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Document 32014R1317

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell' 11 dicembre 2014 , sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 355 del 12.12.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1317/oj

12.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1317/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2014

sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante le procedure di autorizzazione e di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») esistenti, l'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale saranno considerate controparti centrali qualificate (QCCP) tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha inoltre modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)

Sia il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 che il periodo transitorio per la notifica del margine iniziale di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 dovevano scadere originariamente il 15 giugno 2014.

(4)

L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione (3) ha già prorogato tali periodi transitori di sei mesi, vale a dire fino al 15 dicembre 2014.

(5)

Il processo di autorizzazione per le CCP esistenti stabilite nell'Unione è in corso, ma non sarà completato entro il 15 dicembre 2014. Per quanto riguarda le CCP esistenti stabilite in paesi terzi che hanno già presentato domanda di riconoscimento, per il momento non è stato ancora concesso loro alcun riconoscimento. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio consentirà quindi agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa della mancanza di CCP riconosciute stabilite in ciascuno di tali paesi terzi interessati che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti dell'Unione. Pur essendo probabilmente soltanto temporaneo, tale incremento potrebbe potenzialmente comportare il ritiro degli enti che agiscono come partecipanti diretti in tali CCP e quindi causare perturbazioni nei mercati in cui esse operano. È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori, vale a dire fino al 15 giugno 2015.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi transitori di quindici mesi di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014, sono prorogati di ulteriori sei mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 31).


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