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Document 32014R0906

    Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell’ 11 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico

    GU L 255 del 28.8.2014, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/906/oj

    28.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 255/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 906/2014 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 marzo 2014

    che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell’intervento pubblico

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 2 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, le misure d’intervento che regolano i mercati agricoli devono essere finanziate dall’Unione alle condizioni previste dalla normativa agricola settoriale. Per quanto riguarda le misure di intervento pubblico, l’importo che deve essere finanziato dall’Unione è determinato dai conti annuali stabiliti dagli organismi pagatori.

    (2)

    Le spese per le misure di intervento pubblico possono essere di varia natura. È quindi necessario precisare, per ogni categoria di operazioni, quali sono le spese ammesse a beneficiare del finanziamento dell’Unione e, in particolare, le condizioni di detto finanziamento. A tal fine, è opportuno fissare i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di calcolo. Occorre inoltre precisare in quali casi tali spese debbano essere prese in considerazione in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori oppure in base a importi forfettari stabiliti dalla Commissione.

    (3)

    Per permettere agli Stati membri la cui moneta non è l’euro di consolidare le loro spese in moneta nazionale e in euro in maniera armonizzata, è necessario prevedere le modalità di registrazione delle operazioni relative all’ammasso pubblico nei libri contabili e stabilire il tasso di cambio applicabile.

    (4)

    Il valore attribuito alle operazioni relative all’ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni stesse e dalla normativa agricola settoriale pertinente. È pertanto opportuno stabilire una norma generale secondo cui il valore degli acquisti e delle vendite è uguale alla somma dei pagamenti o degli incassi, eseguiti o da eseguire, relativi alle operazioni materiali e definire le regole specifiche o i casi particolari da prendere in considerazione.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sostituiscono le corrispondenti disposizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (2), che è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole applicabili al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), delle spese connesse alle misure di intervento relative all’ammasso pubblico.

    Articolo 2

    Misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico

    Le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono comprendere le operazioni di acquisto, di ammasso, di trasporto e di trasferimento di scorte, nonché le vendite e altri tipi di smaltimento dei prodotti agricoli alle condizioni previste dalla normativa agricola settoriale pertinente e dal presente regolamento.

    Articolo 3

    Finanziamento delle spese di intervento sostenute nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico

    1.   Nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico di cui all’articolo 2, il FEAGA finanzia a titolo di intervento, a meno che le spese corrispondenti non siano state fissate in altro modo dalla pertinente normativa agricola settoriale, le spese seguenti:

    a)

    le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato I;

    b)

    le spese per le operazioni materiali connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti (entrata all’ammasso pubblico, permanenza e uscita dei prodotti dall’ammasso pubblico), elencate all’allegato II, in base ad importi forfettari uniformi per l’Unione, calcolati secondo le modalità definite nell’allegato III;

    c)

    le spese per le operazioni materiali non necessariamente connesse all’acquisto, alla vendita o a qualsiasi altro tipo di cessione di prodotti, in base ad importi forfettari o non forfettari secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione nell’ambito della normativa agricola settoriale per i rispettivi prodotti e nell’allegato IV;

    d)

    le spese di trasporto, all’interno o all’esterno del territorio dello Stato membro, o le spese di esportazione, in base ad importi forfettari o non forfettari, da approvare secondo la procedura di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

    e)

    il deprezzamento dei prodotti agricoli in giacenza, secondo le modalità di calcolo definite nell’allegato V;

    f)

    le differenze (ricavi e perdite) tra il valore contabile e il prezzo di smercio dei prodotti o differenze risultanti da altri fattori.

    2.   Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, fatti salvi le norme e i fatti generatori specifici previsti negli allegati del presente regolamento o dalla normativa agricola, le spese di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, calcolate in base ad importi fissati in euro, e le spese o le entrate in moneta nazionale realizzate in virtù del presente regolamento, sono convertite in moneta nazionale o in euro, secondo i casi, in base all’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente all’esercizio contabile nel corso del quale le operazioni sono registrate nella contabilità dell’organismo pagatore.

