti; ovvero |
b) |
dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia d vigilanza, trasmessi da operatori segnalanti direttamente e contemporaneamente a una BCN e a un'ANC. |
Ove un modello per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni in materia di vigilanza contenga dati necessari all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica imposti dal presente regolamento, le BCN hanno accesso all'intero modello e ad ogni modello collegato che sia necessario per la qualità dei dati.
Gli Stati membri possono istituire meccanismi di cooperazione per provvedere alla raccolta centralizzata presso le ANC competenti di informazioni che soddisfino sia gli obblighi di raccolta dei dati nell'ambito del quadro istituito dalla Direttiva 2009/138/CE, sia gli obblighi supplementari di raccolta dei dati imposti dal presente regolamento, in conformità al diritto nazionale e ai termini di riferimento armonizzati definiti dalla BCE.
4. Le BCN informano gli operatori segnalanti dei diversi scopi per i quali sono raccolti i loro dati.
Articolo 5
Aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie
Le informazioni relative ad aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie, come ulteriormente specificate nell'allegato I e descritte nell'allegato II, sono ottenute con le modalità di seguito indicate:
a) |
gli operatori segnalanti segnalano i dati su base aggregata relativi ad aggiustamenti da rivalutazione e/o operazioni finanziarie, in base alle istruzioni impartite dalla BCN competente; |
b) |
le BCN effettuano un calcolo approssimativo del valore delle operazioni in titoli dalle informazioni titolo per titolo oppure raccolgono direttamente i dati su tali operazioni dagli operatori segnalanti titolo per titolo. Nella raccolta di dati voce per voce, le BCN possono seguire un metodo analogo per attività diverse dai titoli. |
c) |
approssimazioni del valore delle operazioni finanziarie concernenti riserve tecniche di assicurazione detenute da imprese di assicurazione sono ricavate:
|
Articolo 6
Norme contabili
1. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, le norme contabili osservate dalle imprese di assicurazione a fini di segnalazioni ai sensi del presente regolamento sono quelle dettate dalla pertinente legislazione nazionale attuativa della Direttiva 2009/138/CE o da qualunque altro standard nazionale o internazionale cui le imprese di assicurazione sono tenute a conformarsi sulla base delle istruzioni impartite dalle BCN.
2. Oltre agli obblighi inerenti all'osservanza di norme contabili da parte delle imprese di assicurazione in conformità al paragrafo 1, i depositi e i prestiti detenuti da imprese di assicurazioni e indicati come «valore nominale» nelle tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato I sono segnalati al valore capitale in essere alla fine del trimestre. Sono detratte da tale valore cancellazioni e svalutazioni determinate dalle pertinenti prassi contabili.
3. Fatte salve le prassi contabili e gli accordi di compensazione in vigore negli Stati membri dell'area dell'euro, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate su base lorda a fini statistici.
Articolo 7
Deroghe
1. Alle piccole imprese di assicurazione possono essere accordate deroghe con le modalità di seguito indicate:
a) |
Le BCN possono accordare deroghe alle imprese di assicurazione più piccole in termini di quota di mercato come definite all'articolo 35, paragrafo 6, della Direttiva 2009/138/CE a condizione che le imprese di assicurazione che contribuiscono al bilancio trimestrale aggregato rappresentino una quota pari almeno all'80 per cento dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ogni Stato membro dell'area dell'euro; |
b) |
un'impresa di assicurazione cui sia stata accordata una deroga ai sensi della lettera a) adempie agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 4 su base annuale in modo tale che le imprese di assicurazione che contribuiscono al bilancio annuale aggregato rappresentino una quota pari almeno al 95 per cento dell'intero mercato delle imprese di assicurazione in ogni Stato membro dell'area dell'euro; |
c) |
un'impresa di assicurazione non obbligata a segnalare dati ai sensi delle lettere a) e b) segnala una serie di informazioni limitata, definita dalla BCN competente. |
d) |
Le BCN verificano il rispetto delle condizioni dettate ai punti a) e b) con cadenza annuale e in modo tempestivo al fine di accordare o revocare, se del caso, eventuali deroghe con decorrenza dall'inizio dell'anno civile successivo. |
2. Le BCN possono accordare deroghe a imprese di assicurazione rispetto alla segnalazione delle consistenze in valuta e dei depositi al valore nominale.
Se i dati raccolti a un livello di aggregazione più elevato evidenziano che le consistenze in valuta e i depositi da parte delle imprese di assicurazione residenti rappresentano meno del 10 per cento del totale aggregato a livello nazionale dei bilanci delle imprese di assicurazione e meno del 10 per cento del totale delle consistenze in valuta e dei depositi delle imprese di assicurazione dell'area dell'euro in termini di stock, la BCN competente può decidere di non richiedere la segnalazione delle consistenze in valuta e dei depositi al valore nominale. Di tale decisione la BCN competente informa gli operatori segnalanti.
3. Le imprese di assicurazione hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece in maniera integrale agli obblighi di segnalazione statistica di cui all'articolo 4. Se un'impresa di assicurazione esercita tale facoltà, potrà avvalersi successivamente della deroga previo consenso della BCN interessata.
