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Document 32014R1234
Commission Regulation (EU) No 1234/2014 of 18 November 2014 amending Annexes IIIB, V and VIII to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 , che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 , che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 332 del 19.11.2014, p. 15–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; abrog. impl. da 32024R1157
19.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 332/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1234/2014 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2014
che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella sua undicesima riunione svoltasi a Ginevra dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea») ha adottato la decisione BC-11/6 che modifica l'allegato IX di tale convenzione. L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nell'allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento (CE) n. 1013/2006. La modifica, che comprende due nuove voci relative a rifiuti, entra in vigore dopo un periodo di sei mesi a decorrere dal 26 novembre 2013, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), della convenzione di Basilea. |
(2) |
I flussi di rifiuti descritti dalle due nuove voci B3026 e B3027 corrispondono ai flussi descritti da tre voci esistenti nell'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 1013/2006, ossia le voci BEU01, BEU02 e BEU03. Il primo e il secondo sottotrattino della voce B3026 corrispondono rispettivamente alle voci BEU02 e BEU03. La voce B3027 corrisponde alla voce BEU01. |
(3) |
Per tener conto della decisione BC-11/6, le voci B3026 e B3027 dovrebbero essere inserite nell'allegato V, parte 1, elenco B, del regolamento (CE) n. 1013/2006. Nel contempo, le voci BEU01, BEU02 e BEU03 dovrebbero essere soppresse dall'allegato IIIB del regolamento (CE) n. 1013/2006 che elenca i rifiuti non classificati su base provvisoria in attesa dell'inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. |
(4) |
Nella stessa riunione la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha adottato, con decisione BC-11/15, le sezioni 1, 2, 4 e 5 del documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso. A seguito della loro adozione, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(5) |
È pertanto auspicabile modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 maggio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati come segue:
1. |
all'allegato IIIB, punto 2, sono soppresse le voci BEU01, BEU02 e BEU03; |
2. |
all'allegato V, parte 1, elenco B, sono inserite le due voci seguenti dopo la voce B3020:
; |
3. |
l'allegato VIII è così modificato:
|
(1) Adottato in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 28 aprile — 10 maggio 2013.»
(2) Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003 [documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].»»