    Ai fini del presente regolamento si intende per esercizio contabile il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

    Articolo 4

    Valore delle operazioni relative all’ammasso pubblico

    1.   Il valore degli acquisti e delle vendite è pari alla somma dei pagamenti e degli incassi, realizzati o da realizzare, per le operazioni materiali, salvo disposizione specifica prevista dal presente articolo e fatte salve le disposizioni previste:

    a)

    dall’allegato VI per i quantitativi mancanti;

    b)

    dall’allegato VII per i prodotti deteriorati o distrutti;

    c)

    dall’allegato VIII per i prodotti entrati in magazzino, di cui è stata rifiutata la presa in consegna.

    2.   Il valore degli acquisti è determinato per i quantitativi di prodotti che entrano in magazzino in base al prezzo di intervento, tenendo conto delle maggiorazioni, degli abbuoni, delle detrazioni, delle percentuali e dei coefficienti da applicare ai prezzi di intervento al momento dell’acquisto del prodotto, secondo i criteri stabiliti dalla normativa agricola settoriale.

    Tuttavia, per le situazioni e i casi definiti nell’allegato VI e nell’allegato VII, punto 2, lettere a) e c), non si prendono in considerazione le maggiorazioni, gli abbuoni, le detrazioni, le percentuali e i coefficienti.

    Il valore dei prodotti deteriorati o distrutti a causa di calamità naturali o di un magazzinaggio eccessivamente prolungato ai sensi dell’allegato VII, punto 2, del presente regolamento è determinato mediante un atto di esecuzione della Commissione. Tale atto è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    3.   Fatto salvo l’allegato V, il valore dei prodotti resi disponibili e finanziati per mezzo del Fondo di aiuti europei agli indigenti corrisponde al prezzo di intervento applicabile il 1o ottobre di ogni anno. Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore contabile dei prodotti di intervento è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di cambio applicabile il 1o ottobre di quell’anno.

    Qualora i prodotti d’intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero, mentre lo Stato membro destinatario lo contabilizza come entrata relativa al mese di uscita, al prezzo determinato conformemente al primo comma.

    4.   Le spese versate o riscosse all’atto dell’acquisto di prodotti per le operazioni materiali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in conformità alla normativa dell’Unione, sono contabilizzate tra le spese o le entrate relative a spese tecniche, distinguendole dal prezzo di acquisto.

    5.   Nei conti finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 907/2014, i quantitativi di prodotti che si trovano in giacenza alla fine dell’esercizio contabile e che devono essere riportati all’esercizio contabile successivo sono valutati al valore contabile medio (prezzo di riporto) determinato dal conto mensile dell’ultimo mese dell’esercizio contabile.

    6.   I quantitativi entrati in magazzino che non risultano soddisfare le condizioni per l’ammasso sono contabilizzati come una vendita, al momento dell’uscita dal magazzino, al prezzo al quale sono stati acquistati.

    Tuttavia, se al momento dell’uscita fisica di un prodotto sussistono i requisiti per l’applicazione dell’allegato VI, lettera b), la Commissione deve essere consultata prima dell’uscita della merce.

    7.   L’eventuale saldo creditore di un conto è detratto dalle spese dell’esercizio contabile in corso.

    8.   In caso di modifica degli importi forfettari, dei termini di pagamento, dei tassi di interesse o di altri elementi di calcolo, che intervenga dopo il primo giorno di un dato mese, i nuovi elementi si applicano a partire dalle operazioni materiali del mese successivo.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (2)  Regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (cfr. pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


    ALLEGATO I

    CALCOLO DEI TASSI DI RIMBORSO DELLE SPESE FINANZIARIE

    [Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)]

    I.   TASSI DI INTERESSE APPLICABILI

    1.

    Per il calcolo delle spese finanziarie che il FEAGA deve sostenere per le risorse mobilizzate dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti all’intervento, la Commissione fissa a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 un tasso di interesse uniforme per l’Unione all’inizio di ciascun esercizio contabile. Il tasso di interesse uniforme corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati in un periodo di riferimento di 6 mesi stabilito dalla Commissione, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.