Articolo 8
Tempestività
1. Per l'anno 2016, gli operatori segnalanti trasmettono alla BCN competente o all'ANC interessata o ad entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati trimestrali richiesti, non oltre 8 settimane dopo la fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di cinque settimane per i trimestri che terminano nel 2019.
2. Per l'anno 2016, gli operatori segnalanti trasmettono alla BCN competente o all'ANC interessata o ad entrambe, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, i dati annuali richiesti, non oltre 20 settimane dopo la fine dell'anno a cui i dati si riferiscono. Tale termine è anticipato di una settimana ogni anno e sarà di quattordici settimane per i trimestri che terminano nel 2019.
Articolo 9
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. Gli operatori segnalanti adempiono agli obblighi di segnalazione statistica nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti, in conformità alle caratteristiche nazionali. Le BCN assicurano che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica di conformità ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all'allegato III.
Articolo 10
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, gli operatori segnalanti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC interessata, in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale, delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.
Articolo 11
Verifica e raccolta obbligatoria
Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione definiti nell'allegato III.
Articolo 12
Prima segnalazione
1. Le prime segnalazioni avranno inizio con i dati trimestrali relativi al primo trimestre del 2016 e i dati annuali relativi al 2016.
2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), segnalano i dati annuali dall'anno di riferimento 2016. Inoltre, al fine di compilare statistiche sul sottosettore delle imprese di assicurazione dall'inizio del 2016, tali imprese di assicurazione segnalano per il primo trimestre del 2016 una serie completa di dati in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 13
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU C 427 del 28.11.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).
(4) Direttiva 2009/138/CE de Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).
(7) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).
(8) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea del martedì 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA
PARTE 1
Obblighi di segnalazione statistica generali
1. |
Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione devono fornire, su base trimestrale, le seguenti informazioni statistiche:
|
2. |
I dati aggregati devono essere forniti in termini di consistenze e, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCN competente, in termini di: a) rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio ovvero b) operazioni finanziarie. |
3. |
Le imprese di assicurazione (IA) costituite e residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro devono altresì fornire, su base annuale, i dati relativi a premi, indennizzi e commissioni, specificando le operazioni effettuate a livello nazionale e all'estero tramite succursali, disaggregate per singolo paese in caso di paesi dello Spazio economico europeo (SEE). |
4. |
I dati da fornire titolo per titolo alla BCN competente sono specificati nella tabella 2.1. per i titoli muniti di codice ISIN e nella tabella 2.2. per i titoli che ne sono privi. Gli obblighi di segnalazione statistica aggregata trimestrale relativi alle consistenze sono specificati nelle tabelle 1a e 1b e quelli relativi alle rivalutazioni dovute a variazioni dei prezzi e dei tassi cambio o a operazioni finanziarie sono specificate nelle tabelle 3a e 3b. Gli obblighi di segnalazione annuale relativi a premi, indennizzi e commissioni sono specificati nella tabella 4. |
PARTE 2
Riserve tecniche di assicurazione
1. |
Per quanto concerne le riserve tecniche di assicurazione, in relazione agli obblighi di segnalazione trimestrale di seguito elencati, ove i dati non possano essere direttamente rilevati, gli operatori segnalanti effettuano un calcolo approssimativo in conformità agli orientamenti adottati dalla BCN competente, sulla base delle migliori pratiche definite a livello dell'area dell'euro:
|
2. |
Le BCN possono altresì decidere di ricavare le informazioni richieste dai dati che esse ritengono necessario richiedere agli operatori segnalanti ai fini della presente parte. |
PARTE 3
Tabelle di segnalazione
Tabella 1a —
Consistenze trimestrali
|
Totale |
Area dell'euro |
Resto del mondo |
||||||
Nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (informazioni paese per paese) |
Totale |
Stati membri non partecipanti (informazioni paese per paese) |
Controparti principali al di fuori dell'Unione europea (informazioni paese per paese per Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Russia, Svizzera, Stati Uniti) |
||||
ATTIVITÀ (F) |
|||||||||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
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SOMMA |
|
|
||
fino a 1 anno (fino alla scadenza) |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
oltre 1 anno (fino alla scadenza) |
SOMMA |
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|
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|
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SOMMA |
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SOMMA |
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SOMMA |
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SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
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emessi da IFM |
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SOMMA |
SOMMA |
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emessi da AP |
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SOMMA |
SOMMA |
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emessi da AIF |
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SOMMA |
SOMMA |
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emessi da IA |
|
SOMMA |
SOMMA |
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||
emessi da FP |
|
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
emessi da SNF |
|
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
fino a 1 anno (scadenza originaria) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
1-2 anni (scadenza originaria) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
oltre 2 anni (scadenza originaria) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
fino a 1 anno (fino alla scadenza) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
1-2 anni (fino alla scadenza) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
2-5 anni (fino alla scadenza) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
Oltre 5 anni (fino alla scadenza) |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
emessi da IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
||
scadenza originaria fino a 1 anno — fair value |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
a IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
a AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
a FI |
|
|
|
|
|
|
|
||
a AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
a IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
a FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
a SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
a F & ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
scadenza originaria da 1 a 5 anni — fair value |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
a IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
a AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
a FI |
|
|
|
|
|
|
|
||
a AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
a IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
a FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
a SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
a F & ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
scadenza originaria oltre 5 anni — fair value |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
|
|
|
||
a IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
a AP |
|
|
|
|
|
|
|
||
a FI |
|
|
|
|
|
|
|
||
a AIF |
|
|
|
|
|
|
|
||
a IA |
|
|
|
|
|
|
|
||
a FP |
|
|
|
|
|
|
|
||
a SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
a F & ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
fino a 1 anno fino alla scadenza — fair value |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
da 1 a 2 anni fino alla scadenza — fair value |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
da 2 a 5 anni fino alla scadenza — fair value |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
oltre anni fino alla scadenza — fair value |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
||
scadenza originaria fino a 1 anno — valore nominale |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
scadenza originaria da 1 a 5 anni — valore nominale |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
scadenza originaria oltre 5 anni — valore nominale |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
||
emesse da IFM |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da AP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da AIF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da IA |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da FP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da SNF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
||
emesse da IFM |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da AP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da AIF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da IA |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse FP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da SNF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
||
emesse da IFM |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da AP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da AIF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da IA |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da FP |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
emesse da SNF |
|
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
SOMMA |
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
||
|
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
SOMMA
Celle che possono essere ricavate da disaggregazioni più dettagliate.Abbreviazioni utilizzate nella presente tabella: IFM = istituzioni finanziarie monetarie; AP = amministrazioni pubbliche; FI = fondi di investimento; AIF = altri intermediari finanziari; IA = imprese di assicurazione; FP = fondi pensione; SNF = società non finanziarie; F = Famiglie; ISSLASF=istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; FCM = fondi comuni monetari. |
Tabella 1b —
Consistenze trimestrali (2)
|
Total |
Area dell'euro |
Resto del mondo |
||||||
Nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (informazioni paese per paese) |
Totale |
Stati membri non partecipanti (informazioni paese per paese) |
Controparti principali al di fuori dell'Unione europea (informazioni paese per paese per Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Russia, Svizzera, Stati Uniti) |
||||
PASSIVITÀ (F) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da istituzioni finanziarie monetarie (IFM) (3) |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
emessi da istituzioni diverse dalle IFM (3) |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
di cui unit-linked |
|
|
|
|
|
|
|
||
di cui non unit-linked |
|
|
|
|
|
|
|
||
di cui Diritti pensionistici |
SOMMA |
|
|
|
|
|
|
||
di cui sistemi a contribuzione definita |
|
|
|
|
|
|
|
||
di cui sistemi a prestazioni definite |
|
|
|
|
|
|
|
||
di cui sistemi ibridi |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
SOMMA |
|
SOMMA |
|
|
|
|
||
per ramo |
|
|
|
|
|
|
|
||
Assicurazioni per spese mediche |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Assicurazioni per la protezione del reddito |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Assicurazioni per infortuni su lavoro |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Assicurazione della responsabilità civile per veicoli a motore |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Altre assicurazioni relative a veicoli a motore |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti. |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Assicurazioni per incendio e altri danni a cose |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Responsabilità civile generale |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Assicurazione credito e cauzione |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Assicurazione per spese legali |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Assistenza |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Perdite pecuniarie di vario genere |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
Riassicurazione |
|
Annuale |
|
Annuale |
|
Annuale |
Annuale |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella 2
Dati richiesti titolo per titolo
Per ciascun titolo classificato sotto le categorie di strumenti «strumenti di debito», «azioni» e «quote/partecipazioni in fondi di investimento» (come definiti nella tabella A della parte 1 dell'allegato II) devono essere segnalati i dati per i campi di cui alle tabelle 2.1 e 2.2. Mentre la tabella 2.1. fa riferimento a titoli con codice ISIN, la tabella 2.2 si riferisce a titoli che ne sono privi.
Tabella 2.1
Disponibilità in titoli con codice ISIN
La segnalazione dei dati per ciascun campo deve essere effettuata per ciascun titolo in conformità alle seguenti disposizioni:
1. |
Sono segnalati i dati relativi al campo 1. |
2. |
Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per titolo, devono essere segnalati i dati relativi ad almeno due tra i campi 2, 3 e 4 (ossia i campi 2 e 3; 2 e 4; o 3 e 4). Se si raccolgono i dati relativi al capo 3 devono altresì raccogliersi quelli relativi al campo 3b. |
3. |
Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per titolo, devono altresì segnalarsi i dati relativi ai campi di seguito indicati:
|
4. |
La BCN competente ha facoltà di richiedere agli operatori segnalanti di segnalare i dati relativi ai campi 8, 9, 10 e 11.
|
Tabella 2.2
Dati relativi a disponibilità di titoli privi di codice ISIN
I dati relativi a ciascun campo devono essere segnalati alternativamente: a) per ciascun titolo; ovvero b) aggregando di un qualsivoglia numero di titoli come un'unica voce.
