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Document 32014R1187

Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 324 del 7.11.2014, pp. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1187/oj

7.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1187/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 390, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per calcolare l’esposizione complessiva verso un dato debitore risultante dalle esposizioni dell’ente verso un’operazione su attività sottostanti, è opportuno stabilire preliminarmente il singolo valore di ciascuna di tali esposizioni per poi calcolare il valore complessivo dell’aggregato delle esposizioni, che tuttavia non può essere superiore al valore dell’esposizione costituita dall’attività sottostante.

(2)

Laddove le esposizioni degli altri investitori abbiano pari rango dell’esposizione dell’ente, il valore dell’esposizione dell’ente verso l’attività sottostante dovrebbe rispecchiare la distribuzione proporzionale delle perdite fra le esposizioni che hanno pari rango, perché, in caso di default dell’attività sottostante, le perdite sono sempre distribuite tra le esposizioni di pari rango in misura proporzionale a ciascuna di esse e perché, in caso di perdita totale sull’attività sottostante, l’ente subirebbe al massimo una perdita limitata al volume risultante dalla percentuale della sua esposizione sul totale delle esposizioni di pari rango.

(3)

È opportuno distinguere tra le operazioni in cui tutti gli investitori hanno pari rango, come gli organismi d’investimento collettivo, e le altre operazioni, quali le cartolarizzazioni, che possono implicare una segmentazione delle esposizioni in ranghi (seniority) diversi. Per le prime, l’esposizione di ciascun investitore a una data attività sottostante dipende esclusivamente dalla quota proporzionale che detiene nel complesso delle esposizioni di tutti gli investitori. Per le seconde, le perdite sono attribuite dapprima a determinati segmenti, in funzione del rango, e poi, se uno stesso segmento comprende più di un investitore, sono proporzionalmente ripartite tra gli investitori nel segmento. È opportuno prevedere la parità di trattamento per tutti i segmenti della cartolarizzazione perché, nell’ipotesi più sfavorevole, è possibile che i segmenti subordinati svaniscano molto rapidamente. È in particolare opportuno rilevare la perdita massima che tutti gli investitori in un dato segmento subirebbero in caso di perdita totale sull’attività sottostante, perché non si dovrebbero riconoscere effetti di attenuazione dai segmenti subordinati. L’esposizione dell’ente verso l’attività sottostante di un’operazione non dovrebbe superare il valore complessivo dell’esposizione per il segmento (perché la perdita subita dall’investitore nel segmento derivante dal default dell’attività sottostante non può mai essere superiore al valore complessivo dell’esposizione del segmento) né il valore dell’esposizione costituita dall’attività sottostante (perché l’ente non può mai subire una perdita superiore all’ammontare dell’attività sottostante). È opportuno rispettare la limitazione della perdita massima considerando il più basso dei due valori dell’esposizione e applicando quindi, qualora il segmento conti più di un investitore, la procedura di rilevazione della distribuzione proporzionale delle perdite fra tutte le esposizioni del segmento che hanno pari rango.

(4)

Sebbene ci si attenda che l’ente conosca l’identità di tutti debitori delle attività sottostanti delle operazioni in cui investe, è in alcuni casi possibile che l’identificazione generi costi sproporzionati per l’ente oppure che determinate circostanze gli impediscano di identificare taluni debitori. Pertanto, se l’esposizione all’attività sottostante è così contenuta da concorrere solo in proporzione trascurabile all’esposizione complessiva verso un dato cliente o gruppo di clienti connessi, dovrebbe essere sufficiente assegnare l’esposizione all’operazione come cliente distinto. Il totale di tali esposizioni alle attività sottostanti di una stessa operazione dovrebbe comunque restare entro il limite delle grandi esposizioni per l’operazione in questione. L’incidenza dell’attività sottostante sull’esposizione complessiva dovrebbe essere considerata trascurabile quando sono necessarie almeno 100 esposizioni alle attività sottostanti dell’operazione per raggiungere il limite del 25 % del capitale ammissibile dell’ente; quindi, il valore dell’esposizione non dovrebbe superare lo 0,25 % del capitale ammissibile dell’ente.