    2.

    Per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto 1 entro il termine specificato nella richiesta. La comunicazione è effettuata mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

    In assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro nella forma ed entro il termine di cui al primo comma, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari a 0 %.

    Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all’ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione fissa tale tasso in base ai tassi di interesse di riferimento medi del periodo di riferimento di cui al primo comma, maggiorato di un punto percentuale. Questi tassi di interesse di riferimento sono:

    a)

    per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, l’Euro interbank borrowing offered rate a tre mesi (EURIBOR);

    b)

    per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, l’Interbank borrowing offered rate a 3 mesi (IBOR) applicabile in ciascuno Stato membro.

    Se non sono disponibili tutti i tassi di interesse di riferimento o i tassi EURIBOR di cui alla lettera a) per l’intero periodo di riferimento, si utilizzano i tassi disponibili per tale periodo.

    3.

    Per ciascuno Stato membro il tasso di interesse determinato in applicazione del disposto della lettera b) è confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del disposto della lettera a). Il tasso applicabile a ciascuno Stato membro è il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse.

    I tassi di interesse fissati dal regolamento di esecuzione della Commissione adottato sulla base dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per ciascun esercizio contabile sono arrotondati a un decimale.

    II.   CALCOLO DELLE SPESE FINANZIARIE

    1.

    Il calcolo delle spese finanziarie è suddiviso secondo i periodi di validità dei tassi di interesse fissati dalla Commissione conformemente alla sezione I.

    2.

    Le spese finanziarie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sono calcolate applicando il tasso di interesse dello Stato membro al valore medio della tonnellata di prodotto oggetto dell’intervento e moltiplicando il risultato così ottenuto per la scorta media dell’esercizio contabile.

    Il valore medio della tonnellata di prodotto è calcolato dividendo la somma dei valori dei prodotti in giacenza il primo giorno dell’esercizio contabile e di quelli acquistati nel corso di tale esercizio per la somma dei quantitativi di prodotti in giacenza il primo giorno dell’esercizio contabile e quelli acquistati nel corso dell’esercizio medesimo.

    La scorta media dell’esercizio contabile è calcolata dividendo la somma delle giacenze all’inizio di ogni mese e di quelle a fine mese per un numero pari a due volte il numero di mesi dell’esercizio contabile.

    3.

    Qualora per un prodotto venga fissato un coefficiente di deprezzamento conformemente all’allegato V, punto 1, il valore dei prodotti acquistati durante l’esercizio contabile è calcolato detraendo dal prezzo di acquisto all’intervento l’importo del deprezzamento risultante da tale coefficiente.

    4.

    Qualora per un prodotto venga fissato un secondo deprezzamento conformemente all’allegato V, punto 3, secondo comma, il calcolo della scorta media deve essere effettuato prima dell’applicazione di ogni deprezzamento di cui il valore medio tiene conto.

    5.

    Qualora la normativa che disciplina l’organizzazione comune dei mercati preveda che il pagamento del prodotto acquistato dall’organismo pagatore possa aver luogo soltanto dopo lo scadere di un termine minimo di un mese dalla data di presa in consegna, la scorta media calcolata è ridotta nei conti di una quantità che risulta dal seguente calcolo:

    Formula

    dove

    Q

    =

    quantitativi acquistati durante l’esercizio contabile,

    N

    =

    numero di mesi del termine minimo per il pagamento.

    Ai fini di tale calcolo, il termine minimo indicato nella normativa deve essere considerato come termine di pagamento. Un mese si considera costituito da trenta giorni. Ogni frazione di mese che superi i quindici giorni è considerata come un mese intero; ai fini di questo calcolo non viene presa in considerazione una frazione uguale o inferiore a quindici giorni.

    Qualora, dopo la riduzione di cui al primo comma, il calcolo della scorta media dia un risultato negativo alla fine dell’esercizio contabile, il saldo negativo è imputato alla scorta media calcolata per l’esercizio contabile successivo.