Nell'ipotesi a) si applicano le seguenti regole:
1. |
Sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 12, 13, 14 e 15; |
2. |
Se la BCN competente non raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per titolo, devono essere segnalati i dati relativi ad almeno due tra i campi 2, 3 e 4 (ossia i campi 2 e 3; 2 e 4; o 3 e 4). Se si raccolgono i dati relativi al capo 3 devono altresì raccogliersi quelli relativi al campo 3b. |
3. |
Se la BCN competente raccoglie direttamente i dati sulle operazioni finanziarie titolo per titolo, devono altresì segnalarsi i dati relativi ai campi di seguito indicati:
|
4. |
La BCN competente può altresì richiedere agli operatori segnalanti di segnalare i dati relativi ai campi 3b, 8, 9, 10 e 11. Nell'ipotesi b) si applicano le seguenti regole:
|
Tabella 3a —
aggiustamenti da rivalutazione o operazioni finanziarie trimestrali
|
Totale |
Area dell'euro |
Resto del mondo |
||||||
Nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (informazioni paese per paese) |
Totale |
Stati membri non partecipanti (informazioni paese per paese) |
Controparti principali al di fuori dell'Unione europea (informazioni paese per paese per Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Russia, Svizzera, Stati Uniti) |
||||
ATTIVITÀ (F) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
fino a 1 anno (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
|
|
|
||
oltre 1 anno (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
emessi da IFM |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
emessi da AP |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
emessi da AIF |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
emessi da IA |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
emessi da FP |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
emesse da SNF |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
||
fino a 1 anno (scadenza originaria) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
da 1 a 2 anni (scadenza originaria) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
oltre 2 anni (scadenza originaria) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
fino a 1 anno (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
da 1 a 2 anni (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da AIF |
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MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
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|
||
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
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||
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
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||
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
da 2 a 5 anni (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
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||
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
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||
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
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||
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
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||
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
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||
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
Oltre 5 anni (fino alla scadenza) |
|
|
|
|
MINIMUM |
|
|
||
emessi da IFM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
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|
|
||
emessi da AP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
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|
||
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
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||
emessi da IA |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
emessi da FP |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
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|
||
emesse da SNF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
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||
emessi da F e ISSLASF |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
scadenza originaria fino a 1 anno — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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|
||
a IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
a AP |
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|
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a FI |
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a AIF |
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a IA |
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a FP |
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a SNF |
|
|
|
|
|
|
|
||
a F & ISSLASF |
|
|
|
|
|
|
|
||
scadenza originaria da 1 a 5 anni — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
a IFM |
|
|
|
|
|
|
|
||
a AP |
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|
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a FI |
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a AIF |
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a IA |
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a FP |
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a SNF |
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|
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||
a F & ISSLASF |
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|
|
||
scadenza originaria oltre 5 anni — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
a IFM |
|
|
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||
a AP |
|
|
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a FI |
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a AIF |
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a IA |
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a FP |
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a SNF |
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|
|
|
||
a F & ISSLASF |
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|
|
|
|
|
||
fino a 1 anno fino alla scadenza — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
da 1 a 2 anni fino alla scadenza — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
da 2 a 5 anni fino alla scadenza — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
oltre 5 anni fino alla scadenza — fair value |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
scadenza originaria fino a 1 anno — valore nominale |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
scadenza originaria da 1 a 5 anni — valore nominale |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
scadenza originaria oltre 5 anni — valore nominale |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
|
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da IFM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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||
emessi da AP |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
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||
emessi da AIF |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da IA |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da FP |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
|
MINIMUM |
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emesse da SNF |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da IFM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da AP |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da AIF |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da IA |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da FP |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emesse da SNF |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da IFM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da AP |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da AIF |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da IA |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emessi da FP |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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emesse da SNF |
|
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
MINIMUM |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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Abbreviazioni utilizzate nella presente tabella: d/c = di cui; IFM = istituzione finanziaria monetaria; AP = amministrazioni pubbliche; FI = fondi di investimento; AIF = altri intermediari finanziari; IA = imprese di assicurazione; FP = fondi pensione; SNF = società non finanziarie; ISSLAF = istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; FCM = fondi comuni monetari Segnalazioni delle IA: i campi sono contrassegnati con «MINIMUM» nel caso in cui i dati relativi alle categorie di strumenti non sono raccolti voce per voce Le BCN possono estendere tale modalità ai campi di dati che non contengono l'indicazione «MINIMUM». |
Tabella 3b —
aggiustamenti da rivalutazione o operazioni finanziarie trimestrali
|
Totale |
Area dell'euro |
Resto del mondo |
||||||
Nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali |
Stati membri dell'area dell'euro diversi da quelli nazionali (informazioni paese per paese) |
Totale |
Stati membri non partecipanti (informazioni paese per paese) |
Controparti principali al di fuori dell'Unione europea (si applicano i commenti di cui alle tabelle precedenti) (informazioni paese per paese per Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Giappone, Russia, Svizzera, Stati Uniti) |
||||
PASSIVITÀ (F) |
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MINIMUM |
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MINIMUM |
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||
emessi da istituzioni finanziarie monetarie (IFM) (7) |
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emessi da istituzioni diverse dalle IFM (7) |
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MINIMUM |
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di cui unit-linked |
MINIMUM |
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di cui non unit-linked |
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di cui Diritti pensionistici |
MINIMUM |
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||
di cui sistemi a contribuzione definita |
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di cui sistemi a prestazioni definite |
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di cui sistemi ibridi |
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per ramo |
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Assicurazioni per spese mediche |
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||
Assicurazioni per la protezione del reddito |
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||
Assicurazioni per infortuni su lavoro |
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||
Assicurazione della responsabilità civile automobilistica |
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||
Altre assicurazioni relative a veicoli a motore |
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Assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti. |
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Assicurazioni per incendio e altri danni a cose |
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Responsabilità civile generale |
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Assicurazione credito e cauzione |
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Assicurazione per spese legali |
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Assistenza |
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Perdite pecuniarie di vario genere |
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Riassicurazione |
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MINIMUM |
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Segnalazioni delle IA: i campi sono contrassegnati con «MINIMUM» nel caso in cui i dati relativi alle categorie di strumenti non sono raccolti voce per voce. Le BCN possono estendere tale modalità ai campi di dati che non contengono l'indicazione «MINIMUM». |
Tabella 4 —
Premi annuali, indennizzi e commissioni
|
Totale (9) |
|
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||
Di cui: nazionali |
Di cui: succursali all'interno del SEE (informazioni paese per paese) |
Di cui: succursali fuori del SEE (totale) |
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(1) Se l'operatore segnalante non è in grado di individuare direttamente la residenza della controparte, esso può darne un'indicazione approssimativa ovvero, alternativamente, segnalare altre informazioni richieste dalla BCN competente così che questa possa ricavarne dati approssimativi (come previsto dalla Parte 2 dell'Allegato I al presente regolamento).
