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Document 32014R1221

    Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014 , che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013

    GU L 330 del 15.11.2014, p. 16–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1221/oj

    15.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 330/16


    REGOLAMENTO (UE) N. 1221/2014 DEL CONSIGLIO

    del 10 novembre 2014

    che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) dispone che le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi.

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca, e tenuti in debita considerazione gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti al regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (4)

    I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 e tenendo conto dei principi menzionati al considerando 2.

    (5)

    Per la piccola pesca pelagica (aringa e spratto) e la pesca del merluzzo bianco e del salmone nel Mar Baltico l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.

    (6)

    Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti di cattura dovrebbero essere fissati in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (2) («piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico»).

    (7)

    Dai pareri scientifici forniti in relazione allo sforzo di pesca per il merluzzo bianco del Baltico dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è risultato che, qualora ad uno specifico stock si applichi un obbligo di sbarco, la fissazione di limitazioni dello sforzo inferiori non contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi della PCP riformata. È opportuno, pertanto, fissare le limitazioni dello sforzo per gli stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 al livello del 2014. La fissazione delle limitazioni dello sforzo al livello del 2014 agevolerà l'introduzione dell'obbligo di sbarco e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della PCP definiti al regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (8)

    Alla luce dei pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per lo stock di merluzzo bianco del Mar Baltico nelle sottodivisioni CIEM 22-24 può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza causare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità consentirebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera giorni supplementari di assenza dal porto, se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera.

    (9)

    I recenti pareri scientifici indicano che il CIEM non ha potuto stabilire i punti di riferimento biologici per gli stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 e che ha invece raccomandato che il TAC relativo a tale stock sia fissato secondo l'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati. In mancanza di punti di riferimento biologici è impossibile seguire le norme per la fissazione delle possibilità di pesca per gli stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32. Dal momento che la mancata fissazione delle possibilità di pesca potrebbe costituire una grave minaccia per la sostenibilità del suddetto stock di merluzzo bianco, è opportuno fissare il TAC relativo a tale stock a un livello corrispondente all'approccio sviluppato e raccomandato dal CIEM e stabilire le limitazioni dello sforzo di pesca al livello del 2014. La fissazione delle limitazioni dello sforzo al livello del 2014 agevolerà l'introduzione dell'obbligo di sbarco, assicurerà una pesca più selettiva e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della PCP definiti al regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (10)

    L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 (3), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi, rispettivamente, alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

    (11)

    Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in base alle condizioni biologiche degli stock. Recentemente il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock ai quali si applica l'obbligo di sbarco. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (12)

    I pareri scientifici sullo spratto del Mare del Nord contemplano il periodo da luglio a giugno dell'anno successivo, anche se il TAC è stabilito per il periodo da gennaio a dicembre. I più recenti pareri scientifici per il periodo da luglio 2014 a giugno 2015 indicano che il TAC può essere notevolmente aumentato. Nel secondo semestre del 2014 vi è quindi una disponibilità di spratto maggiore del previsto. Dato che tale stock è soggetto ad una valutazione analitica e si mantiene entro limiti biologici di sicurezza, sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 ai cui sensi è consentita la flessibilità interannuale dei contingenti; essa dovrebbe essere autorizzata affinché la pesca possa avvalersi nel modo più efficiente della maggiore disponibilità di spratto. Occorre, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (5).

    (13)

    Per taluni stock, il regolamento (UE) n. 43/2014 attualmente permette che uno Stato membro utilizzi nel 2015 i quantitativi inutilizzati fino al 10 % del contingente di cui disponeva nel 2014. Il 6 agosto 2014 la Federazione russa ha imposto un embargo sull'importazione di taluni prodotti agricoli e della pesca provenienti dall'Unione. Di conseguenza, alcune delle esportazioni che i produttori avevano previsto di effettuare in Russia nell'autunno del 2014 non si sono potute realizzare e in taluni casi non è stato possibile trovare in tempi brevi mercati alternativi. In considerazione di tali circostanze eccezionali e dell'urgenza della questione, è necessario autorizzare alcuni adattamenti per la campagna di pesca 2014. Alla luce dei pareri scientifici positivi nonché dell'approccio favorevole dei pertinenti Stati costieri, è opportuno consentire, a titolo eccezionale e soltanto per gli stock più gravemente o direttamente colpiti dall'embargo russo, un aumento della percentuale dei quantitativi inutilizzati nel 2014 riportabile al 2015. Tale misura eccezionale è limitata alla campagna di pesca 2014. Essa dovrebbe consentire di trovare nuovi mercati o di adattare le catture in caso di prosecuzione dell'embargo nel 2015. Per gli stessi motivi, si dovrebbe introdurre nel regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio (6) una corrispondente possibilità di trasferire possibilità di pesca inutilizzate. Occorre, pertanto, modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013.