    III.   DISPOSIZIONI PARTICOLARI SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO PAGATORE

    1.

    Qualora per la vendita del prodotto da parte dell’organismo pagatore la normativa che disciplina l’organizzazione comune dei mercati, o i bandi di gara emanati per tali vendite, prevedano un eventuale termine di prelievo del prodotto dopo il pagamento da parte dell’acquirente, e qualora detto termine sia superiore a trenta giorni, le spese finanziarie, calcolate in base alle disposizioni della sezione II, sono ridotte, nei conti degli organismi pagatori, dell’importo risultante dal seguente calcolo:

    Formula

    dove

    V

    =

    importo pagato dall’acquirente,

    J

    =

    numero dei giorni che intercorrono tra il ricevimento del pagamento e il prelievo del prodotto, diminuito di 30 giorni,

    i

    =

    tasso di interesse applicabile per l’esercizio contabile.

    2.

    Per le vendite di prodotti agricoli da parte dell’organismo pagatore in applicazione di specifici regolamenti dell’Unione, qualora il termine effettivo del pagamento dopo il ritiro dei prodotti sia superiore a trenta giorni, gli organismi pagatori maggiorano nei conti le spese finanziarie calcolate secondo le disposizioni della sezione II di un importo risultante dalla seguente formula:

    Formula

    dove

    M

    =

    importo pagato dall’acquirente,

    D

    =

    numero dei giorni che intercorrono tra il ritiro del prodotto e il ricevimento del pagamento, diminuito di 30 giorni,

    i

    =

    tasso di interesse applicabile per l’esercizio contabile.

    3.

    Le spese finanziarie di cui ai punti 1 e 2 alla fine di ciascun esercizio contabile devono essere contabilizzate a titolo di tale esercizio contabile agricolo per il numero di giorni trascorsi fino a tale data e, per la parte residua, a titolo del nuovo esercizio contabile.

    ALLEGATO II

    OPERAZIONI MATERIALI COPERTE DAGLI IMPORTI FORFETTARI

    [Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)]

    Settore dei cereali e del riso

    I.   PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

    a)

    Movimenti fisici dei cereali dal mezzo di trasporto all’arrivo alla cella di magazzinaggio (silo o camera del deposito) — primo trasbordo;

    b)

    pesatura;

    c)

    prelievo di campioni/analisi/constatazione della qualità.

    II.   MAGAZZINAGGIO

    a)

    Affitto dei locali al prezzo contrattuale;

    b)

    spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

    c)

    spese delle misure di lotta contro i parassiti che garantiscono la qualità iniziale del prodotto in magazzino [quando non sono comprese nella lettera a)];

    d)

    inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)];

    e)

    eventuali spese di ventilazione [quando non sono comprese nella lettera a)].

    III.   USCITA DAL MAGAZZINO

    a)

    Pesatura dei cereali;

    b)

    prelievo di campioni/analisi (se a carico dell’intervento);

    c)

    uscita fisica dal deposito e carico dei cereali sul primo mezzo di trasporto.

    Settore delle carni bovine

    I.   PRESA IN CONSEGNA, DISOSSAMENTO ED ENTRATA IN MAGAZZINO (CARNI DISOSSATE)

    a)

    Controllo qualitativo delle carni non disossate;

    b)

    pesatura delle carni non disossate;

    c)

    movimentazione;

    d)

    costo del contratto di disossamento, comprendente:

    i)

    refrigerazione iniziale;

    ii)

    trasporto dal luogo di ammasso al laboratorio di sezionamento (tranne nel caso in cui il venditore consegni la merce al laboratorio medesimo);

    iii)

    disossamento, rifilatura, pesatura, imballaggio e congelamento rapido;

    iv)

    magazzinaggio provvisorio dei tagli; carico, trasporto e ricollocazione nel magazzino frigorifero del luogo di ammasso;

    v)

    spese per materiali d’imballaggio: sacchi di polietilene, scatoloni, involucri di cotone («stockinettes»);

    vi)

    valore delle ossa, dei pezzi di grasso e degli altri scarti di rifilatura che vengono lasciati al laboratorio di sezionamento (entrate da detrarre dalle spese).