(2) a meno che non sia indicata una frequenza annuale.
(3) In caso di Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, «IFM» e «istituzioni diverse dalle IFM» si riferiscono rispettivamente a «banche» e «istituzioni diverse dalle banche».
(4) Se l'operatore segnalante non è in grado di individuare direttamente la residenza della controparte, esso può darne un'indicazione approssimativa ovvero, alternativamente, segnalare altre informazioni richieste dalla BCN competente così che questa possa ricavarne dati approssimativi (come previsto dalla Parte 2 dell'Allegato I al presente regolamento).
(5) La BCN competente può richiedere che gli operatori segnalanti identifichino separatamente i sottosettori «famiglie» (S.14) e «istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie» (S.15).
(6) Se l'operatore segnalante non è in grado di individuare direttamente la residenza della controparte, esso può darne un'indicazione approssimativa ovvero, alternativamente, segnalare altre informazioni richieste dalla BCN competente così che questa possa ricavarne dati approssimativi (come previsto dalla Parte 2 dell'Allegato I al presente regolamento).
(7) In caso di Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, «IFM» e «istituzioni diverse dalle IFM» si riferiscono rispettivamente a «banche» e «istituzioni diverse dalle banche».
(8) Se l'operatore segnalante non è in grado di individuare direttamente la residenza della controparte, esso può darne un'indicazione approssimativa ovvero, alternativamente, segnalare altre informazioni richieste dalla BCN competente così che questa possa ricavarne dati approssimativi (come previsto dalla Parte 2 dell'Allegato I al presente regolamento).
(9) Il totale comprende le attività svolte esercitando la libera prestazione di servizi di cui all'Art. 56 del Trattato.
ALLEGATO II
DESCRIZIONI
PARTE 1
Descrizioni delle categorie di strumenti
1. |
La tabella A fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento. Né l'elenco dei singoli strumenti nella tavola né le corrispondenti descrizioni devono intendersi come esaustive. Le descrizioni fanno riferimento al Sistema europeo dei conti disciplinato dal Regolamento (UE) n. 549/2013 (di seguito, il «SEC 2010»). |
2. |
Per alcune categorie di strumenti si richiede la disaggregazione per scadenza. Si fa riferimento:
|
3. |
I crediti finanziari possono essere distinti in relazione al loro carattere negoziabile o meno. Un credito è negoziabile se la sua titolarità può essere prontamente trasferita da una parte all'altra mediante consegna o girata o compensata in caso di derivati finanziari. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l'effettivo scambio non costituisca una condizione essenziale per la negoziabilità. |
Tabella A
Descrizione di categorie di strumenti nelle attività e passività di imprese di assicurazione (IA)
ATTIVITÀ
Categoria di strumenti |
Descrizione delle caratteristiche principali |
||||||||||||||
|
Disponibilità di banconote e monete in euro e valuta estera in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti e depositi delle IA presso istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Possono includere depositi overnight, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso, nonché crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine ovvero da prestito di titoli verso garanzie in denaro. |
||||||||||||||
|
Depositi trasferibili sono depositi direttamente trasferibili, su richiesta, per effettuare pagamenti verso altri operatori economici tramite mezzi di pagamento comunemente utilizzati, come bonifico, addebito diretto, carta di credito o di debito, operazioni con moneta elettronica, assegno o altro mezzo analogo, senza ritardi significativi, restrizioni o penali. Depositi utilizzabili esclusivamente per prelievi in contante e/o depositi dai quali i fondi possono essere solo prelevati o trasferiti tramite un altro conto dello stesso titolare non devono essere inclusi come depositi trasferibili. |
||||||||||||||
|
Le disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito, sono solitamente negoziate su mercati secondari. Possono anche essere compensati sul mercato e non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Tale categoria di strumenti include:
Titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un'operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritti nel bilancio dell'acquirente temporaneo), laddove vi sia il fermo impegno di invertire l'operazione (e non una semplice opzione). Nel caso in cui l'acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un'operazione definitiva in titoli e segnalata dall'acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli. |
||||||||||||||
|
Ai fini del sistema di segnalazione, la presente voce consiste di fondi prestati da IA ai prestatari o prestiti rilevati da IA che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non rappresentati da alcun certificato. Sono incluse le seguenti voci:
Tale categoria esclude attività nella forma di depositi delle IA (inclusi nella categoria 1). |
||||||||||||||
|
Depositi delle imprese di riassicurazione come garanzia per IA che agiscono in veste di società cedente in operazioni di riassicurazione. |
||||||||||||||
|
Attività finanziarie che rappresentano la titolarità di diritti di proprietà su società o quasi società. Tali attività finanziarie attribuiscono generalmente ai loro titolari il diritto a una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società e a una quota delle loro attività nette in caso di liquidazione. Tale categoria include azioni quotate e non quotate e altre partecipazioni. Titoli azionari dati in prestito mediante operazioni di prestito in titoli o venduti mediante un'operazione di pronti contro termine sono trattati secondo le norme previste per la categoria 2 «Titoli di debito». |
||||||||||||||
|
Titoli azionari quotati in una borsa valori La borsa valori può essere in una borsa riconosciuta o un qualunque altro tipo di mercato secondario. Le azioni quotate sono designate anche come azioni in listino. |
||||||||||||||
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Le azioni non quotate non sono oggetto di quotazione in una borsa valori. |
