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Document 32014R1351

    Regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

    GU L 365 del 19.12.2014, p. 46–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1351/oj

    19.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 365/46


    REGOLAMENTO (UE) N. 1351/2014 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 2014

    che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/386/PESC, in particolare restrizioni sulle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli e sulla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi all'importazione di tali merci, nonché restrizioni degli scambi e degli investimenti relativi a progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e allo sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie.

    (2)

    Conformemente alla risoluzione 68/262 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 27 marzo 2014, la Crimea e Sebastopoli continuano ad essere considerate parte dell'Ucraina. Il Consiglio Affari esteri del 17 e 18 novembre 2014 ha ribadito che l'UE condanna e non riconoscerà l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.

    (3)

    Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/933/PESC (3), che modifica la decisione 2014/386/PESC disponendo un divieto applicabile a tutti gli investimenti esteri in Crimea o a Sebastopoli. Tale decisione dispone, inoltre, un divieto relativo a servizi direttamente collegati al divieto di investimenti, nonché a servizi connessi alle attività turistiche, compreso il turismo marittimo, e nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie in Crimea e a Sebastopoli. Viene quindi esteso il precedente divieto di esportazione per beni e tecnologie nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie.

    (4)

    Al fine di ridurre al minimo l'effetto di tali misure restrittive sugli operatori economici e sulla popolazione civile in Crimea o a Sebastopoli, dovrebbero essere previste deroghe e periodi transitori.

    (5)

    Ai fini del presente regolamento, il luogo di utilizzo di beni e tecnologie dovrebbe essere determinato sulla base di una valutazione di elementi oggettivi, tra cui, ma non solo, la destinazione della spedizione, i codici postali di consegna, qualsiasi indicazione sul luogo di consumo e l'indicazione documentata dall'importatore. La nozione di luogo di utilizzo dovrebbe applicarsi ai beni o alle tecnologie utilizzate continuamente in Crimea o Sebastopoli.

    (6)

    I divieti e le restrizioni di cui al presente regolamento non possono essere intesi come divieti o restrizioni del transito di persone fisiche o giuridiche o entità dell'Unione nel territorio della Crimea o di Sebastopoli.

    (7)

    I divieti e le restrizioni di cui al presente regolamento non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea o di Sebastopoli che operano all'interno della Crimea o di Sebastopoli qualora non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i beni o i servizi connessi siano destinati a essere usati in Crimea e a Sebastopoli o qualora i relativi investimenti non siano destinati a imprese o società affiliate o collegate da esse controllate in Crimea o a Sebastopoli.

    (8)

    Il divieto di prestare servizi direttamente connessi all'attività turistica, inclusi i servizi di crociera, non può essere inteso come riferito ai servizi prestati per motivi di sicurezza marittima, quali la manutenzione, la riparazione, l'identificazione e la comunicazione elettroniche o l'assicurazione.

    (9)

    Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, a seguito dell'adozione della decisione 2014/933/PESC del Consiglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 692/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

    «h)

    “entità in Crimea o a Sebastopoli”: qualsiasi entità che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in Crimea o a Sebastopoli, sue consociate o affiliate sotto il suo controllo in Crimea o Sevastopol, così come rami e altre entità che operano in Crimea o Sebastopoli;

    i)

    “servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:

    i)

    ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,

    ii)

    esecuzione di ordini per conto dei clienti,

    iii)

    negoziazione per conto proprio,

    iv)

    gestione del portafoglio,

    v)

    consulenza in materia di investimenti,

    vi)

    assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,

    vii)

    collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,

    viii)

    qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

    j)

    “armatore dell'Unione” ha lo stesso significato di un “armatore comunitario” come definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e lettera b) del regolamento n. 3577/92 del Consiglio. (4)

    (4)  Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).»"

    ;

    2)

    gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono sostituiti dai seguenti articoli:

    «Articolo 2 bis

    1.   È vietato:

    a)

    acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Crimea o a Sebastopoli;

    b)

    acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo in tali entità;

    c)

    concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità in Crimea o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;

    d)

    creare imprese in partecipazione in Crimea o a Sebastopoli o insieme ad entità in Crimea o a Sebastopoli;

    e)

    prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d).

    2.   I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano per la condotte commerciali legittime con entità fuori dalla Crimea o da Sebastopoli, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Crimea o a Sebastopoli.

    3.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

    Articolo 2 ter

    1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II:

    a)

    alle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli, oppure

    b)

    destinati all'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli.

    L'allegato II include determinati beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave:

    i)

    trasporti;

    ii)

    telecomunicazioni;

    iii)

    energia;

    iv)

    esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

    2.   È vietato:

    a)

    prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'uso in Crimea o a Sebastopoli;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'uso in Crimea o a Sebastopoli.

    3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applica quando non vi sono fondati motivi per ritenere che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 debbano essere utilizzati in Crimea o a Sebastopoli.

    4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente dello Stato membro sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

    Articolo 2 quater

    1.   È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie.

    2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino a 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

    3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 2 quinquies

    1.   È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli.

    2.   In particolare, è vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea elencati nell'allegato III. Il presente divieto si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro o alle navi di proprietà e sotto il controllo di un armatore dell'Unione o qualsiasi nave su cui un operatore dell'Unione ha assunto la responsabilità generale per quanto riguarda il suo funzionamento.

    3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti elencati nell'allegato III per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso in porto entro cinque giorni lavorativi.

    4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto o da un contratto accessorio conclusi prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

    Articolo 2 sexies

    1.   Le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, purché:

    a)

    siano necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli;

    b)

    siano connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi medici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli; o

    c)

    siano apparecchi o attrezzature per uso medico.

