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Document 32014R0775

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

    GU L 210 del 17.7.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. impl. da 32019R0125

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/775/oj

    17.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 210/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 775/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 16 luglio 2014

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1236/2005 impone un divieto sulle esportazioni di merci che in pratica possono essere utilizzate solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e sottopone ad autorizzazione le esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate a tali scopi. Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il rispetto e la tutela della dignità umana, il diritto alla vita e la proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti.

    (2)

    Gli elenchi delle merci sottoposte ad autorizzazione e a divieto sono stati riesaminati in consultazione con un gruppo di esperti.

    (3)

    È generalmente accettato che le manette normali possano essere utilizzate come strumenti di contenzione nell'applicazione della legge e che rientrino nella dotazione ordinaria delle autorità incaricate dell'applicazione della legge. Le regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti vietano l'impiego di catene e ceppi quali strumenti di contenzione e stabiliscono che le manette e gli altri strumenti di contenzione non devono mai essere usati a scopo punitivo. L'impiego di strumenti di contenzione diversi dalle catene e dai ceppi è consentito soltanto per determinati scopi specifici, in particolare per impedire l'evasione del detenuto durante la traduzione oppure per porre il detenuto in condizione di non nuocere a sé o ad altri.

    (4)

    Le manette serradita e serrapollici e i collari di contenzione sono considerati inammissibili all'impiego nell'applicazione della legge, mentre l'uso di congegni per il ritegno degli arti inferiori non è considerato in genere ammissibile. Se di tipo chiodato, le manette serradita e serrapollici, le viti schiacciapollici e schiacciadita, le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori presentano maggiori probabilità di provocare, date le loro caratteristiche, dolori o sofferenze forti rispetto a strumenti analoghi di altro tipo.

    (5)

    La probabilità di provocare dolori o sofferenze forti è maggiore se è usata una combinazione di congegni meccanici di contenzione, ad esempio se le manette e le cavigliere sono collegate tra loro dietro la schiena. Tali tecniche di contenzione comportano spesso un rischio di asfissia, soprattutto se impiegano collari.

    (6)

    È pertanto necessario vietare il commercio di manette serradita e serrapollici, di viti schiacciapollici e schiacciadita, di combinazioni di cavigliere e barre e di pesi per il ritegno degli arti inferiori. Poiché l'impiego di anelli e manette di altro tipo, diverse dalle manette normali, può essere giustificato in casi eccezionali, le esportazioni di tali strumenti dovrebbero essere sottoposte ad autorizzazione.

    (7)

    È altresì opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di bracciali o anelli singoli, quali collari di contenzione o anelli di ritegno degli arti inferiori.

    (8)

    La definizione di manette normali dovrebbe offrire maggiore chiarezza quanto alla gamma di manette le cui esportazioni non sono sottoposte ad autorizzazione, precisando le dimensioni dei singoli bracciali.

    (9)

    L'impiego di congegni di contenzione meccanici, quali manette, per legare il detenuto ad un oggetto fisso conficcato nel pavimento, nella parete o nel soffitto non è una tecnica di contenzione accettabile. Occorre pertanto vietare il commercio delle manette destinate a tale scopo.

    (10)

    Al pari delle combinazioni di congegni di contenzione meccanici, anche i dispositivi di contenzione multipunto presentano maggiori probabilità di provocare dolori o sofferenze forti rispetto, per esempio, alle manette normali. Le sedie, i tavoli e i letti di contenzione limitano i movimenti del detenuto molto più dell'applicazione simultanea di, ad esempio, manette e cavigliere. L'applicazione di tale tecnica di contenzione per periodi prolungati ne acuisce il rischio intrinseco di tortura o trattamento inumano. Occorre pertanto vietare il commercio di sedie, tavoli e letti di contenzione.

    (11)

    È opportuno esentare dal divieto le sedie, i tavoli e i letti muniti unicamente di cinghie o cinture, perché il loro impiego per un breve periodo di tempo può essere giustificato in determinate situazioni, ad esempio per porre il paziente agitato in condizione di non nuocere a sé o ad altri. L'applicazione al paziente di cinghie, cinture o altri congegni di contenzione non ha tuttavia alcuna giustificazione terapeutica o medica.

    (12)

    I letti gabbia e i letti retati non sono mezzi adeguati di contenzione di pazienti o di detenuti. Ne deve quindi essere vietato il commercio.

    (13)

    Per mettere il personale ed altri al riparo dagli sputi, si obbligano talvolta i detenuti a indossare la cosiddetta «maschera antisputo». Coprendo la bocca e spesso anche il naso, tale maschera comporta un rischio intrinseco di asfissia. Se combinata con congegni di contenzione, quali le manette, presenta altresì il rischio di provocare lesioni al collo. È pertanto opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di maschere antisputo.

