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Document 32014R1367

Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014 , che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

GU L 366 del 20.12.2014, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1367/oj

20.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 366/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1367/2014 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2014

che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, con particolare riguardo ai consigli consultivi regionali interessati.

(5)

È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (2), e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

(6)

I pareri scientifici più recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dello CSTEP indicano che gli stock di acque profonde sono tuttora in gran parte sfruttati in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre ulteriormente le possibilità di pesca per tali stock fino a quando non tornino a mostrare un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di vietare la pesca diretta del pesce specchio atlantico in tutte le zone nonché quella di alcuni stock di occhialone e di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris.

(7)

Con riguardo ai quattro stock di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, i pareri scientifici e le recenti discussioni nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) indicano che le catture di questa specie potrebbero essere erroneamente dichiarate come catture di granatiere della specie Macrourus berglax. In questo contesto, è opportuno fissare un TAC che copra entrambe le specie, pur prevedendo dichiarazioni distinte per ciascuna di esse.

(8)

Per quanto riguarda gli squali di profondità, le principali specie commerciali sono considerate depauperate, per cui è opportuno non autorizzare alcuna pesca diretta di tali specie. Inoltre, tenuto conto della natura migratoria degli squali di acque profonde e della loro ampia distribuzione in tutto l'Atlantico nord-orientale, lo CSTEP ha raccomandato che le misure di gestione per queste specie siano estese alle acque dell'Unione della zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) intorno a Madera.

(9)

Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde, quali definite nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, (3), sono decise ogni due anni. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e per gli stock di molva azzurra. Per quanto riguarda questi ultimi, la pesca principale di molva azzurra è oggetto di negoziati annuali con la Norvegia; a fini di semplificazione, i TAC per la molva azzurra dovrebbero essere stabiliti insieme all'altro stock e nel medesimo atto giuridico. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di argentina e di molva azzurra siano stabilite in un regolamento annuale distinto recante fissazione delle possibilità di pesca.

(10)

In conformità del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. È opportuno applicare TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca specificamente per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; in caso contrario è opportuno applicare TAC analitici. Tenuto conto dei pareri del CIEM e dello CSTEP per gli stock di acque profonde, gli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica completa delle possibilità di pesca corrispondenti dovrebbero essere soggetti a TAC precauzionali nel presente regolamento.

(11)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

b)   «acque dell'Unione»: le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

c)   «totale ammissibile di catture» (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

d)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;

e)   «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)   zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

b)   zone Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 3

TAC e ripartizioni

I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (7) e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (8);

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le catture provenienti da stock per i quali sono fissati TAC possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 6

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(6)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato.

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1.

Nell'elenco riportato nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di acque profonde figurano tuttavia all'inizio dell'elenco. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

Nome comune

Codice alfa a 3 lettere

Nome scientifico

Pesce sciabola nero

BSF

Aphanopus carbo

Alfonsinos

ALF

Beryx spp.

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatiere

RHG

Macrourus berglax

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

Musdea bianca

GFB

Phycis blennoides

2.

Ai fini del presente regolamento, per «squali di acque profonde» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.

Nome comune

Codice alfa a 3 lettere

Nome scientifico

Gattucci oceanici

API

Apristurus spp.

Squalo serpente

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Sagrì

CWO

Centrophorus spp.

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Squalo musolungo

CYP

Centroscymnus crepidater

Pescecane nero

CFB

Centroscyllium fabricii

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Pesce diavolo maggiore

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nero

ETX

Etmopterus spinax

Gattuccio islandese

GAM

Galeus murinus

Squalo capopiatto

SBL

Hexanchus griseus

Pesce porco atlantico

OXN

Oxynotus paradoxus

Cagnolo atlantico

SYR

Scymnodon ringens

Squalo di Groenlandia

GSK

Somniosus microcephalus

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali dei pescherecci dell'Unione nelle zone in cui vigono TAC per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Specie:

Squali di acque profonde

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX; acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2

(DWS/56789-)

Anno

2015

2016

 

 

Germania

0

0

 

 

Estonia

0

0

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spagna

0

0

 

 

Francia

0

0

 

 

Lituania

0

0

 

 

Polonia

0

0

 

 

Portogallo

0

0

 

 

Regno Unito

0

0

 

 

Unione

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Squali di acque profonde

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X

(DWS/10-)

Anno

2015

2016

 

 

Portogallo

0

0

 

 

Unione

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Squali di acque profonde, Deania histricosa e Deania profundorum

Zona:

Acque internazionali della zona XII

(DWS/12INT-)

Anno

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spagna

0

0

 

 

Francia

0

0

 

 

Regno Unito

0

0

 

 

Unione

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV

(BSF/1234-)

Anno

2015

2016

 

 

Germania

3

3

 

 

Francia

3

3

 

 

Regno Unito

3

3

 

 

Unione

9

9

 

 

TAC

9

9

 

TAC precauzionale


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

(BSF/56712-)

Anno

2015

2016

 

 

Germania

42

39

 

 

Estonia

20

19

 

 

Irlanda

104

96

 

 

Spagna

208

191

 

 

Francia

2 918

2 684

 

 

Lettonia

136

125

 

 

Lituania

1

1

 

 

Polonia

1

1

 

 

Regno Unito

208

191

 

 

Altri (1)

11

10

 

 

Unione

3 649

3 357

 

 

TAC

3 649

3 357

 

TAC analitico


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

(BSF/8910-)

Anno

2015

2016

 

 

Spagna

12

12

 

 

Francia

29

29

 

 

Portogallo

3 659

3 659

 

 

Unione

3 700

3 700

 