    II.   MAGAZZINAGGIO

    a)

    Affitto dei locali al prezzo contrattuale;

    b)

    spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

    c)

    regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

    d)

    inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

    III.   USCITA DAL MAGAZZINO

    a)

    Pesatura;

    b)

    controllo della qualità (se a carico dell’intervento);

    c)

    movimenti delle carni bovine dal deposito frigorifero alla rampa del deposito in cui vengono immagazzinate.

    Burro

    I.   PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

    a)

    Movimenti fisici del burro dal mezzo di trasporto all’arrivo alla cella di conservazione;

    b)

    pesatura, identificazione dei colli;

    c)

    prelievo di campioni/controllo della qualità;

    d)

    immissione nel magazzino frigorifero e congelamento;

    e)

    secondo prelievo di campioni/controllo qualitativo alla fine del periodo probatorio.

    II.   MAGAZZINAGGIO

    a)

    Affitto dei locali al prezzo contrattuale;

    b)

    spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

    c)

    regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

    d)

    inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

    III.   USCITA DAL MAGAZZINO

    a)

    Pesatura, identificazione dei colli;

    b)

    movimenti del burro dalla cella frigorifera alla rampa del deposito se il mezzo di trasporto è un container, oppure compreso il carico presso la rampa del deposito se il mezzo di trasporto è un automezzo o un carro ferroviario.

    IV.   ETICHETTATURA O MARCATURA SPECIFICA

    Se l’etichettatura è obbligatoria in base alla normativa dell’Unione relativa allo smercio dei prodotti.

    Latte scremato in polvere

    I.   PRESA IN CONSEGNA ED ENTRATA IN MAGAZZINO

    a)

    Movimento del latte scremato in polvere dal mezzo di trasporto, all’arrivo, fino al locale di magazzinaggio;

    b)

    pesatura;

    c)

    prelievo di campioni/controllo della qualità;

    d)

    controllo della marcatura e dell’imballaggio.

    II.   MAGAZZINAGGIO

    a)

    Affitto dei locali al prezzo contrattuale;

    b)

    spese di assicurazione [quando non sono comprese nella lettera a)];

    c)

    regolazione della temperatura [quando non è compresa nella lettera a)];

    d)

    inventario annuo [quando non è compreso nella lettera a)].

    III.   USCITA DAL MAGAZZINO

    a)

    Pesatura;

    b)

    prelievo di campioni/analisi della merce (se a carico dell’intervento);

    c)

    movimento del latte scremato in polvere fino alla rampa del deposito e carico (escluso lo stivaggio) sul mezzo di trasporto, se questo è un automezzo o un carro ferroviario — movimento del latte scremato in polvere fino alla rampa del deposito se si tratta di un altro mezzo di trasporto, in particolare di un container.

    IV.   ETICHETTATURA O MARCATURA SPECIFICA

    Se l’etichettatura è obbligatoria in base alla normativa dell’Unione relativa allo smercio dei prodotti.


    ALLEGATO III

    IMPORTI FORFETTARI PER L’UNIONE

    [Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)]

    I.   IMPORTI FORFETTARI APPLICABILI

    1.

    Gli importi forfettari da applicare in tutta l’Unione sono stabiliti, per prodotto, sulla base dei costi più bassi rilevati durante un periodo di riferimento che inizia il 1o ottobre dell’anno n e che termina il 30 aprile dell’anno successivo.

    2.

    Per «costi rilevati» si intendono i costi per le operazioni materiali di cui all’allegato II effettuate nel periodo di riferimento e rilevati sulla base di una fatturazione individuale di dette operazioni o di un contratto firmato a esse relativo. Se, per un dato prodotto, esiste una giacenza nel periodo di riferimento ma non si sono registrate né entrate né uscite, possono essere utilizzati anche i riferimenti dei costi riportati nel contratto di ammasso per tale prodotto.

