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Document 32014R0893

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 893/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014 , relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonnare immatricolate in Italia, Portogallo e Spagna

    GU L 244 del 19.8.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/893/oj

    19.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 244/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 893/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 14 agosto 2014

    relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonnare immatricolate in Italia, Portogallo e Spagna

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (2), fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2014 da parte dei pescherecci e delle tonnare dell'Unione europea nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (3), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri e per le tonnare, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione almeno il contingente assegnato alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.

    (3)

    La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi, nel rispetto del principio precauzionale.

    (4)

    In conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l'Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

    (5)

    Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che le possibilità di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonnare immatricolate in Italia, Portogallo e Spagna, sono esaurite.

    (6)

    In data 7 luglio l'Italia ha informato la Commissione di aver imposto, a decorrere dalle ore 15:00 del 29 giugno 2014, un fermo alle attività di pesca delle sue tre tonnare dedite nel 2014 alla pesca del tonno rosso.

    (7)

    In data 16 luglio il Portogallo ha informato la Commissione di aver imposto, a decorrere dalle ore 00:00 del 15 luglio 2014, un fermo alle attività di pesca delle sue tre tonnare dedite nel 2014 alla pesca del tonno rosso.

    (8)

    In data 10, 18 e 20 giugno la Spagna ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca alle sue quattro tonnare dedite nel 2014 alla pesca del tonno rosso: con effetto a decorrere dal 10 giugno per due tonnare, dal 19 giugno per una tonnara e dal 20 giugno per la tonnara rimanente; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a partire dalle ore 00:00 del 20 giugno 2014.

    (9)

    Ferme restando le azioni da parte dell'Italia, del Portogallo e della Spagna di cui sopra, è necessario che la Commissione confermi il divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Italia, con effetto dal 29 giugno alle ore 15:00, di tonnare immatricolate in Portogallo, con effetto dal 15 luglio alle ore 00:00 e di tonnare immatricolate in Spagna, con effetto al più tardi a partire dal 20 giugno 2014 alle ore 00:00,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Italia è vietata dal 29 giugno 2014 alle ore 15:00.

    Il tonno rosso catturato a partire da tale data dalle suddette tonnare non può essere conservato a bordo, messo in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasferito, prelevato o sbarcato.

    Articolo 2

    La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, a est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Portogallo è vietata dal 15 luglio 2014 alle ore 00:00.

    Il tonno rosso catturato a partire da tale data dalle suddette tonnare non può essere conservato a bordo, messo in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasferito, prelevato o sbarcato.

    Articolo 3

    La pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonnare immatricolate in Spagna è vietata, al più tardi, a partire dalle ore 00:00 del 20 giugno 2014.

    Il tonno rosso catturato a partire da tale data dalle suddette tonnare non può essere conservato a bordo, messo in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasferito, prelevato o sbarcato.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2014

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Michel BARNIER

    Vicepresidente


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1.

    (3)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.


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