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Document 32014R1351
Council Regulation (EU) No 1351/2014 of 18 December 2014 amending Regulation (EU) No 692/2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol
Regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
Regolamento (UE) n. 1351/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
GU L 365 del 19.12.2014, p. 46–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2014
19.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 365/46 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1351/2014 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/386/PESC, in particolare restrizioni sulle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli e sulla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi all'importazione di tali merci, nonché restrizioni degli scambi e degli investimenti relativi a progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e allo sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie. |
(2) |
Conformemente alla risoluzione 68/262 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 27 marzo 2014, la Crimea e Sebastopoli continuano ad essere considerate parte dell'Ucraina. Il Consiglio Affari esteri del 17 e 18 novembre 2014 ha ribadito che l'UE condanna e non riconoscerà l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. |
(3) |
Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/933/PESC (3), che modifica la decisione 2014/386/PESC disponendo un divieto applicabile a tutti gli investimenti esteri in Crimea o a Sebastopoli. Tale decisione dispone, inoltre, un divieto relativo a servizi direttamente collegati al divieto di investimenti, nonché a servizi connessi alle attività turistiche, compreso il turismo marittimo, e nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie in Crimea e a Sebastopoli. Viene quindi esteso il precedente divieto di esportazione per beni e tecnologie nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie. |
(4) |
Al fine di ridurre al minimo l'effetto di tali misure restrittive sugli operatori economici e sulla popolazione civile in Crimea o a Sebastopoli, dovrebbero essere previste deroghe e periodi transitori. |
(5) |
Ai fini del presente regolamento, il luogo di utilizzo di beni e tecnologie dovrebbe essere determinato sulla base di una valutazione di elementi oggettivi, tra cui, ma non solo, la destinazione della spedizione, i codici postali di consegna, qualsiasi indicazione sul luogo di consumo e l'indicazione documentata dall'importatore. La nozione di luogo di utilizzo dovrebbe applicarsi ai beni o alle tecnologie utilizzate continuamente in Crimea o Sebastopoli. |
(6) |
I divieti e le restrizioni di cui al presente regolamento non possono essere intesi come divieti o restrizioni del transito di persone fisiche o giuridiche o entità dell'Unione nel territorio della Crimea o di Sebastopoli. |
(7) |
I divieti e le restrizioni di cui al presente regolamento non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea o di Sebastopoli che operano all'interno della Crimea o di Sebastopoli qualora non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i beni o i servizi connessi siano destinati a essere usati in Crimea e a Sebastopoli o qualora i relativi investimenti non siano destinati a imprese o società affiliate o collegate da esse controllate in Crimea o a Sebastopoli. |
(8) |
Il divieto di prestare servizi direttamente connessi all'attività turistica, inclusi i servizi di crociera, non può essere inteso come riferito ai servizi prestati per motivi di sicurezza marittima, quali la manutenzione, la riparazione, l'identificazione e la comunicazione elettroniche o l'assicurazione. |
(9) |
Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, a seguito dell'adozione della decisione 2014/933/PESC del Consiglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 692/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
(4) Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).»" ; |
2) |
gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono sostituiti dai seguenti articoli: «Articolo 2 bis 1. È vietato:
2. I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano per la condotte commerciali legittime con entità fuori dalla Crimea o da Sebastopoli, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Crimea o a Sebastopoli. 3. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Articolo 2 ter 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II:
L'allegato II include determinati beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave:
2. È vietato:
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applica quando non vi sono fondati motivi per ritenere che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 debbano essere utilizzati in Crimea o a Sebastopoli. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente dello Stato membro sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Articolo 2 quater 1. È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei settori di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie. 2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino a 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 2 quinquies 1. È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli. 2. In particolare, è vietato alle navi che forniscono servizi di crociera entrare o effettuare uno scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea elencati nell'allegato III. Il presente divieto si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro o alle navi di proprietà e sotto il controllo di un armatore dell'Unione o qualsiasi nave su cui un operatore dell'Unione ha assunto la responsabilità generale per quanto riguarda il suo funzionamento. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti elencati nell'allegato III per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza. L'autorità competente è informata del relativo ingresso in porto entro cinque giorni lavorativi. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto o da un contratto accessorio conclusi prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Articolo 2 sexies 1. Le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, purché:
2. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, a condizione che l'operazione sia ai fini della manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti. 3. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 2 bis. paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 2 ter, paragrafo 1, e ai servizi di cui all'articolo 2 quater, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di dette attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.» : |
3) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, anche indirettamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al presente regolamento.» ; |
4) |
gli allegati II e III sono soppressi; |
5) |
gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti, rispettivamente, come allegato II e allegato III. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI
(1) GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70.
(2) Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).