    I costi connessi alla presa in consegna e all’entrata in magazzino (I) e all’uscita dal magazzino (III) sono dichiarati per tonnellata di prodotto per ogni singola operazione (a, b, c, …) quale definita all’allegato II. I costi di magazzinaggio (II) sono dichiarati per mese per ogni tonnellata immagazzinata per ogni singola operazione (a, b, c, …) quale definita all’allegato II.

    3.

    Entro il 10 maggio gli Stati membri comunicano alla Commissione i costi di cui al precedente punto 2 relativi alle operazioni di cui all’allegato II sostenuti durante il periodo di riferimento. Gli importi forfettari di cui al punto 1 sono stabiliti in euro sulla base della media ponderata di tali costi rilevati nel periodo di riferimento in almeno quattro degli Stati membri aventi i costi più bassi per una data operazione materiale, purché corrispondano ad almeno il 33 % della scorta media totale del prodotto in questione nel periodo di riferimento. Altrimenti vengono inclusi nella ponderazione i costi di altri Stati membri, fino a raggiungere il 33 % dei quantitativi immagazzinati.

    4.

    Se per un determinato prodotto il numero degli Stati membri che effettuano l’ammasso pubblico è inferiore a quattro, gli importi forfettari per questo prodotto sono determinati sulla base dei costi rilevati in detti Stati membri. Tuttavia, l’importo forfettario finale per tale prodotto non può differire di oltre il 2 % dall’importo fissato per l’anno precedente.

    5.

    Se per un prodotto in giacenza i costi dichiarati da uno Stato membro, considerati per il calcolo di cui ai punti 3 e 4, superano di due volte la media aritmetica dei costi dichiarati dagli altri Stati membri ai fini di questo calcolo, i costi di detto Stato membro sono allineati a tale media aritmetica.

    6.

    I costi considerati ai fini del calcolo di cui ai punti 3 e 4 sono ponderati in funzione dei quantitativi immagazzinati dagli Stati membri inclusi nel calcolo.

    7.

    Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro i costi dichiarati sono convertiti in euro sulla base del tasso medio delle rispettive valute nel periodo di riferimento di cui al punto 1.

    II.   DISPOSIZIONI PARTICOLARI

    1.

    I costi forfettari di uscita dal magazzino possono essere maggiorati di un importo calcolato dalla Commissione conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che lo Stato membro dichiari, per tutta la durata dell’esercizio contabile e per tutte le scorte di un dato prodotto, di rinunciare all’applicazione dei limiti di tolleranza corrispondenti, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e fornisca garanzie sulla quantità.

    Tale dichiarazione è indirizzata alla Commissione, cui deve pervenire anteriormente al ricevimento della prima dichiarazione mensile delle spese dell’esercizio contabile considerato o, se il prodotto in questione non è in giacenza all’intervento all’inizio dell’esercizio contabile, al più tardi entro il mese successivo alla prima entrata di tale prodotto tra le scorte di intervento.

    La maggiorazione prevista al primo comma è calcolata moltiplicando la soglia di riferimento del prodotto considerato, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per il limite di tolleranza previsto per tale prodotto all’allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

    2.

    Per tutti i prodotti in giacenza, ad eccezione delle carni bovine, in assenza di movimenti fisici dei quantitativi interessati gli importi forfettari fissati per le spese di entrata e di uscita dai magazzini sono ridotti dei seguenti coefficienti.

    Prodotto

    Entrata in magazzino

    Uscita dal magazzino

    Cereali

    36,50  %

    22,80  %

    Riso

    17,50  %

    20,30  %

    Burro

    25,90  %

    22,20  %

    Latte scremato in polvere

    21,00  %

    35,10  %

    3.

    La Commissione può mantenere gli importi forfettari fissati precedentemente per un prodotto, se durante l’esercizio contabile in corso non c’è stato o non ci sarà ammasso pubblico.

    ALLEGATO IV

    ELEMENTI SPECIFICI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LE SPESE E LE ENTRATE RELATIVE ALLE CARNI BOVINE

    [Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)]

    Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato VI e dell’allegato VII, punto 2, lettere a) e c), il prezzo di base da usare per le carni bovine disossate è la soglia di riferimento, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui si applica il coefficiente di 1,47.


