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Document 32014R1146
Commission Regulation (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for anthraquinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadone, imazamox, methyl bromide, propanil and sulphuric acid in or on certain products Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1146/2014 della Commissione, del 23 ottobre 2014 , che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antrachinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox, bromuro di metile, propanil e acido solforico in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1146/2014 della Commissione, del 23 ottobre 2014 , che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antrachinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox, bromuro di metile, propanil e acido solforico in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 308 del 29.10.2014, p. 3–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 308/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1146/2014 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2014
che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antrachinone, benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox, bromuro di metile, propanil e acido solforico in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone e imazamox i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze benfluralin e propanil gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per le sostanze antrachinone, bromuro di metile e acido solforico non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tali sostanze non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. |
(2) |
Riguardo all'antrachinone, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento (2). La non iscrizione dell'antrachinone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari è prevista dalla decisione 2008/986/CE della Commissione (3). Considerando che l'uso dell'antrachinone non è più autorizzato nell'ambito dell'Unione e che non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Riguardo al benfluralin, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per lattuga, scarola, rucola, cicoria Witloof, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie, fagioli (secchi), piselli (secchi), semi di girasole, semi di colza, orzo in chicchi, frumento in chicchi e radici di cicoria. Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per aglio, pomodori, cetrioli, meloni e semi di arachide mancavano le informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
Riguardo al bentazone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per aglio, scalogni, erbe aromatiche, fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), semi di arachide, miglio, galli e galline (carne, grasso e fegato) e uova di volatili. Essa ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per patate, porri, infusioni di erbe (essiccate, foglie), suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni) e latte (di bovini, ovini e caprini), mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha inoltre concluso che, per quanto concerne gli LMR per cipollette, cetrioli, semi di papavero e semi di soia mancavano le informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(5) |
Riguardo al bromoxynil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per aglio, cipolle, scalogni, mais dolce, asparagi, porri e semi di lino, di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne l'LMR per il luppolo, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente a quello indicato dall'Autorità. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Riguardo al clorotalonil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (7). Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, pesche, uva da tavola e da vino, fragole, uva spina, banane, papaie, patate, carote, sedani-rapa, barbaforte o cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, rape, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, foglie di sedano, prezzemolo, fagioli (freschi con baccello), fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie (fresche), asparagi, sedano, porri, funghi coltivati, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), semi di arachide, orzo in chicchi, avena in chicchi, frumento in chicchi, segale in chicchi, luppolo, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni), galli e galline (carne, grasso e fegato), latte (di bovini, ovini e caprini) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(7) |
Riguardo al famoxadone, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (8). Essa ha raccomandato di ridurre l'LMR per l'avena in chicchi. L'Autorità ha raccomandato di mantenere invariati gli LMR esistenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per semi di colza, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni), galli e galline (carne, grasso e fegato), latte (di bovini, ovini e caprini) e uova di volatili, mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(8) |
Riguardo all'imazamox, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (9). Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), semi di girasole, semi di colza, semi di soia, granturco, riso, suini (carne, grasso, fegato e reni), bovini (carne, grasso, fegato e reni), ovini (carne, grasso, fegato e reni), caprini (carne, grasso, fegato e reni) e latte (di bovini, ovini e caprini), mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(9) |
Riguardo al bromuro di metile, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (10). La non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/753/CE della Commissione (11) e confermata dalla decisione 2011/120/UE della Commissione (12). Non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi. Per il bromuro di metile gli LMR di base non possono essere quantificati dai laboratori di controllo e non è quindi opportuno fissare LMR per tale sostanza. Il bromuro di metile è tuttavia naturalmente trasformato in ione bromuro, per il quale gli LMR quantificabili dai laboratori di controllo sono già stati stabiliti. |
(10) |
Riguardo al propanil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (13). La non iscrizione del propanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/769/CE della Commissione (14) e confermata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione (15). Considerando che l'uso del propanil non è più autorizzato nell'ambito dell'Unione e che non sono stati notificati usi autorizzati in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR fissati per il propanil nell'allegato III dovrebbero pertanto essere soppressi in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a). |
(11) |
Riguardo all'acido solforico, l'Autorità ha presentato un parere motivato in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (16). La non iscrizione dell'acido solforico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/937/CE della Commissione (17). Considerando la bassa tossicità dell'acido solforico, l'Autorità ha raccomandato di non fissare alcun LMR. È pertanto opportuno iscrivere l'acido solforico nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(13) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(15) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano il mantenimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(16) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(17) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 18 maggio 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica tuttavia a decorrere dal 18 maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for anthraquinone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di antrachinone esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(6):2761. [6 pagg.].
(3) Decisione 2008/986/CE della Commissione, del 15 dicembre 2008, concernente la non iscrizione dell'antrachinone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 48).
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for benfluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di benfluralin esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(6):3278. [33 pagg.].
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bentazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di bentazone esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(7):2822. [65 pagg.].
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bromoxynil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di bromoxynil esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(8):2861. [41 pagg.].
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorothalonil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di clorotalonil esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(10):2940. [87 pagg.].
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for famoxadone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di famoxadone esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(7):2835. [53 pagg.].
(9) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazamox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di imazamox esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(6):3282. [34 pagg.].
(10) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for methyl bromide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di bromuro di metile esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(7):3339. [29 pagg.].
(11) Decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 258 del 26.9.2008, pag. 68).
(12) Decisione 2011/120/UE della Commissione, del 21 febbraio 2011, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 47 del 22.2.2011, pag. 19).
(13) Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di propanil esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(6):3280. [22 pagg.].
(14) Decisione 2008/769/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del propanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 14).
(15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1078/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propanil conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 279 del 26.10.2011, pag. 1).
(16) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for sulphuric acid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di acido solforico esistenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2012;10(1):2556. [9 pagg.].
(17) Decisione 2008/937/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione dell'acido solforico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 88).
ALLEGATO
Gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
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2) |
Nell'allegato III, le colonne relative alle sostanze benfluralin, bentazone, bromoxynil, clorotalonil, famoxadone, imazamox e propanil sono soppresse. |
3) |
Nell'allegato IV, è aggiunta la voce «acido solforico» secondo l'ordine alfabetico. |
4) |
Nell'allegato V, sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze antrachinone e propanil: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone (libero e coniugato) e 8-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone (R).
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:
Bentazone — codici da 1010000 a 1070000, eccetto 1040000:
somma di bentazone, suoi sali e 6-idrossi bentazone (libero e coniugato), espressa come bentazone.
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e ai parametri BPA. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, agli studi sull'alimentazione e ai metodi di analisi relativi al grasso. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Bromoxynil e suoi sali, espresso come bromoxynil
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Clorotalonil (R)
(R)= La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:
Clorotalonil — codici da 1010000 a 1070000, eccetto 1040000:
2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-hydroxyptalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare sottolinea inoltre che non è stato preso in considerazione il metabolita 2,5,6-tricloro-4-idrossiftalonitrile (SDS-3701), dato che non sono disponibili per tutti i prodotti vegetali un metodo di applicazione convalidato, una serie completa di sperimentazioni sui residui, studi sulla stabilità all'immagazzinamento e dati sulla trasformazione dell'SDS-3701. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto di tali informazioni, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei suini e ai residui radioattivi totali (RRT) nel pollame. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Famoxadone (F)
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Somma di imazamox e suoi sali, espressa come imazamox
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo vegetale con l'imazamox che figura sull'etichetta dell'anello imidazolinonico. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016 o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 29 ottobre 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F)= Liposolubile
Benfluralin (F)
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Benfluralin (F)
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F)= Liposolubile
Antrachinone (F)
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Propanil
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codece 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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