(3) Decisione 2014/933/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2014/386/PESC, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (Cfr. pagina 152 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 ter
Capitolo/Codice NC |
Designazione delle merci |
Capitolo 25 |
SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI |
Capitolo 26 |
MINERALI, SCORIE E CENERI |
Capitolo 27 |
COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI |
Capitolo 28 |
PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI |
Capitolo 29 |
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI |
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
3826 00 |
Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio |
Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame |
Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
Capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio |
Capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo |
Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
8207 13 00 |
UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI CARBURI METALLICI SINTETIZZATI O DI CERMET |
8207 19 10 |
UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI DIAMANTE O DI CONGLOMERATO DIAMANTIFERO |
8401 |
Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica |
8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata” |
8403 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 |
8404 |
Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore |
8405 |
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori |
8406 |
Turbine a vapore |
8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
8410 |
Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori |
8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
8412 |
Altri motori e macchine motrici |
8413 |
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
8414 |
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti |
8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
8416 |
Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili |
8417 |
Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici |
8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 |
8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
8421 |
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
8422 |
Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande |
8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
8424 |
Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
8425 |
Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti |
8426 |
Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru |
8427 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
8428 |
Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) |
8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
8430 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve |
8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 |
8432 |
Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi |
8435 |
Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili |
8436 |
Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura |
8437 |
Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria |
8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
8440 |
Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli |
8441 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
8442 |
Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) |
8443 |
Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori |
8444 00 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali |
8445 |
Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 |
8447 |
Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted |
8448 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
8449 00 00 |
Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli |
8450 |
Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
8453 |
Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire |
8454 |
Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie |
8455 |
Laminatoi per metalli e loro cilindri |
8456 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto |
8457 |
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
8458 |
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo |
8459 |
Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 |
8460 |
Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 |
8461 |
Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
8462 |
Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate |
8463 |
Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia |
8464 |
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro |
8465 |
Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili |
8466 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie |
8467 |
Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano |
8468 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale |
8469 00 |
Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi |
8470 |
Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa |
8471 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
8472 |
Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare] |
8473 |
Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472 |
8474 |
Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia |
8475 |
Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro |
8476 |
Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola |
8477 |
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8478 |
Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8479 |
Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
8481 |
Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
8483 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
8486 |
Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori |
8487 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
8501 |
Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) |
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
8503 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a. |
8504 |
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, e loro parti |
8505 |
Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti |
8507 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili) |
8511 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori, e loro parti |
8514 |
Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche (escluse stufe); altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, e loro parti |
8515 |
Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, elettrici, compresi quelli a gas riscaldati elettricamente, od operanti con laser, fasci di luce, fotoni o elettroni, con ultrasuoni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli, carburi metallici sinterizzati o cermet; loro parti (escl. pistole per spruzzare a caldo) |
8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria: |
8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 |
8530 |
Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi, e loro parti (diversi dagli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608) |
8531 |
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, e loro parti (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio) (escl. quelli dei tipi utilizzati per autoveicoli, biciclette o vie di comunicazione) |
8532 |
Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, e loro parti |
8533 |
Resistenze elettriche non scaldanti, e loro parti, compresi i reostati e i potenziometri |
8534 |
Circuiti stampati |
8535 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537) |
8536 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537) |
8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni) |
8538 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a. |
8539 |
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti “fari e proiettori sigillati” e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; loro parti |
8540 |
Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), e loro parti |
8541 |
Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati, e loro parti |
8542 |
Circuiti integrati elettronici, e loro parti |
8543 |
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, n.n.a. nel capitolo 85, e loro parti |
8544 |
Fili, cavi isolati, compresi i cavi coassiali, per usi elettrici, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
8546 |
Isolatori per elettricità, di qualsiasi materia (escl. pezzi isolanti) |
8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546); tubi isolanti per usi elettrici, compresi i loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, n.n.a. nel capitolo 85 |
|
Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica |
Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
8701 |
Trattori (esclusi i carrellitrattori della voce 8709) |
8702 |
Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente |
8704 |
Autoveicoli per il trasporto di merci |
8705 |
Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche) |
8706 00 |
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore |
8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
8710 00 00 |
Carri da combattimento e altri veicoli corazzati da combattimento, motorizzati, muniti o no di armi, e parti di tali veicoli |
8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale |
Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Capitolo 98 |
Impianti industriali |
7106 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
7107 |
Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati |
7108 |
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
7109 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
7110 |
Platino, greggio o semilavorato, o in polvere |
7111 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
7112 |
Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi |
9013 |
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo: |
9014 |
Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione: |
9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro |
9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi |
9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili: |
9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Elenco dei porti ubicati nella penisola di Crimea di cui all'articolo 2 quinquies
1) |
Sebastopoli |
2) |
Kerch |
3) |
Yalta |
4) |
Theodosia |
5) |
Evpatoria |
6) |
Chernomorsk |
7) |
Kamysh-Burun» |