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Document 32014R1342

    Regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 363 del 18.12.2014, p. 67–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogato da 32019R1021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1342/oj

    18.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 363/67


    REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2014

    recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio (2), a nome della Comunità, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio (3), a nome della Comunità.

    (2)

    Alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all'8 maggio 2009, è stato convenuto di inserire negli allegati della convenzione le seguenti sostanze: clordecone, esabromobifenile, esaclorocicloesani, tra cui lindano, pentaclorobenzene, tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere, nonché acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (di seguito «PFOS»).

    (3)

    Poiché i dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e PFOS negli articoli e nei rifiuti destavano riserve quanto a completezza e rappresentatività, tali sostanze sono state iscritte provvisoriamente negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 senza indicarne i valori limite di concentrazione massima.

    (4)

    Nel frattempo sono stati valutati nuovi dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e di PFOS negli articoli e nei rifiuti. Occorre fissare senza indugio i valori limite di concentrazione massima per i suddetti inquinanti organici persistenti, al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 850/2004 ed evitare la continua emissione di queste sostanze nell'ambiente.

    (5)

    L'organo esecutivo del protocollo, nella sua 27 sessione, tenutasi dal 14 al 18 dicembre 2009, ha deciso di aggiungere al protocollo l'esaclorobutadiene, i naftaleni policlorurati e le paraffine clorurate a catena corta (di seguito «SCCP»).

    (6)

    La conferenza delle parti della convenzione, nella quinta riunione, tenutasi dal 25 al 29 aprile 2011, ha deciso di aggiungere l'endosulfan nell'elenco degli inquinanti organici persistenti da eliminare a livello mondiale, con alcune eccezioni.

    (7)

    Tenuto conto delle decisioni adottate dall'organo esecutivo del protocollo e dalla conferenza delle parti della convenzione, è necessario aggiornare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per includervi tali sostanze.

    (8)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004.

    (9)

    Per dare alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dal 18 giugno 2015.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 850/2004 è così modificato:

    1)

    l'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

    2)

    l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 18 giugno 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

    (2)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

    (3)  Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

    (4)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO IV

    Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

    Sostanza

    Numero CAS

    Numero CE

    Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

    Endosulfan

    115-29-7

    959-98-8

    33213-65-9

    204-079-4

    50 mg/kg

    Esaclorobutadiene

    87-68-3

    201-765-5

    100 mg/kg

    Naftaleni policlorurati (1)

     

     

    10 mg/kg

    Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

    85535-84-8

    287-476-5

    10 000 mg/kg

    Tetrabromodifeniletere

    C12H6Br4O

     

     

    Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere: 1 000 mg/kg

    Pentabromodifeniletere

    C12H5Br5O

     

     

    Esabromodifeniletere

    C12H4Br6O

     

     

    Eptabromodifeniletere

    C12H3Br7O

     

     

    Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

    C8F17SO2X

    (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

     

     

    50 mg/kg

    Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

     

     

    15 μg/kg (2)

    DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)

    50-29-3

    200-024-3

    50 mg/kg

    Clordano

    57-74-9

    200-349-0

    50 mg/kg

    Esaclorocicloesani, compreso il lindano

    58-89-9

    319-84-6

    319-85-7

    608-73-1

    210-168-9

    200-401-2

    206-270-8

    206-271-3

    50 mg/kg

    Dieldrin

    60-57-1

    200-484-5

    50 mg/kg

    Endrin

    72-20-8

    200-775-7

    50 mg/kg

    Eptacloro

    76-44-8

    200-962-3

    50 mg/kg

    Esaclorobenzene

    118-74-1

    200-273-9

    50 mg/kg

    Clordecone

    143-50-0

    205-601-3

    50 mg/kg

    Aldrin

    309-00-2

    206-215-8

    50 mg/kg

    Pentaclorobenzene

    608-93-5

    210-172-5

    50 mg/kg

    Bifenili policlorurati (PCB)

