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Document 32014R1327

Regolamento (UE) n. 1327/2014 della Commissione, del 12 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 358 del 13.12.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1327/oj

13.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/13


REGOLAMENTO (UE) N. 1327/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli alimenti, compresi carni e prodotti a base di carne affumicati nonché pesce e prodotti della pesca affumicati.

(2)

In applicazione di tale regolamento, i tenori massimi di IPA devono essere sicuri ed essere fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA) tenuto conto delle buone prassi di fabbricazione e di coltivazione/pesca. Nel 2011 i dati relativi a pesce e carne affumicati hanno dimostrato che erano ottenibili tenori massimi inferiori. In alcuni casi tuttavia è stato necessario adeguare la tecnologia di affumicatura. Pertanto, per le carni e i prodotti a base di carne affumicati nonché per il pesce e i prodotti della pesca affumicati è stato concesso un periodo transitorio di tre anni prima dell'applicazione dei tenori massimi inferiori prevista dal 1o settembre 2014.

(3)

Dati recenti dimostrano tuttavia che l'applicazione, per quanto possibile, di buone pratiche di affumicatura non consente tuttavia, in diversi Stati membri, di ottenere tenori inferiori di IPA in taluni casi riguardanti carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, poiché in tali casi non si possono modificare le pratiche di affumicatura senza che ciò modifichi in modo significativo le caratteristiche organolettiche del prodotto alimentare. Di conseguenza tali prodotti affumicati in modo tradizionale scomparirebbero dal mercato causando la chiusura di molte piccole e medie imprese (PMI).

(4)

È pertanto opportuno disporre, per alcuni Stati membri, una deroga di tre anni all'applicazione dei tenori massimi inferiori di IPA a decorrere dal 1o settembre 2014, relativamente alla produzione e al consumo locali di carni e prodotti a base di carne e/o pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale. A tali prodotti affumicati dovrebbero continuare ad applicarsi i tenori massimi attualmente in vigore. Tale deroga dovrebbe riguardare in genere ogni carne e prodotto a base di carne e/o pesce e prodotto della pesca senza che vengano fornite denominazioni specifiche di alimenti.

(5)

Gli Stati membri interessati dovrebbero continuare a monitorare la presenza di IPA in tali prodotti e istituire programmi al fine di attuare buone pratiche di affumicatura, ove possibile.

(6)

Entro tre anni dall'applicazione del presente regolamento la situazione dovrebbe essere nuovamente valutata in base a tutte le informazioni disponibili; ciò potrebbe portare a un elenco più limitato e dettagliato di carni e prodotti a base di carne, pesce e prodotti della pesca affumicati ai quali si potrebbe allora concedere una deroga a tempo indeterminato relativa alla produzione e al consumo locali.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6.   In deroga all'articolo 1, Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, affumicati all'interno dei loro territori e destinati al consumo sul loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti al punto 6.1.4 dell'allegato, a condizione che tali prodotti siano conformi ai tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014, ossia 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene.

Detti Stati membri continuano a monitorare la presenza di IPA nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e istituiscono programmi al fine di attuare buone pratiche di affumicatura ove possibile, entro i limiti di quanto risulti economicamente realizzabile e di quanto sia possibile senza compromettere le caratteristiche organolettiche tipiche di questi prodotti.

La situazione è riesaminata entro tre anni dall'applicazione del regolamento in base a tutte le informazioni disponibili, al fine di stabilire un elenco di carni e prodotti a base di carne affumicati per i quali mantenere a tempo indeterminato la deroga relativa alla produzione e al consumo locali.

7.   In deroga all'articolo 1, Irlanda, Lettonia, Romania, Finlandia, Svezia e Regno Unito possono autorizzare la commercializzazione sul loro mercato di pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, affumicati all'interno dei loro territori e destinati al consumo sul loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti al punto 6.1.5 dell'allegato, a condizione che tali prodotti affumicati siano conformi ai tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014, ossia 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene.

Detti Stati membri continuano a monitorare la presenza di IPA nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e istituiscono programmi al fine di attuare buone pratiche di affumicatura ove possibile, entro i limiti di quanto risulti economicamente realizzabile e di quanto sia possibile senza compromettere le caratteristiche organolettiche tipiche di questi prodotti.

La situazione è riesaminata entro tre anni dall'applicazione del presente regolamento in base a tutte le informazioni disponibili, al fine di stabilire un elenco di pesce e prodotti della pesca affumicati per i quali mantenere a tempo indeterminato la deroga relativa alla produzione e al consumo locali.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).


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