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Document 32014R0811

    Regolamento (UE) n. 811/2014 del Consiglio, del 25 luglio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

    GU L 221 del 25.7.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/811/oj

    25.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 221/11


    REGOLAMENTO (UE) N. 811/2014 DEL CONSIGLIO

    del 25 luglio 2014

    che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/145/PESC e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche responsabili di azioni o politiche — o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche — che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati, delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento.

    (2)

    Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha convenuto di estendere le misure restrittive per includere individui o entità che forniscono attivamente un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi.

    (3)

    Il 25 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/499/PESC (3), che modifica la decisione 2014/145/PESC e prevede criteri modificati di inserimento nell'elenco per includere le persone fisiche o giuridiche che forniscono attivamente un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi.

    (4)

    Tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014.

    (6)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è sostituito dal seguente:

    «1.   L'allegato I comprende:

    a)

    le persone fisiche responsabili di azioni o politiche — o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche — che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi ad esse associati;

    b)

    le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;

    c)

    le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, o

    d)

    le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono attivamente un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea e di Sebastopoli o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. GOZI


    (1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

    (2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

    (3)  Decisione 2014/499/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale).


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