    ALLEGATO V

    DEPREZZAMENTO DEI PRODOTTI IN GIACENZA

    [Articolo 3, paragrafo 1, lettera e)]

    1.

    Se, per un dato prodotto, i prezzi di vendita prevedibili all’intervento pubblico sono inferiori al prezzo di acquisto di tale prodotto, al momento dell’acquisto si applica una percentuale di deprezzamento detta «coefficiente k» che viene fissata per ogni prodotto all’inizio di ogni esercizio contabile a norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    2.

    La percentuale di deprezzamento corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo prevedibile di smercio del prodotto in questione.

    3.

    La Commissione può limitare il deprezzamento al momento dell’acquisto a una frazione di percentuale calcolata conformemente al punto 2. Tale frazione non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento deciso conformemente alle disposizioni del punto 1.

    In questi casi la Commissione procede a un secondo deprezzamento alla fine di ciascun esercizio contabile, conformemente al metodo di cui al punto 5.

    4.

    Nel caso dei deprezzamenti di cui al punto 3, secondo comma, la Commissione fissa importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro entro l’inizio dell’esercizio contabile successivo.

    A tal fine il prezzo di vendita prevedibile dei prodotti in giacenza è confrontato al valore di riporto stimato per prodotto e per Stato membro. Le differenze tra i valori di riporto stimati e i prezzi di vendita prevedibili moltiplicati per i quantitativi in giacenza stimati a fine esercizio contabile forniscono gli importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro.

    5.

    La stima dei quantitativi in ammasso pubblico e i valori di riporto per prodotto e per Stato membro è basata su una comunicazione degli Stati membri inviata alla Commissione al più tardi il 7 settembre dell’anno n + 1, e relativa ai prodotti in giacenza al 30 settembre dello stesso anno, con le seguenti indicazioni:

    i quantitativi acquistati nel corso di un periodo compreso tra il 1o ottobre dell’anno n e il 31 agosto dell’anno n + 1,

    i quantitativi in giacenza al 31 agosto dell’anno n + 1,

    il valore in euro dei prodotti in giacenza al 31 agosto dell’anno n + 1,

    le previsioni dei quantitativi in giacenza al 30 settembre dell’anno n + 1,

    le stime dei quantitativi acquistati tra il 1o e il 30 settembre dell’anno n + 1,

    il valore stimato in euro degli acquisti effettuati tra il 1o e il 30 settembre dell’anno n + 1.

    6.

    I valori nelle valute nazionali, comunicati dagli Stati membri la cui moneta non è l’euro, ai fini del calcolo del deprezzamento di fine esercizio contabile sono convertiti in euro utilizzando i tassi applicabili al momento del calcolo degli importi globali del deprezzamento di fine esercizio contabile.

    7.

    La Commissione comunica gli importi globali del deprezzamento per prodotto a ciascuno Stato membro interessato per consentirgli di inserirli nell’ultima dichiarazione mensile delle spese al FEAGA per l’esercizio contabile in questione.

    ALLEGATO VI

    VALORE DEI QUANTITATIVI MANCANTI

    [Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)]

    Fatte salve le disposizioni particolari dell’allegato IV, il valore dei quantitativi mancanti è calcolato alle condizioni seguenti:

    a)

    quando sono superati i limiti di tolleranza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, relativi al magazzinaggio o alla trasformazione dei prodotti o quando sono accertati quantitativi mancanti a seguito di furto o di altre cause identificabili, il valore dei quantitativi mancanti è calcolato moltiplicando tali quantitativi per la soglia di riferimento, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicabile a ciascun prodotto per la qualità tipo il primo giorno dell’esercizio contabile in cui i limiti di tolleranza sono superati o in cui i quantitativi mancanti sono accertati, maggiorato del 5 %;

    b)

    se il giorno in cui sono accertati i quantitativi mancanti il prezzo medio di mercato per la qualità tipo nello Stato membro di magazzinaggio è superiore al 105 % della soglia di riferimento di base, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i titolari del contratto rimborsano agli organismi di intervento il prezzo di mercato accertato dallo Stato membro, maggiorato del 5 %.