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|
Le altre partecipazioni comprendono tutte le forme di partecipazione al capitale diverse da quelle classificate come azioni quotate e azioni non quotate. |
||||||||||||||
|
Tale categoria include la disponibilità di azioni o quote emessa da fondi comuni monetari (FCM) e fondi di investimento diversi dai FCM inclusi negli elenchi della BCE di IFM e fondi di investimento (FI) a fini statistici. |
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|
Disponibilità di quote o partecipazioni emesse da FCM di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). |
||||||||||||||
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Disponibilità di quote o partecipazioni emesse da FI diversi dai FCM di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). |
||||||||||||||
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Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a uno strumento finanziario, un indicatore, una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari. Tale categoria di strumenti:
Gli strumenti finanziari derivati sono registrati al valore di mercato iscritto a bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore lordo di mercato positivo sono registrati nel lato dell'attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore lordo di mercato negativo nel lato del passivo. Gli impegni futuri derivanti da contratti derivati non dovrebbero essere iscritti sopra la linea in bilancio su base lorda. Tale categoria non comprende gli strumenti finanziari derivati che non sono sottoposti a iscrizione nel bilancio in forza di norme nazionali. |
||||||||||||||
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Crediti finanziari di IA nei confronti di imprese di riassicurazione basate su polizze assicurative sulla vita e contro i danni |
||||||||||||||
|
Attività materiali e immateriali diverse da quelle finanziarie. Tale categoria comprende abitazioni, altri fabbricati e strutture, impianti e macchinari, oggetti di valore e prodotti di proprietà intellettuale come software e banche dati. |
||||||||||||||
|
Si tratta della categoria residuale sul lato dell'attivo di bilancio, definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono imporre la segnalazione di specifiche subposizioni incluse nella categoria. Tra le altre attività possono essere compresi:
|
PASSIVITÀ
Categoria di strumenti |
Descrizione delle caratteristiche principali |
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Titoli emessi dall'IA diversi dalle azioni, solitamente negoziabili e scambiati sui mercati secondari o suscettibili di essere compensati sul mercato, e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. |
||||||||||
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Importi dovuti ai creditori da parte dell'IA, diversi da quelli derivanti dall'emissione di titoli negoziabili. In tale categoria sono ricompresi:
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Depositi ricevuti a garanzia da società cedenti da imprese di riassicurazione. |
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|
Si veda la categoria 4. |
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Si veda la categoria 4.1. |
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Si veda la categoria 4.2. |
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Si veda la categoria 4.3. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri in favore dei beneficiari. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri in favore dei beneficiari di polizze vita. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri in favore dei beneficiari di polizze vita unit-linked. Gli indennizzi futuri a favore di beneficiari in forza di un'assicurazione sulla vita unit-linked dipendono dall'andamento di un insieme di attività nel quale i fondi del contraente sono investiti. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri in favore di beneficiari di polizze vita non-unit linked. Gli indennizzi futuri a favore di beneficiari in forza di contratti di assicurazione sulla vita non unit-linked non dipendono dall'andamento di alcun insieme predeterminato di attività. |
||||||||||
|
Il capitale che l'IA detiene per fare fronte a prestazioni future erogate dai propri sistemi pensionistici.. Tale categoria si riferisce esclusivamente a piani pensionistici professionali. Piani pensionistici individuali non connessi a rapporti di lavoro non ricadono in tale categoria. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri a favore dei beneficiari di sistemi pensionistici a contribuzione definita. In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è pari all'attuale valore di mercato delle attività del fondo. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri a favore dei beneficiari di sistemi pensionistici a prestazioni definite. In un sistema pensionistico a prestazioni definite il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi futuri dei propri sistemi pensionistici che combinano elementi di sistemi a contribuzione definita e di sistemi a prestazioni definite. |
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Il capitale che l'IA detiene per fare fronte agli indennizzi assicurativi a favore di beneficiari di assicurazioni contro i danni. |
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Obbligazioni assicurative per spese mediche nelle quali l'attività sottostante non è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita, diverse dalle obbligazioni incluse nell'area di attività di cui al punto 13.2.3. |
||||||||||
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Obbligazioni assicurative per la protezione del reddito nelle quali l'attività sottostante non è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita, diverse dalle obbligazioni incluse nell'area di attività di cui al punto 13.2.3. |
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Obbligazioni di assicurazione malattia correlate a incidenti e infortuni sul lavoro e a malattie professionali, nelle quali l'attività sottostante non è praticata su una base tecnica simile a quella dell'assicurazione vita. |
