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Document 32014R1323

    Regolamento (UE) n. 1323/2014 del Consiglio, del 12 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    GU L 358 del 13.12.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1323/oj

    13.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 358/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 1323/2014 DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 2014

    che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio (2) attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.

    (2)

    Il 12 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/901/PESC (3), che modifica la decisione 2013/255/PESC al fine di impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento e l'esportazione di carboturbi e additivi, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.

    (3)

    Occorre inoltre vietare la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché di assicurazioni, riassicurazioni o servizi di intermediazione a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi in Siria, o per un uso in Siria.

    (4)

    È necessario prevedere un divieto di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni del regolamento.

    (5)

    È opportuno modificare la clausola di esclusione delle rivendicazioni di cui al regolamento (UE) n. 36/2012 conformemente a quanto indicato negli Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE.

    (6)

    Poiché queste misure rientrano nell'ambito del trattato, per la loro attuazione è necessaria un'azione a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

    1)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 7 bis

    1.   È vietato:

    a)

    vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;

    b)

    fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché assicurazioni e riassicurazioni in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria;

    c)

    fornire servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato V bis a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.

    2.   Nell'allegato V bis figurano i carboturbi e gli additivi per carburanti.

    3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti e la fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, nonché di assicurazioni e riassicurazioni e di servizi di intermediazione in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di carboturbi e additivi per carburanti di cui all'allegato V ter a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i carboturbi e gli additivi per carburanti sono richiesti da parte delle Nazioni Unite o di organismi che agiscono per loro conto per scopi umanitari quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche, alimenti o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla Siria o all'interno del suo territorio.

    4.   Gli Stati membri interessati informano, entro quatto settimane, gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

    5.   Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica:

    a)

    ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da aeromobili civili non siriani che atterrano in Siria, a condizione che siano destinati e utilizzati unicamente per il proseguimento del volo del velivolo in cui sono stati caricati;

    b)

    ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo siriano designato di cui agli allegati II e II bis che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria conformemente all'articolo 16, lettera h);

    c)

    ai carboturbi e agli additivi per carburanti di cui all'allegato V ter utilizzati esclusivamente da un vettore aereo siriano non designato che svolge operazioni di evacuazione dalla Siria o all'interno del suo territorio.»

    ;

    2)

    l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 27

    1.   Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di risarcimento o un diritto coperto da garanzia, segnatamente il diritto di proroga o pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a)

    persone, entità o organismi designati elencati negli allegati II o II bis;

    b)

    qualsiasi altra persona, entità o altro organismo siriani, compreso il governo siriano;

    c)

    qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b).

    2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato ai sensi del paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare tale diritto.

    3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.»

    ;

    3)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 27 bis

    È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le disposizioni di cui agli articoli 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 14, 24, 25, 26 e 26 bis.»

    ;

    4)

    l'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato V bis nel regolamento (UE) n. 36/2012;

    5)

    l'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato V ter nel regolamento (UE) n. 36/2012.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GIANNINI


    (1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

    (2)  Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

    (3)  Decisione 2014/901/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2014, che modifica la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (Cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO V bis

    CARBOTURBI E ADDITIVI PER CARBURANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 BIS, PARAGRAFO 1

    N.

    Descrizione

    Codice NC

    (1)

    Carboturbi (diversi dal kerosene)

     

    Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)

    2710 12 70

    Diversi dal kerosene (oli semifluidi)

    2710 19 29

    (2)

    Carboturbi tipo kerosene (oli semifluidi)

    2710 19 21

    (3)

    Carboturbi tipo kerosene miscelati con biodiesel (1)

    2710 20 90

    (4)

    Inibitori di ossidazione

    Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:

     

    inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

    3811 21 00

    altri inibitori di ossidazione

    3811 29 00

    Inibitori di ossidazione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

    3811 90 00

    (5)

    Additivi per dissipatori statici

    Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:

     

    contenenti oli di petrolio

    3811 21 00

    altri

    3811 29 00

    Additivi dissipatori statici per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

    3811 90 00

    (6)

    Inibitori di corrosione

    Inibitori di corrosione per oli lubrificanti:

     

    contenenti oli di petrolio:

    3811 21 00

    altri

    3811 29 00

    Inibitori di corrosione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

    3811 90 00

    (7)

    Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante (additivi antighiaccio)

    Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per oli lubrificanti:

     

    contenenti oli di petrolio

    3811 21 00

    altri

    3811 29 00

    Prodotti antigelo per sistemi di alimentazione del carburante per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

    3811 90 00

    (8)

    Deattivatori dei metalli

    Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:

     

    contenenti oli di petrolio

    3811 21 00

    altri

    3811 29 00

    Deattivatori dei metalli per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali:

    3811 90 00

    (9)

    Additivi biocidi

    Additivi biocidi per oli lubrificanti:

     

    contenenti oli di petrolio

    3811 21 00

    altri

    3811 29 00

    Additivi biocidi per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

    3811 90 00

    (10)

    Additivi miglioratori della stabilità termica

    Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:

     

    contenenti oli di petrolio

    3811 21 00

    altri

    3811 29 00

    Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

    3811 90 00


    (1)  Purché contengano ancora almeno il 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO V ter

    CARBOTURBI E ADDITIVI PER CARBURANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 bis, PARAGRAFO 3

    N.

    Descrizione

    Codice NC

    (1)

    Carboturbi (diversi dal kerosene)

     

    Carboturbi tipo benzina (oli leggeri)

    2710 12 70

    Diversi dal kerosene (oli semifluidi)

    2710 19 29

    (2)

    Carboturbi tipo kerosene (oli semifluidi)

    2710 19 21

    (3)

    Carboturbi tipo kerosene miscelati con biodiesel (1)

    2710 20 90

    (4)

    Inibitori di ossidazione

    Inibitori di ossidazione utilizzati negli additivi per oli lubrificanti:

     

    inibitori di ossidazione contenenti oli di petrolio

    3811 21 00

    altri inibitori di ossidazione

    3811 29 00

    Inibitori di ossidazione per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

    3811 90 00

    (5)

    Additivi per dissipatori statici

    Additivi per dissipatori statici per oli lubrificanti:

     

    contenenti oli di petrolio

    3811 21 00

    altri

    3811 29 00

    Additivi dissipatori statici per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

    3811 90 00

    (6)

    Deattivatori dei metalli

    Deattivatori dei metalli per oli lubrificanti:

     

    contenenti oli di petrolio

    3811 21 00

    altri

    3811 29 00

    Deattivatori dei metalli per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

    3811 90 00

    (7)

    Additivi biocidi

    Additivi biocidi per oli lubrificanti:

     

    contenenti oli di petrolio

    3811 21 00

    altri

    3811 29 00

    Additivi biocidi per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

    3811 90 00

    (8)

    Additivi miglioratori della stabilità termica

    Miglioratori della stabilità termica per oli lubrificanti:

     

    contenenti oli di petrolio

    3811 21 00

    altri

    3811 29 00

    Miglioratori della stabilità termica per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali

    3811 90 00


    (1)  Purché contengano ancora almeno il 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi.»


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