    2.   Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, a condizione che l'operazione sia ai fini della manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

    3.   Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis. paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, e ai servizi di cui all'articolo 2 quater, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di dette attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

    La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.»

    :

    3)

    l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, anche indirettamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al presente regolamento.»

    ;

    4)

    gli allegati II e III sono soppressi;

    5)

    gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti, rispettivamente, come allegato II e allegato III.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GOZI


    (1)  GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70.

    (2)  Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).

    (3)  Decisione 2014/933/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/386/PESC, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (Cfr. pagina 152 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO II

    Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 ter

    Capitolo/Codice NC

    Designazione delle merci

    Capitolo 25

    SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

    Capitolo 26

    MINERALI, SCORIE E CENERI

    Capitolo 27

    COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

    Capitolo 28

    PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

    Capitolo 29

    PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

    3826 00

    Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Capitolo 72

    Ghisa, ferro e acciaio

    Capitolo 73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio

    Capitolo 74

    Rame e lavori di rame

    Capitolo 75

    Nichel e lavori di nichel

    Capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio

    Capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo

    Capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco

    Capitolo 80

    Stagno e lavori di stagno

    Capitolo 81

    Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

    8207 13 00

    UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI CARBURI METALLICI SINTETIZZATI O DI CERMET

    8207 19 10

    UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI DIAMANTE O DI CONGLOMERATO DIAMANTIFERO

    8401

    Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

    8402

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

    8403

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

    8404

    Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

    8405

    Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

    8406

    Turbine a vapore

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

    8410

    Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

    8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

    8412

    Altri motori e macchine motrici

    8413

    Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

    8414

    Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

    8415

    Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

    8416

    Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

    8417

    Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

    8420

    Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

    8421

    Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

    8422

    Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande

    8423

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

    8424

    Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

    8425

    Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti

    8426

    Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru

    8427

    Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

    8428

    Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

    8429

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

    8430

    Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

    8431

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

    8432

    Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

    8435

    Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili

    8436

    Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura

    8437

    Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria

    8439

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

    8440

    Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

    8441

    Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

    8442

    Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

    8443

    Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori

    8444 00

    Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

    8445

    Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

    8447

    Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

    8448

    Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

    8449 00 00

    Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

    8450

    Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

    8452

    Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

    8453

    Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

    8454

    Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie

    8455

    Laminatoi per metalli e loro cilindri

    8456

    Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto

    8457

    Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

    8458

    Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

    8459

    Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

    8460

    Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

    8461

    Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

    8462

    Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

    8463

    Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia

    8464

    Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

    8465

    Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

    8466

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

    8467

    Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

    8468

    Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

    8469 00

    Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi

    8470

    Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

    8471

    Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

    8472

    Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

    8473

    Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472

    8474

    Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia

    8475

    Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

    8476

    Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

    8477

    Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    8478

    Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    8479

    Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    8480

    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

    8481

    Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

    8482

    Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

    8483

    Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

    8484

    Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

    8486

    Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori

    8487

    Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

    8501

    Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

    8502

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    8503

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a.

    8504

    Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, e loro parti

    8505

    Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti

    8507

    Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili)

    8511

    Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti

    8514

    Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche (escluse stufe); altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, e loro parti

    8515

    Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, elettrici, compresi quelli a gas riscaldati elettricamente, od operanti con laser, fasci di luce, fotoni o elettroni, con ultrasuoni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli, carburi metallici sinterizzati o cermet; loro parti (escl. pistole per spruzzare a caldo)

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

    8526

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:

    8528

    Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

    8530

    Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi, e loro parti (diversi dagli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608)

    8531

    Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, e loro parti (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio) (escl. quelli dei tipi utilizzati per autoveicoli, biciclette o vie di comunicazione)

    8532

    Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, e loro parti

    8533

    Resistenze elettriche non scaldanti, e loro parti, compresi i reostati e i potenziometri

    8534

    Circuiti stampati

    8535

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537)

    8536

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537)

    8537

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni)

    8538

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a.

    8539

    Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti “fari e proiettori sigillati” e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; loro parti

    8540

    Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), e loro parti

    8541

    Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati, e loro parti

    8542

    Circuiti integrati elettronici, e loro parti

    8543

    Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, n.n.a. nel capitolo 85, e loro parti

    8544

    Fili, cavi isolati, compresi i cavi coassiali, per usi elettrici, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    8546

    Isolatori per elettricità, di qualsiasi materia (escl. pezzi isolanti)

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546); tubi isolanti per usi elettrici, compresi i loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    8548

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, n.n.a. nel capitolo 85

     

    Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica

    Capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

    8701

    Trattori (esclusi i carrellitrattori della voce 8709)

    8702

    Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

    8704

    Autoveicoli per il trasporto di merci

    8705

    Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

    8706 00

    Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

    8709

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

    8710 00 00

    Carri da combattimento e altri veicoli corazzati da combattimento, motorizzati, muniti o no di armi, e parti di tali veicoli

    8716

    Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

    Capitolo 88

    Navigazione aerea o spaziale

    Capitolo 89

    Navigazione marittima o fluviale

    Capitolo 98

    Impianti industriali

    7106

    Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

    7107

    Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

    7108

    Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

    7109

    Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

    7110

    Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

    7111

    Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

    7112

    Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

    9013

    Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

    9014

    Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione:

    9015

    Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

    9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

    9026

    Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

    9027

    Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

    9028

    Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

    9029

    Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

    9030

    Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

    9031

    Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili:

    9032

    Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

    9033

    Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO III

    Elenco dei porti ubicati nella penisola di Crimea di cui all'articolo 2 quinquies

    1)

    Sebastopoli

    2)

    Kerch

    3)

    Yalta

    4)

    Theodosia

    5)

    Evpatoria

    6)

    Chernomorsk

    7)

    Kamysh-Burun»


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