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Obbligazioni assicurative a copertura della responsabilità risultante dall'uso di veicoli a motore terrestri (compresa la responsabilità del vettore). |
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Obbligazioni assicurative a copertura di ogni danno subito da veicoli terrestri a motore (compresi i veicoli ferroviari). |
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Obbligazioni assicurative che coprono ogni danno subito da veicoli fluviali, veicoli lacustri e veicoli marittimi, veicoli aerei, e ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto. Obbligazioni assicurative a copertura della responsabilità risultante dall'uso di aeromobili, veicoli marittimi, lacustri o fluviali (compresa la responsabilità del vettore). |
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Obbligazioni assicurative a copertura di ogni danno subito da cose diverse da quelle di cui ai rami di attività 13.2.5 e 13.2.6 causato da incendio, esplosione, elementi naturali comprese tempeste, grandine o gelo, energia nucleare, cedimento del terreno nonché da qualsiasi altro evento quale il furto. |
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Obbligazioni assicurative a copertura di casi di responsabilità civile diversi da quelli di cui ai rami di attività 13.2.4 e 13.2.6. |
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Obbligazioni assicurative a copertura di insolvibilità, credito all'esportazione, vendita a rate, credito ipotecario, credito agricolo e cauzione diretta e indiretta. |
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Obbligazioni assicurative a copertura della spese legali e costi della tutela giudiziaria |
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Obbligazioni assicurative a copertura dell'assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal domicilio o dal luogo di residenza abituale. |
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Obbligaziani assicurative a copertura di rischi relativi all'occupazione, insufficienza di entrate, intemperie, perdite di utili, persistenza di spese generali, spese commerciali impreviste, perdita di valore venale, perdita di fitti e di redditi, perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente, perdite pecuniarie non commerciali nonché di ogni altro rischio oggetto di assicurazione contro i danni non coperto dai rami da 13.2.1 a 13.2.11. |
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Obbligazioni di riassicurazione |
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Si veda la categoria 6. |
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Si tratta della categoria residuale sul lato del passivo di bilancio, definita come «passività non incluse altrove». Le BCN possono imporre la segnalazione di specifiche subposizioni incluse nella categoria. Tra le altre attività possono essere comprese:
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PARTE 2
Descrizioni degli attributi titolo per titolo
Tabella B
Descrizioni degli attributi titolo per titolo
Campo |
Descrizione |
Codice identificativo del titolo |
Un codice che identifica in modo univoco un titolo, secondo le istruzioni della BCN (ad esempio numero di identificazione della BCN, CUSIP, SEDOL). |
Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato |
Numero delle partecipazioni relative ad un titolo, o l'importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati. |
Prezzo |
Prezzo di mercato unitario del titolo o percentuale dell'importo nominale aggregato nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in unità. Le BCN possono altresì richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione. |
Base di quotazione |
Indica se il titolo è quotato in percentuale o in unità. |
Importo totale |
Valore di mercato complessivo di un titolo. In caso di titoli negoziati in unità tale importo è pari al numero di titoli moltiplicato per il loro prezzo unitario. Ove i titoli siano negoziati in importi e non in unità, tale importo è pari all'importo nominale aggregato moltiplicato per il prezzo espresso come percentuale dell'importo nominale. In linea di principio, le BCN sono tenute a richiedere la segnalazione degli interessi maturati nell'ambito di tale posizione o separatamente. Tuttavia, le BCN possono, a propria discrezione, richiedere dati escludendo gli interessi maturati. |
Operazioni finanziarie |
La somma degli acquisti detratte le vendite (titoli dal lato dell'attivo) o delle emissioni detratti i rimborsi (titoli sul lato del passivo) di un titolo registrati al valore dell'operazione in euro. |
Titoli acquistati |
La somma degli acquisti di un titolo registrati al valore dell'operazione. |
Titoli venduti |
La somma delle vendite di un titolo registrate al valore dell'operazione. |
Valuta di registrazione del titolo |
Il codice ISO, o equivalente, della valuta utilizzata per indicare il prezzo e/o le consistenze in essere del titolo. |
Altre variazioni di volume al valore nominale |
Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore nominale in valuta nominale/unità nominali o in euro. |
Altre variazioni di volume al valore di mercato |
Altre variazioni di volume dei titoli detenuti, al valore di mercato in euro. |
Investimento di portafoglio o investimento diretto |
La funzione dell'investimento ai sensi della classificazione nelle statistiche della bilancia dei pagamenti (1). |
Paese dell'emittente |
Residenza dell'emittente. In caso di partecipazioni/quote di fondi di investimento, il paese dell'emittente si riferisce al luogo nel quale il fondo di investimento risiede e non al luogo di residenza del gestore del fondo. |
PARTE 3
Tabella C
Descrizioni di premi, indennizzi e commissioni
Categoria |
Descrizione |
Premi sottoscritti |
Premi lordi sottoscritti comprendenti tutti gli importi dovuti nel corso dell'esercizio finanziario in relazione a contratti assicurativi, indipendentemente dal fatto che tali importi possano essere relativi in tutto o in parte a un esercizio finanziario successivo. |
Indennizzi corrisposti |
Somma degli indennizzi pagati nell'esercizio finanziario e degli accantonamenti per indennizzi per il medesimo esercizio finanziario, detratti gli accantonamenti per indennizzi relativi all'esercizio finanziario precedente. |