    (14)

    Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per i motivi enunciati al considerando 13, le disposizioni riguardanti la possibilità di trasferire le possibilità di pesca inutilizzate nel 2014 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2015.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «CIEM», Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;

    2)

    «Mar Baltico», zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;

    3)

    «sottodivisione», una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (7);

    4)

    «peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

    5)

    «peschereccio dell'Unione», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

    6)

    «sforzo di pesca», il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

    7)

    «stock», una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

    8)

    «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere:

    i)

    catturata nell'arco di un anno, nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; oppure

    ii)

    sbarcata nell'arco di un anno, nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    9)

    «contingente», la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    10)

    «giorni di assenza dal porto», qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio è fuori dal porto.

    CAPO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA

    Articolo 4

    TAC e loro ripartizione

    I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I.

    Articolo 5

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

    La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)

    gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    d)

    i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 6

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

    Le catture e le catture accessorie di passera di mare sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da navi dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

    Articolo 7

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

    CAPO III

    FLESSIBILITÀ NELLA FISSAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI PESCA PER TALUNI STOCK

    Articolo 8

    Modifiche al regolamento (UE) n. 43/2014

    Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

    1)

    l'articolo 18 bis è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguente:

    «m)

    aringa nelle zone VIIa, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk;

    n)

    sugarello nelle acque dell'Unione nelle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque internazionali nelle zone XII e XIV.»

    ;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «7.   In deroga al paragrafo 4, la percentuale del 10 % è aumentata di un ulteriore 15 % per gli stock di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f), g), j) e k).»

    ;

    2)

    nell'allegato IA, la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    1 546 (9)

     

     

    Danimarca

    122 383 (9)

     

     

    Germania

    1 546 (9)

     

     

    Francia

    1 546 (9)

     

     

    Paesi Bassi

    1 546 (9)

     

     

    Svezia

    1 330 (8)  (9)

     

     

    Regno Unito

    5 103 (9)

     

     

    Unione

    135 000

     

     

    Norvegia

    9 000

     

     

    TAC

    144 000

     

    TAC analitico

    Articolo 9

    Modifiche al regolamento (UE) n. 1180/2013

    Il regolamento (UE) n. 1180/2013 è così modificato:

    1)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 5 bis

    Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

    1.   Il presente articolo si applica ai seguenti stock:

    a)

    aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31;

    b)

    aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 25-27, 28.2, 29 e 32;

    c)

    aringa nella sottodivisione CIEM 28.1;

    d)

    spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 22-32.

    2.   I quantitativi fino al 25 % del contingente di uno Stato membro relativo agli stock indicati al paragrafo 1 che non sono stati utilizzati nel 2014 sono aggiunti ai fini del calcolo del contingente dello Stato membro interessato relativo ai pertinenti stock per il 2015. I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi del presente paragrafo.

    3.   L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica a agli stock di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione allo Stato membro interessato.

    (10)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).»"

    ;

    2)

    nell'allegato I è inserita la nota in appresso in relazione alle voci concernenti i seguenti stock: aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 30-31, aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32, aringa nella sottodivisione 28.1 e spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32:

    «Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 10

    Trasmissione dei dati

    Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 11

    Flessibilità

    1.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

    2.   L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Tuttavia, gli articoli 8 e 9 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MARTINA


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (5)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 4).

    (7)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

    (8)  Inclusi i cicerelli.

    (9)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C).»


    ALLEGATO I

    TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

    Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

    Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Salmo salar

    SAL

    Salmone atlantico

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Sottodivisioni 30-31

    HER/3D30.; HER/3D31.