    Il prezzo medio di mercato è determinato dallo Stato membro sulla base di informazioni che esso comunica regolarmente alla Commissione.

    Le differenze fra gli importi incassati applicando il prezzo di mercato e gli importi contabilizzati al FEAGA applicando la soglia di riferimento, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono essere accreditate al FEAGA, alla fine dell’esercizio contabile, tra gli altri elementi di credito;

    c)

    quando sono accertati quantitativi mancanti a seguito del trasferimento o al trasporto dei prodotti da un luogo di ammasso o da un luogo di magazzinaggio, designato dall’organismo pagatore, verso un altro luogo e la normativa unionale settoriale non stabilisce un valore specifico, il valore di tali quantitativi mancanti è determinato conformemente alla lettera a).


    ALLEGATO VII

    VALORE DEI QUANTITATIVI DETERIORATI O DISTRUTTI

    [Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)]

    1.

    Fatte salve disposizioni particolari della normativa unionale, un prodotto è considerato deteriorato se non presenta più le condizioni di qualità applicabili al momento dell’acquisto.

    2.

    Il valore dei quantitativi di prodotti deteriorati o distrutti è calcolato, secondo la natura delle cause, alle condizioni seguenti:

    a)

    in caso di sinistri, fatte salve le disposizioni particolari di cui all’allegato IV, il valore dei prodotti è calcolato moltiplicando i quantitativi in questione per la soglia di intervento di base, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in vigore per la qualità tipo, il primo giorno dell’esercizio contabile in corso, ridotto del 5 %;

    b)

    in caso di calamità naturali, il valore dei quantitativi è determinato da un atto di esecuzione della Commissione, adottato a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma;

    c)

    in caso di cattive condizioni di conservazione, in particolare a causa dell’inadeguatezza delle condizioni di magazzinaggio, il valore del prodotto è contabilizzato conformemente all’allegato VI, lettere a) e b);

    d)

    in caso di magazzinaggio eccessivamente prolungato, il valore di contabilizzazione del prodotto è determinato al momento della messa in vendita dello stesso da un atto di esecuzione della Commissione, adottato a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma.

    La decisione di vendita è adottata in base alla normativa settoriale applicabile al prodotto considerato. Le entrate derivanti dalla vendita sono contabilizzate a titolo del mese di uscita del prodotto.


    ALLEGATO VIII

    REGOLE CONTABILI APPLICABILI AI PRODOTTI ENTRATI IN MAGAZZINO DI CUI È STATA RIFIUTATA LA PRESA IN CONSEGNA

    [Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)]

    1.

    Fatte salve disposizioni particolari della normativa unionale, le spese di entrata, di uscita, di magazzinaggio e finanziarie, già contabilizzate a titolo di ciascuno dei quantitativi rifiutati, sono detratte e contabilizzate separatamente alle condizioni seguenti:

    a)

    le spese di entrata e di uscita da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per i rispettivi importi forfettari in vigore nel mese di uscita;

    b)

    le spese di magazzinaggio da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per il numero di mesi trascorsi tra l’entrata e l’uscita e per l’importo forfettario in vigore nel mese di uscita;

    c)

    le spese finanziarie da detrarre sono calcolate moltiplicando i quantitativi rifiutati per il numero di mesi trascorsi tra l’entrata e l’uscita, previa detrazione del numero di mesi del ritardo di pagamento applicabile al momento dell’entrata, per il tasso di finanziamento in vigore il mese di uscita diviso per dodici e per il valore contabile medio di riporto in vigore all’inizio dell’esercizio contabile o per il valore contabile medio del primo mese di dichiarazione nel caso in cui non esista valore contabile medio di riporto.

    2.

    I costi previsti al punto 1 sono contabilizzati a titolo delle operazioni materiali del mese di uscita.

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