Commissioni |
Spese di acquisizione corrisposte da IA in favore di altri soggetti per vendere i propri prodotti. |
PARTE 4
Descrizioni per settore
Il SEC 2010 fornisce lo standard relativo alla classificazione per settore. La Tabella D fornisce una descrizione dettagliata di tali settori, che le BCN devono trasporre nelle rispettive classificazioni applicabili a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento. Le controparti residenti nei territori degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente agli elenchi conservati presso la Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Monetary Financial Institutions and Markets Statistics Sector Manual: Guidance for the Statistical Classification of Customers» (2) della BCE.
Tabella D
Descrizioni per settore
Settore |
Descrizioni |
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Le IFM sono definite all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Il settore delle IFM è costituito da BCN, enti creditizi come definiti dal diritto dell'Unione, FCM, altre istituzioni finanziarie la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell'erogare prestiti e/o nell'effettuare investimenti in titoli per conto proprio, quanto meno in termini economici, e istituti di moneta elettronica che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica. |
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Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito da unità istituzionali che sono produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché da unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113). |
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Gli altri intermediari finanziari, ad esclusione di IA e il sottosettore dei fondi pensione (S.125), comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività da unità istituzionali in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. Le SV di cui al Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) sono comprese nel presente sottosettore (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94). Gli IF diverse dai FCM sono definiti all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38). Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività strettamente correlate all'intermediazione finanziaria, ma che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include anche le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97). Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia che non amministrano o gestiscono altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99). |
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Le IA sono definite dall'articolo 1 del presente regolamento. |
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Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità. Sono esclusi enti di previdenza e assistenza sociale compresi tra le amministrazioni pubbliche. |
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Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include altresì quasi società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.50). |
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Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale. Il settore delle famiglie include le imprese individuali e le società di persone non riconosciute come entità giuridiche — diverse da quelle considerate quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi da 2.118 a 2.128). Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale. |
PARTE 5
Descrizioni delle operazioni finanziarie e degli aggiustamenti da rivalutazione ai fini del presente regolamento.
1. |
Le «operazioni finanziarie» sono misurate in termini di differenza tra le consistenze alle date di segnalazione di fine periodo, rettificate eliminando l'effetto delle variazioni dovute a elementi derivanti da «aggiustamenti da rivalutazione» (dovuti a variazioni dei prezzi e dei tassi di cambio) e «riclassificazioni e altri aggiustamenti». La BCE richiede informazioni statistiche a fini di compilazione dei dati sulle operazioni finanziarie nella forma di aggiustamenti che implicano sia «riclassificazioni e altri aggiustamenti» sia «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio». |
2. |
Le «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» rispecchiano le variazioni nella valutazione delle attività/passività risultanti da variazioni nel prezzo al quale le attività/passività sono registrate o negoziate, o da variazioni nei tassi di cambio che incidono sul valore, espresso in euro, di attività e passività in valuta. Le rivalutazioni dei prezzi tengono conto delle variazioni nel valore delle consistenze di fine periodo dovute a variazioni nel valore di riferimento a cui esse sono contabilizzate, ovvero utili/perdite in conto capitale. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute che intervengono tra le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività e passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni o perdite in conto capitale e non derivano da operazioni finanziarie, i relativi effetti devono essere eliminati dai dati di flusso. In linea di principio, le «rivalutazioni dei prezzi e dei tassi di cambio» tengono anche conto di variazioni di valore che derivano da operazioni in attività e passività, ovvero utili/perdite effettivamente realizzati; tuttavia, a tale riguardo esistono prassi nazionali divergenti. |
(1) Indirizzo BCE/2011/23, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).
(2) Marzo 2007, disponibile sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu
ALLEGATO III
REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), gli operatori segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.
1. |
Requisiti minimi per la trasmissione:
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2. |
Requisiti minimi per l'accuratezza:
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3. |
Requisiti minimi per la conformità concettuale:
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4. |
Requisiti minimi per le revisioni: La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa. |