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Document 32014R1278

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2014 della Commissione, del 1 °dicembre 2014 , che modifica i regolamenti (CE) n. 967/2006, (CE) n. 828/2009, (CE) n. 891/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013

    GU L 346 del 2.12.2014, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1278/oj

    2.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 346/26


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1278/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 1o dicembre 2014

    che modifica i regolamenti (CE) n. 967/2006, (CE) n. 828/2009, (CE) n. 891/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 144, lettere c) e j), l'articolo 178, lettere b), f) e h), l'articolo 180, l'articolo 182, paragrafo 4, e l'articolo 192, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce la proroga del regime delle quote zucchero fino al 30 settembre 2017 e introduce modifiche a tale regime. È pertanto necessario adattare taluni regolamenti nel settore dello zucchero.

    (2)

    Per motivi di chiarezza, è necessario modificare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione (2) in modo che corrisponda esattamente all'articolo 140, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che stabilisce che lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale o lo sciroppo di inulina industriale devono essere consegnati all'utente entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 967/2006 fissa i termini entro i quali gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i quantitativi forniti dalle imprese in applicazione dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In considerazione delle nuove date stabilite in tale articolo per le comunicazioni da parte delle imprese agli Stati membri, i termini di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 967/2006 devono essere adattati di conseguenza.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione (3) stabilisce le norme relative alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali fino alla campagna di commercializzazione 2014/2015. L'articolo 4, paragrafo 4, di tale regolamento stabilisce l'elenco dei documenti che devono corredare le domande di titolo di importazione e dispone che i titoli di esportazione possano essere sostituiti da copie conformi all'originale. Tenendo conto degli sviluppi tecnici e al fine di semplificare le procedure, dovrebbe essere autorizzata la trasmissione elettronica dei titoli di esportazione, a determinate condizioni.

    (5)

    Considerando che le importazioni nell'ambito di alcuni regimi preferenziali non sono soggette a una limitazione del volume del contingente, è opportuno facilitare le procedure doganali autorizzando un livello normale di tolleranza del 5 % al massimo nei titoli per le importazioni preferenziali di zucchero.

    (6)

    Il regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione (4) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5) modificando alcuni codici NC applicabili allo zucchero. I nuovi codici NC sono già stati assegnati ai prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 828/2009 e dal regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (6) e vengono già utilizzati nella pratica dalle autorità doganali degli Stati membri. Pertanto, è opportuno procedere a un adeguamento tecnico dei codici NC indicati nei citati regolamenti.

    (7)

    Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. Si ritiene che gli obblighi di notifica previsti dal regolamento (CE) n. 828/2009 possano essere adempiuti tramite tale sistema in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).

    (8)

    In considerazione delle condizioni di mercato e delle previsioni prevalenti all'epoca, il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 (8) della Commissione ha stabilito la non applicazione di dazi all'importazione supplementari per alcuni prodotti del settore dello zucchero fino al termine della campagna di commercializzazione 2014/2015. In considerazione della proroga del regime delle quote zucchero e del fatto che le previsioni di mercato non cambiano in maniera sostanziale fino al termine del regime delle quote, la non applicazione di dazi all'importazione supplementari per tali prodotti dello zucchero dovrebbe essere prorogata fino al 30 settembre 2017.

    (9)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 967/2006, (CE) n. 828/2009 e (CE) n. 891/2009, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013.

    (10)

    Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche al regolamento (CE) n. 967/2006

    Il regolamento (CE) n. 967/2006 è così modificato:

    1)

    All'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

    «a)

    forniti a un trasformatore il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva per essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato;»

    2)

    all'articolo 17, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

    «a)

    entro il 15 settembre i quantitativi di zucchero di barbabietola, sciroppo di inulina e zucchero di canna della campagna di commercializzazione in corso da riportare alla campagna successiva;»

    Articolo 2

    Modifiche al regolamento (CE) n. 828/2009

    Il regolamento (CE) n. 828/2009 è così modificato:

    1)

    L'articolo 4 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

    «Al posto degli originali a sostegno delle domande di titoli di importazione possono essere presentate copie elettroniche o facsimile dei titoli di esportazione di cui al primo comma, lettera b), o delle copie conformi all'originale di cui al secondo comma, a condizione che gli originali siano inviati dal richiedente alle autorità competenti degli Stati membri presso il punto di sdoganamento del titolo di importazione prima dello sdoganamento delle merci coperte dal titolo di importazione rilasciato in virtù della copia elettronica o del facsimile.»

    ;

    b)

    al paragrafo 6, l'espressione «un documento» è sostituita dall'espressione «un documento originale, un documento elettronico o un facsimile»;

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo 7:

    «7.   L'articolo 48, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non si applica qualora il quantitativo di zucchero importato nell'ambito del presente regolamento sia superiore di non oltre il 5 % al quantitativo indicato nel titolo di importazione. Il quantitativo supplementare è considerato importato nell'ambito di tale titolo.»

    ;

    2)

    L'articolo 8 è così modificato:

    a)

    al primo comma, il codice NC «1701 11 10» è sostituito dai codici NC «1701 13 10, 1701 14 10».

    b)

    al secondo comma, il codice NC «1701 11 90» è sostituito dai codici NC «1701 13 90, 1701 14 90».

    3)

    All'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (9).

    Articolo 3

    Modifiche al regolamento (CE) n. 891/2009

    Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:

    1)

    All'articolo 13, paragrafo 1, il codice NC «1701 11 90» è sostituito dai codici «1701 13 90, 1701 14 90».

    2)

    Nell'allegato I, parte I, il codice NC «1701 11 10» è sostituito dai codici «1701 13 10, 1701 14 10».

    Articolo 4

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013

    All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013, la data del «30 settembre 2015» è sostituita dalla data del «30 settembre 2017».

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22).

    (3)  Regolamento (CE) n. 828/2009 della Commissione, del 10 settembre 2009, che stabilisce per le campagne di commercializzazione dal 2009/2010 al 2014/2015 le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero di cui alla voce tariffaria 1701 nell'ambito di accordi preferenziali (GU L 240 dell'11.9.2009, pag. 14).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

    (7)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l'applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013 (GU L 26 del 26.1.2013, pag. 19).

    (9)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).»


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