(5)

Per evitare che una carenza d’informazioni determini un’esposizione complessiva illimitata, occorrerebbe assegnare a un cliente ipotetico («cliente ignoto»), cui dovrebbe applicarsi il limite del 25 % per le grandi esposizioni, le esposizioni di valore superiore allo 0,25 % del capitale ammissibile dell’ente per le quali mancano informazioni sul debitore.

(6)

Laddove l’ente non sia in grado di distinguere, in termini di importo, tra le attività sottostanti dell’operazione, vi è il rischio che tali attività facciano capo allo stesso debitore o gruppo di clienti connessi. In tal caso, per attenuare il rischio l’ente dovrebbe essere tenuto ad accertare l’entità del valore complessivo delle sue esposizioni all’operazione prima di poterlo assegnare all’operazione come cliente distinto anziché come «cliente ignoto».

(7)

La struttura dell’operazione non dovrebbe costituire un’esposizione aggiuntiva quando è certo, alla luce delle circostanze, che l’esposizione a tale operazione può generare perdite soltanto nell’ipotesi di default delle attività sottostanti. È opportuno rilevare un’esposizione aggiuntiva quando l’operazione implica un’obbligazione di pagamento di una data persona che si aggiunge ai flussi di cassa derivanti dalle attività sottostanti, o che perlomeno li anticipa, dato che il default di tale persona potrebbe causare perdite supplementari agli investitori anche in assenza di default dell’attività sottostante. Dovrebbe essere rilevata un’esposizione aggiuntiva anche quando le circostanze dell’operazione permettono di ridirigere i flussi di cassa verso una persona che non ha diritto a riceverli, perché potrebbero derivarne perdite supplementari per gli investitori anche in assenza di default dell’attività sottostante. Nessun’esposizione aggiuntiva dovrebbe essere rilevata per gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), perché non è possibile ridirigere i flussi di cassa verso una persona che, in base all’operazione, non ha diritto a riceverli. Lo stesso assunto dovrebbe valere per i soggetti sottoposti a obblighi equivalenti a norma di atti legislativi dell’Unione o della normativa di un paese terzo.

(8)

L’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi risultante da esposizioni ad operazioni esiste e ha un valore a prescindere dal fatto che le esposizioni alle operazioni siano assegnate al portafoglio di negoziazione o ne siano esterne. Per individuare le esposizioni alle operazioni su attività sottostanti, è pertanto opportuno utilizzare le stesse condizioni e metodologie, siano le esposizioni all’operazione assegnate al portafoglio di negoziazione dell’ente o ne siano esterne.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(10)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l’esposizione complessiva dell’ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le esposizioni risultanti da operazioni su attività sottostanti e precisa a quali condizioni la struttura dell’operazione su attività sottostanti non costituisce un’esposizione aggiuntiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «operazioni»: le operazioni di cui all’articolo 112, lettere m) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le altre operazioni in cui esiste un’esposizione verso le attività sottostanti;

b)   «cliente ignoto»: un unico cliente ipotetico cui l’ente assegna tutte le esposizioni del cui debitore ignora l’identità, sempre che non siano applicabili l’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), e l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a).

Articolo 3

Determinazione delle esposizioni risultanti da operazioni

1.   L’ente calcola l’incidenza dell’operazione sull’esposizione complessiva verso un dato cliente o gruppo di clienti connessi secondo la metodologia illustrata negli articoli 4, 5 e 6.

L’ente calcola la propria esposizione a ciascuna singola attività sottostante a norma dell’articolo 5.

2.   L’ente stabilisce se l’operazione costituisce un’esposizione aggiuntiva a norma dell’articolo 7.

Articolo 4

Esposizioni sottostanti verso operazioni aventi a loro volta attività sottostanti

1.   Nell’accertare le esposizioni sottostanti di una data operazione (operazione A) che presenta a sua volta un’esposizione sottostante verso un’altra operazione (operazione B) ai fini degli articoli 5 e 6, l’ente considera che l’esposizione all’operazione B sia sostituita dalle esposizioni a essa sottostanti.

2.   Il paragrafo 1 si applica quando le esposizioni sottostanti sono esposizioni verso operazioni aventi a loro volta attività sottostanti.

Articolo 5

Determinazione del valore dell’esposizione

1.   L’esposizione dell’ente all’attività sottostante dell’operazione corrisponde al valore più basso tra:

a)

il valore dell’esposizione risultante dall’attività sottostante;

b)

il valore complessivo delle esposizioni dell’ente verso l’attività sottostante risultante da tutte le sue esposizioni all’operazione.

