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Document 32014R0880

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 880/2014 della Commissione, del 12 agosto 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 240 del 13.8.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/880/oj

    13.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 240/22


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 880/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 12 agosto 2014

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo13, paragrafo 2, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) è stata inserita nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/113/CE della Commissione (3), in conformità alla procedura prevista dall'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

    (2)

    Il 4 aprile 2012 (6) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), in conformità dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. L'Autorità ha trasmesso il suo parere sulla sostanza Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) al notificante. La Commissione ha invitato quest'ultimo a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame. Tale progetto e il parere dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione. Il progetto di rapporto di riesame è stato completato nell'ambito del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi l'11 luglio 2014, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per la sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus (CpGV).

    (3)

    Si conferma che la sostanza attiva Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) è da considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (4)

    In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, in particolare gli orientamenti recentemente pubblicati sui limiti dei contaminanti microbici per i prodotti fitosanitari microbici (7), è necessario modificare le condizioni di approvazione, in particolare il grado minimo di purezza della sostanza attiva e la natura e il tenore massimo di talune impurità.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella colonna «Purezza» della riga 198 Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), la dicitura «Microrganismi contaminanti (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g» è sostituita dalla seguente: «Concentrazione minima: 1 × 1013 OB/l (corpi di occlusione/l) e microorganismi contaminanti (Bacillus cereus) nel prodotto formulato < 1 × 107 CFU/g».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

    (3)  Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 6).

    (4)  Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

    (6)  EFSA Journal (2012); 10(4):2655. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

    (7)  Working Document on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products (Documento di lavoro sui limiti dei contaminanti microbici per i prodotti antiparassitari microbici (SANCO/12116/2012 Rev. 0, settembre 2012).


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