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Document 32014R1219

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1219/2014 della Commissione, del 13 novembre 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco di territori e di paesi terzi Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 329 del 14.11.2014, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1219/oj

    14.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1219/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 13 novembre 2014

    che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda l'elenco di territori e di paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 1160/2014 della Commissione (2) l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stata inclusa nell'elenco di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (2)

    A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 576/2013 che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003 a decorrere dal 29 dicembre 2014, i paesi e i territori elencati nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati, a partire da tale data, nell'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (4).

    L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrebbe pertanto essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

    (3)

    Per motivi di chiarezza e per tenere conto delle disposizioni del trattato di adesione della Croazia e della decisione n. 2012/419/UE del Consiglio europeo (5), è opportuno modificare le parti 1 e 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e sostituire l'intero allegato II.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1160/2014, del 30 ottobre 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 17).

    (3)  Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

    (5)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 576/2013

    PARTE 1

    Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013

    Codice ISO

    Territorio o paese terzo

    AD

    Andorra

    CH

    Svizzera

    FO

    Isole Fær Øer

    GI

    Gibilterra

    GL

    Groenlandia

    IS

    Islanda

    LI

    Liechtenstein

    MC

    Monaco

    NO

    Norvegia

    SM

    San Marino

    VA

    Stato della Città del Vaticano

    PARTE 2

    Elenco dei territori e dei paesi terzi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

    Codice ISO

    Territorio o paese terzo

    Territori compresi

    AC

    Isola dell'Ascensione

     

    AE

    Emirati arabi uniti

     

    AG

    Antigua e Barbuda

     

    AR

    Argentina

     

    AU

    Australia

     

    AW

    Aruba

     

    BA

    Bosnia-Erzegovina

     

    BB

    Barbados

     

    BH

    Bahrein

     

    BM

    Bermuda

     

    BQ

    Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

     

    BY

    Bielorussia

     

    CA

    Canada

     

    CL

    Cile

     

    CW

    Curaçao

     

    FJ

    Figi

     

    FK

    Isole Falkland

     

    HK

    Hong Kong

     

    JM

    Giamaica

     

    JP

    Giappone

     

    KN

    Saint Kitts e Nevis

     

    KY

    Isole Cayman

     

    LC

    Santa Lucia

     

    MS

    Montserrat

     

    MK

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

     

    MU

    Maurizio

     

    MX

    Messico

     

    MY

    Malaysia

     

    NC

    Nuova Caledonia

     

    NZ

    Nuova Zelanda

     

    PF

    Polinesia francese

     

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

     

    RU

    Russia

     

    SG

    Singapore

     

    SH

    Sant'Elena

     

    SX

    Sint Maarten

     

    TT

    Trinidad e Tobago

     

    TW

    Taiwan

     

    US

    Stati Uniti d'America

    AS — Samoa americane

    GU — Guam

    MP — Isole Marianne settentrionali

    PR — Portorico

    VI — Isole Vergini americane»

    VC

    Saint Vincent e Grenadine

     

    VG

    Isole Vergini britanniche

     

    VU

    Vanuatu

     

    WF

    Wallis e Futuna

     


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