 

TAC

3 700

3 700

 

TAC analitico


Specie:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2

(BSF/C3412-)

Anno

2015

2016

 

 

Portogallo

3 141

2 827

 

 

Unione

3 141

2 827

 

 

TAC

3 141

2 827

 

TAC precauzionale


Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(ALF/3X14-)

Anno

2015

2016

 

 

Irlanda

9

9

 

 

Spagna

67

67

 

 

Francia

18

18

 

 

Portogallo

193

193

 

 

Regno Unito

9

9

 

 

Unione

296

296

 

 

TAC

296

296

 

TAC analitico


Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV

(RNG/124-) per il Coryphaenoides rupestris

(RHG/124-) per il Macrourus berglax

Anno

2015

2016

 

 

Danimarca

1

1

 

 

Germania

1

1

 

 

Francia

10

10

 

 

Regno Unito

1

1

 

 

Unione

13

13

 

 

TAC

13

13

 

TAC precauzionale


Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III

(RNG/03-) per il Coryphaenoides rupestris;  (2)

(RHG/03-) per il Macrourus berglax

Anno

2015

2016

 

 

Danimarca

412

329

 

 

Germania

2

2

 

 

Svezia

21

17

 

 

Unione

435

348

 

 

TAC

435

348

 

TAC precauzionale


Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

(RNG/5B67-) per il Coryphaenoides rupestris  (5)

(RHG/5B67-) per il Macrourus berglax

Anno

2015 (3)  (4)

2016 (3)  (4)

 

 

Germania

8

8

 

 

Estonia

59

60

 

 

Irlanda

260

265

 

 

Spagna

65

66

 

 

Francia

3 302

3 358

 

 

Lituania

76

77

 

 

Polonia

38

39

 

 

Regno Unito

194

197

 

 

Altri (4)

8

8

 

 

Unione

4 010

4 078

 

 

TAC

4 010

4 078

 

TAC analitico


Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV

(RNG/8X14-) per il Coryphaenoides rupestris  (7)

(RHG/8X14-) per il Macrourus berglax

Anno

2015 (6)

2016 (6)

 

 

Germania

24

21

 

 

Irlanda

5

5

 

 

Spagna

2 617

2 354

 

 

Francia

121

109

 

 

Lettonia

42

38

 

 

Lituania

5

5

 

 

Polonia

819

737

 

 

Regno Unito

11

10

 

 

Unione

3 644

3 279

 

 

TAC

3 644

3 279

 

TAC analitico


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona VI

(ORY/06-)

Anno

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spagna

0

0

 

 

Francia

0

0

 

 

Regno Unito

0

0

 

 

Unione

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona VII

(ORY/07-)

Anno

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spagna

0

0

 

 

Francia

0

0

 

 

Regno Unito

0

0

 

 

Altri

0

0

 

 

Unione

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV

(ORY/1CX14)

Anno

2015

2016

 

 

Irlanda

0

0

 

 

Spagna

0

0

 

 

Francia

0

0

 

 

Portogallo

0

0

 

 

Regno Unito

0

0

 

 

Altri

0

0

 

 

Unione

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

(SBR/678-)

Anno

2015

2016

 

 

Irlanda

5

5

 

 

Spagna

135

128

 

 

Francia

7

6

 

 

Regno Unito

17

16

 

 

Altri (8)

5

5

 

 

Unione

169

160

 

 

TAC

169

160

 

TAC analitico


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX

(SBR/09-)

Anno

2015 (9)

2016 (9)

 

 

Spagna

294

144

 

 

Portogallo

80

39

 

 

Unione

374

183

 

 

TAC

374

183

 

TAC analitico


Specie:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X

(SBR/10-)

Anno

2015

2016

 

 

Spagna

6

5

 

 

Portogallo

678

507

 

 

Regno Unito

6

5

 

 

Unione

690

517

 

 

TAC

690

517

 

TAC analitico


Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV

(GFB/1234-)

Anno

2015

2016

 

 

Germania

10

10

 

 

Francia

10

10

 

 

Regno Unito

17

17

 

 

Unione

37

37

 

 

TAC

37

37

 

TAC analitico


Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(GFB/567-)

Anno

2015 (10)

2016 (10)

 

 

Germania

12

12

 

 

Irlanda

312

312

 

 

Spagna

706

706

 

 

Francia

427

427

 

 

Regno Unito

977

977

 

 

Unione

2 434

2 434

 

 

TAC

2 434

2 434

 

TAC analitico


Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX

(GFB/89-)

Anno

2015 (11)

2016 (11)

 

 

Spagna

290

290

 

 

Francia

18

18

 

 

Portogallo

12

12

 

 

Unione

320

320

 

 

TAC

320

320

 

TAC analitico


Specie:

Musdea bianca

Phycis blennoides

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII

(GFB/1012-)

Anno

2015

2016

 

 

Francia

10

10

 

 

Portogallo

45

45

 

 

Regno Unito

10

10

 

 

Unione

65

65

 

 

TAC

65

65

 

TAC analitico

(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)  Non è consentita la pesca diretta di Coryphaenoides rupestris nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia.

(3)  Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/*8X14-).

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.

(5)  Gli sbarchi di Coryphaenoides rupestris non possono superare il 95 % del contingente di ciascuno Stato membro.

(6)  Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (RNG/*5B67-).

(7)  Gli sbarchi di Coryphaenoides rupestris non possono superare l'80 % del contingente di ciascuno Stato membro.

(8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(9)  Un massimo dell'8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/*678-).

(10)  Un massimo dell'8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/*89-).

(11)  Un massimo dell'8 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/*567-).


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