    1336-36-3 e altri

    215-648-1

    50 mg/kg (3)

    Mirex

    2385-85-5

    219-196-6

    50 mg/kg

    Toxafene

    8001-35-2

    232-283-3

    50 mg/kg

    Esabromobifenile

    36355-01-8

    252-994-2

    50 mg/kg


    (1)  Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

    (2)  Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

    PCDD

    TEF

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    TEF

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    PCDD

    TEF

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003

    (3)  Ove applicabile, si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.»


    ALLEGATO II

    Nell'allegato V, la parte 2 è sostituita dalla seguente tabella:

    «Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE

    Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1)

    Operazione

    10

    RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

    Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg;

    Aldrin: 5 000 mg/kg;

    Clordano: 5 000 mg/kg;

    Clordecone: 5 000 mg/kg;

    DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg;

    Dieldrin: 5 000 mg/kg;

    Endosulfan 50 000 mg/kg;

    Endrin: 5 000 mg/kg;

    Eptacloro: 5 000 mg/kg;

    Esabromobifenile: 5 000 mg/kg;

    Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

    Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg;

    Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg;

    Mirex: 5 000 mg/kg;

    Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

    Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

    (C8F17SO2X) (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri): 50 mg/kg;

    Bifenili policlorurati (PCB) (3): 50 mg/kg;

    Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (4):

    5 mg/kg;

    Naftaleni policlorurati*: 1 000 mg/kg;

    Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O) e eptabromodifeniletere (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

    Toxafene: 5 000 mg/kg;

    È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

    1)

    lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:

    formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;

    miniere di sale;

    discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 1903 della decisione 2000/532/CE);

    2)

    sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (5) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (6);

    3)

    è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

    10 01

    Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

    10 01 14 * (2)

    Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

    10 01 16 *

    Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

    10 02

    Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

    10 02 07 *

    Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

    10 03

    Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

    10 03 04 *

    Scorie della produzione primaria

    10 03 08 *

    Scorie saline della produzione secondaria

    10 03 09 *

    Scorie nere della produzione secondaria

    10 03 19 *

    Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

    10 03 21 *

    Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

    10 03 29 *

    Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

    10 04

    Rifiuti della metallurgia termica del piombo

    10 04 01 *

    Scorie della produzione primaria e secondaria

    10 04 02 *

    Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

    10 04 04 *

    Polveri dei gas di combustione

    10 04 05 *

    Altre polveri e particolato

    10 04 06 *

    Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

    10 05

    Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

    10 05 03 *

    Polveri dei gas di combustione

    10 05 05 *

    Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

    10 06

    Rifiuti della metallurgia termica del rame

    10 06 03 *

    Polveri dei gas di combustione

    10 06 06 *

    Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

    10 08

    Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

    10 08 08 *

    Scorie saline della produzione primaria e secondaria

    10 08 15 *

    Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

    10 09

    Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

    10 09 09 *

    Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

    16

    RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

    16 11

    Scarti di rivestimenti e materiali refrattari

    16 11 01 *

    Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

    16 11 03 *

    Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

    17

    RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

    17 01

    Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

    17 01 06 *

    Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

    17 05

    Terra, compreso il terreno proveniente da siti contaminati, rocce e fanghi di dragaggio

    17 05 03 *

    Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

    17 09

    Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

    17 09 02*

    Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB

    17 09 03 *

    Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (ivi compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

    19

    RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

    19 01

    Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

    19 01 07 *

    Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

    19 01 11 *

    Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

    19 01 13 *

    Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

    19 01 15 *

    Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

    19 04

    Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

    19 04 02 *

    Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

    19 04 03 *

    Fase solida non vetrificata


    (1)  Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

    (2)  I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.

    (3)  Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

    (4)  Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

    PCDD

    TEF

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    TEF

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003

    (5)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

    (6)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27


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