    Finlandia

    129 923

     

     

    Svezia

    28 547

     

     

    Unione

    158 470

     

     

    TAC

    158 470

     

    TAC analitico


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Sottodivisioni 22-24

    HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

    Danimarca

    3 115

     

     

    Germania

    12 259

     

     

    Finlandia

    2

     

     

    Polonia

    2 891

     

     

    Svezia

    3 953

     

     

    Unione

    22 220

     

     

    TAC

    22 220

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

    HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

    Danimarca

    3 596

     

     

    Germania

    953

     

     

    Estonia

    18 363

     

     

    Finlandia

    35 845

     

     

    Lettonia

    4 532

     

     

    Lituania

    4 772

     

     

    Polonia

    40 723

     

     

    Svezia

    54 667

     

     

    Unione

    163 451

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico


    Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Sottodivisione 28.1

    HER/03D.RG

    Estonia

    17 908

     

     

    Lettonia

    20 872

     

     

    Unione

    38 780

     

     

    TAC

    38 780

     

    TAC analitico


    Specie

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32

    COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

    Danimarca

    11 814

     

     

    Germania

    4 700

     

     

    Estonia

    1 151

     

     

    Finlandia

    904

     

     

    Lettonia

    4 393

     

     

    Lituania

    2 894

     

     

    Polonia

    13 603

     

     

    Svezia

    11 969

     

     

    Unione

    51 429

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Sottodivisioni 22-24

    COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

    Danimarca

    6 941

     

     

    Germania

    3 393

     

     

    Estonia

    154

     

     

    Finlandia

    136

     

     

    Lettonia

    574

     

     

    Lituania

    372

     

     

    Polonia

    1 857

     

     

    Svezia

    2 473

     

     

    Unione

    15 900

     

     

    TAC

    15 900

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

    Danimarca

    2 443

     

     

    Germania

    271

     

     

    Polonia

    511

     

     

    Svezia

    184

     

     

    Unione

    3 409

     

     

    TAC

    3 409

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Salmone atlantico

    Salmo salar

    Zona:

    Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31

    SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

    Danimarca

    19 879 (1)

     

     

    Germania

    2 212 (1)

     

     

    Estonia

    2 020 (1)

     

     

    Finlandia

    24 787 (1)

     

     

    Lettonia

    12 644 (1)

     

     

    Lituania

    1 486 (1)

     

     

    Polonia

    6 030 (1)

     

     

    Svezia

    26 870 (1)

     

     

    Unione

    95 928 (1)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Salmone atlantico

    Salmo salar

    Zona:

    Acque dell'Unione della sottodivisione 32

    SAL/3D32.

    Estonia

    1 344 (2)

     

     

    Finlandia

    11 762 (2)

     

     

    Unione

    13 106 (2)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

    Danimarca

    21 068

     

     

    Germania

    13 347

     

     

    Estonia

    24 465

     

     

    Finlandia

    11 029

     

     

    Lettonia

    29 548

     

     

    Lituania

    10 689

     

     

    Polonia

    62 706

     

     

    Svezia

    40 729

     

     

    Unione

    213 581

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    (1)  Numero di individui.

    (2)  Numero di individui.


    ALLEGATO II

    LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

    1.

    Gli Stati membri assegnano ai pescherecci che battono le rispettive bandiere e che pescano con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della «jigging» il diritto fino ad un massimo di:

    a)

    147 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 22-24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007, nonché

    b)

    146 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni CIEM 25-28, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, durante il quale si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

    2.

    Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali un peschereccio può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi specificati nel punto 1, non può superare il numero massimo di giorni di assenza dal porto assegnato per una delle due zone.

    3.

    In deroga ai punti 1 e 2, e ove richiesto da una gestione efficace delle possibilità di pesca, uno Stato membro può assegnare ai pescherecci battenti la sua bandiera il diritto a giorni supplementari di assenza dal porto se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera che sono soggetti a limitazione dello sforzo nella stessa zona e qualora la capacità, in termini di kW, di ciascun peschereccio cedente sia uguale o superiore a quella dei pescherecci riceventi. Il numero dei pescherecci riceventi non può superare il 15 % del numero totale di pescherecci dello Stato membro interessato, come indicato al punto 1.


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