2.   Per ciascuna esposizione dell’ente all’operazione, il valore della risultante esposizione all’attività sottostante è così calcolato:

a)

se le esposizioni di tutti gli investitori nell’operazione hanno pari rango, il valore della risultante esposizione all’attività sottostante è la quota proporzionale rappresentata dall’esposizione dell’ente all’operazione moltiplicata per il valore dell’esposizione costituita dall’attività sottostante;

b)

nei casi non contemplati alla lettera a), il valore della risultante esposizione all’attività sottostante è la quota proporzionale rappresentata dall’esposizione dell’ente all’operazione moltiplicata per il valore più basso tra:

i)

il valore dell’esposizione costituita dall’attività sottostante;

ii)

il totale tra il valore dell’esposizione dell’ente all’operazione e il valore di tutte le altre esposizioni all’operazione di pari rango.

3.   La quota proporzionale rappresentata dall’esposizione dell’ente all’operazione corrisponde al valore dell’esposizione dell’ente diviso per il totale tra il valore dell’esposizione dell’ente e il valore di tutte le altre esposizioni all’operazione di pari rango.

Articolo 6

Procedura di calcolo dell’incidenza delle esposizioni sottostanti sulle esposizioni complessive

1.   Per ciascuna esposizione al rischio di credito di cui è nota l’identità del debitore l’ente include il valore della sua esposizione all’attività sottostante nel calcolo dell’esposizione complessiva verso tale debitore quale singolo cliente o verso il gruppo di clienti connessi di cui il debitore fa parte.

2.   L’ente che ignora l’identità del debitore dell’esposizione sottostante al rischio di credito, o che non è in grado di confermare che l’esposizione sottostante non è un’esposizione al rischio di credito, assegna l’esposizione come segue:

a)

se il valore non supera lo 0,25 % del suo capitale ammissibile, l’esposizione è assegnata all’operazione come cliente distinto;

b)

se il valore è uguale o superiore allo 0,25 % del suo capitale ammissibile e l’ente è in grado di assicurare, tramite il mandato dell’operazione, che le relative esposizioni sottostanti non sono collegate a nessun’altra esposizione che ha in portafoglio, comprese le esposizioni sottostanti derivanti da altre operazioni, l’esposizione è assegnata all’operazione come cliente distinto;

c)

nei casi non contemplati alla lettera a) o b), l’esposizione è assegnata al cliente ignoto.

3.   L’ente che non è in grado di distinguere le esposizioni sottostanti dell’operazione assegna il valore complessivo delle sue esposizioni all’operazione come segue:

a)

se il valore complessivo non supera lo 0,25 % del suo capitale ammissibile, il valore complessivo dell’esposizione è assegnato all’operazione come cliente distinto;

b)

nei casi non contemplati alla lettera a), il valore complessivo dell’esposizione è assegnato al cliente ignoto.

4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’ente controlla dette operazioni periodicamente, a cadenza almeno mensile, per verificare se le esposizioni sottostanti abbiano subito variazioni nella composizione e nella percentuale relativa.

Articolo 7

Struttura dell’operazione come esposizione aggiuntiva

1.   Non costituisce fonte di esposizione aggiuntiva la struttura dell’operazione che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a)

la struttura legale e operativa dell’operazione è costruita in modo da impedire al gestore dell’operazione o al terzo di ridirigere i flussi di cassa da essa derivanti verso persone che, in base ai termini dell’operazione, non hanno diritto a riceverli;

b)

i termini dell’operazione non impongono all’emittente, né a chiunque altro, di corrispondere all’ente un pagamento che si aggiunge ai flussi di cassa derivanti dalle attività sottostanti o li anticipa.

2.   È considerata soddisfatta la condizione del paragrafo 1, lettera a), quando l’operazione ha una delle forme seguenti:

a)

OICVM di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

b)

organismo stabilito in un paese terzo che conduce attività analoghe a quelle di un OICVM ed è soggetto a vigilanza a norma di atti legislativi dell’Unione o della normativa di un paese terzo nel quale si applicano una legislazione e un sistema di vigilanza almeno equivalenti a quelli vigenti nell’Unione per gli OICVM.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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