    (14)

    È generalmente accettato che i manganelli e gli sfollagente rientrino nella dotazione ordinaria delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e che gli scudi siano strumenti ordinari di difesa. Vige già il divieto di commercio dei cosiddetti «manganelli chiodati», perché presentano maggiori probabilità di provocare dolori o sofferenze forti rispetto ai manganelli ordinari. Applicando la stessa logica occorre vietare il commercio di scudi chiodati.

    (15)

    Le punizioni corporali come la flagellazione costituiscono un atto di tortura o altra pena crudele, inumana o degradante. I flagelli e le altre fruste a code multiple sono destinati alla punizione degli esseri umani mediante flagellazione e non hanno alcun impiego legittimo, così come non lo hanno le fruste a coda singola munita di chiodi, spine o oggetti analoghi, in cui è insito il rischio di provocare dolori o sofferenze forti. È pertanto necessario vietare il commercio di tali fruste. Non si dovrebbe invece vietare il commercio delle fruste a coda singola liscia, che agli impieghi non legittimi affiancano impieghi legittimi.

    (16)

    Quanto alle armi e ai dispositivi a scarica elettrica, di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005, voci 2.1 dell'allegato II e 2.1 dell'allegato III, è opportuno sopprimere la condizione della scarica a 10 000 volt, affinché il divieto di commercio e l'obbligo di sottoporre ad autorizzazione le esportazioni non possano essere elusi con armi e dispositivi che, pur avendo una tensione a vuoto lievemente inferiore a tale limite, sono comunque in grado di somministrare scariche elettriche.

    (17)

    È parimenti indispensabile estendere l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione oltre alle armi portatili, che già vi rientrano, includendovi le armi a scarica elettrica fisse o montabili capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone. Spesso tali armi sono presentate come non letali, ma comportano perlomeno lo stesso rischio delle armi a scarica elettrica portatili di provocare dolori o sofferenze forti.

    (18)

    Riguardo alle armi e ai dispositivi portatili di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti, è opportuno estendere l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione includendovi le armi e i dispositivi di diffusione di sostanze chimiche irritanti qualificabili come agenti chimici antisommossa.

    (19)

    Dato che sono in commercio dispositivi fissi di diffusione di sostanze chimiche irritanti destinati all'uso all'interno degli edifici e che l'impiego di tali sostanze in ambiente chiuso comporta il rischio di provocare dolori o sofferenze forti che non si pone nel tradizionale uso all'aperto, è opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di tali dispositivi.

    (20)

    Si dovrebbero sottoporre ad autorizzazione anche le esportazioni di materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti capace di coprire un'area estesa, laddove tale materiale non vi sia già sottoposto in virtù della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (3). Spesso tale materiale è presentato come tecnologia non letale, ma comporta perlomeno lo stesso rischio delle armi e dei dispositivi portatili di provocare dolori o sofferenze forti. Sebbene l'acqua non sia un agente chimico inabilitante o irritante, i cannoni ad acqua possono essere impiegati per diffondere agenti di quel tipo in forma liquida; le loro esportazioni dovrebbero quindi essere sottoposte ad autorizzazione.

    (21)

    È opportuno integrare l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per l'oleoresina di capsicum (OC) e per il vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) con l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per talune miscele contenenti tali sostanze somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti o utilizzabili per la fabbricazione di tali agenti. È opportuno precisare che, se del caso, i riferimenti agli agenti chimici inabilitanti o irritanti comprendono l'oleoresina di capsicum e le miscele d'interesse che la contengono.

    (22)

    È opportuno sostituire con altro codice il codice dell'oleoresina di capsicum della nomenclatura combinata e aggiungere una serie di codici agli elenchi di merci di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1236/2005.

    (23)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del regime comune applicabile alle esportazioni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:

    1)

    l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

    2)

    l'allegato III è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1.

    (3)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO II

    Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4

    Nota introduttiva

    I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).

    Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

    Note

    1.

    Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica.

    2.

    Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

    NB:

    Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

    Codice NC

    Descrizione

     

    1.

    Merci destinate all'esecuzione di esseri umani

    ex 4421 90 97

    ex 8208 90 00

    1.1.

    Forche e ghigliottine

    ex 8543 70 90

    ex 9401 79 00

    ex 9401 80 00

    ex 9402 10 00

    1.2.

    Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani

    ex 9406 00 38

    ex 9406 00 80

    1.3.

    Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di un gas o di una sostanza letale

    ex 8413 81 00

    ex 9018 90 50

    ex 9018 90 60

    ex 9018 90 84

    1.4.

    Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale

     

    2.

    Merci inidonee all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani

    ex 8543 70 90

    2.1.

    Dispositivi a scarica elettrica concepiti per essere indossati da persone sottoposte a contenzione, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche

    ex 7326 90 98

    ex 7616 99 90

    ex 8301 50 00

    ex 3926 90 97

    ex 4203 30 00

    ex 4203 40 00

    ex 4205 00 90

    2.2.

    Manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici e schiacciadita

    Nota

    Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate.

    ex 7326 90 98

    ex 7616 99 90

    ex 8301 50 00

    ex 3926 90 97

    ex 4203 30 00

    ex 4203 40 00

    ex 4205 00 90

    ex 6217 10 00

    ex 6307 90 98

    2.3.

    Combinazioni di cavigliere e barre, pesi per il ritegno degli arti inferiori e sistemi di catene muniti di combinazioni di cavigliere e barre o di pesi per il ritegno degli arti inferiori

    Note

    1.

    Le combinazioni di cavigliere e barre sono anelli o ganasce alla caviglia muniti di meccanismo di chiusura e collegati a una barra rigida generalmente metallica.

    2.

    Questa voce comprende le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori che una catena collega alle manette normali.

    ex 7326 90 98

    ex 7616 99 90

    ex 8301 50 00

    ex 3926 90 97

    ex 4203 30 00

    ex 4203 40 00

    ex 4205 00 90

    ex 6217 10 00

    ex 6307 90 98

    2.4.

    Manette per la contenzione degli esseri umani, da fissare alla parete, al pavimento o al soffitto

    ex 9401 61 00

    ex 9401 69 00

    ex 9401 71 00

    ex 9401 79 00

    ex 9401 80 00

    ex 9402 10 00

    2.5.

    Sedie di contenzione: sedie munite di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

    Nota

    Questa voce non vieta le sedie munite esclusivamente di cinghie o cinture.

    ex 9402 90 00

    ex 9403 20 20

    ex 9403 20 80

    ex 9403 50 00

    ex 9403 70 00

    ex 9403 81 00

    ex 9403 89 00

    2.6.

    Tavoli di contenzione e letti di contenzione: tavoli e letti muniti di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

    Nota

    Questa voce non vieta i tavoli e i letti muniti esclusivamente di cinghie o cinture.

    ex 9402 90 00

    ex 9403 20 20

    ex 9403 50 00

    ex 9403 70 00

    ex 9403 81 00

    ex 9403 89 00

    2.7.

    Letti gabbia: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di barre metalliche o di altro tipo e che sono apribili solo dall'esterno

    ex 9402 90 00

    ex 9403 20 20

    ex 9403 50 00

    ex 9403 70 00

    ex 9403 81 00

    ex 9403 89 00

    2.8.

    Letti retati: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di reti e che sono apribili solo dall'esterno

     

    3.

    Dispositivi portatili inidonei all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa

    ex 9304 00 00

    3.1.

    Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo

    ex 3926 90 97

    ex 7326 90 98

    3.2.

    Scudi con chiodi di metallo

     

    4.

    Fruste

    ex 6602 00 00

    4.1.

    Fruste a code multiple, quali flagelli o gatti a nove code

    ex 6602 00 00

    4.2.

    Fruste con una o più code munite di spine, uncini, chiodi, fili metallici o oggetti analoghi che potenziano l'impatto delle code»


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO III

    Elenco delle merci di cui all'articolo 5

    Nota introduttiva

    I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

    Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura “ex”, le merci di cui al regolamento (CE) n. 1236/2005 costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

    Note

    1.

    Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

    NB:

    Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

    2.

    In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi.

    Codice NC

    Descrizione

     

    1.

    Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

    ex 7326 90 98

    ex 7616 99 90

    ex 8301 50 00

    ex 3926 90 97

    ex 4203 30 00

    ex 4203 40 00

    ex 4205 00 90

    ex 6217 10 00

    ex 6307 90 98

    1.1.

    Anelli e sistemi di catene

    Note

    1.

    Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

    2.

    Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II.

    3.

    Questa voce non sottopone ad autorizzazione le “manette normali”. Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

    hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro,

    la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura,

    la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura,

    le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

    ex 7326 90 98

    ex 7616 99 90

    ex 8301 50 00

    ex 3926 90 97

    ex 4203 30 00

    ex 4203 40 00

    ex 4205 00 90

    ex 6217 10 00

    ex 6307 90 98

    1.2.

    Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura

    Nota

    Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali.

    ex 6505 00 10

    ex 6505 00 90

    ex 6506 91 00

    ex 6506 99 10

    ex 6506 99 90

    1.3.

    Maschere antisputo: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare

    Nota

    Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali.

     

    2.

    Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

    ex 8543 70 90

    ex 9304 00 00

    2.1.

    Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

    Note

    1.

    Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

    2.

    Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

    ex 8543 90 00

    ex 9305 99 00

    2.2.

    Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

    Nota

    Sono considerati componenti essenziali:

    l'unità che produce la scarica elettrica,

    l'interruttore, telecomandato o no,

    gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

    ex 8543 70 90

    ex 9304 00 00

    2.3.

    Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche

     

    3.

    Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse

    ex 8424 20 00

    ex 8424 89 00

    ex 9304 00 00

    3.1.

    Armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa

    Note

    1.

    Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. (1)

    2.

    Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

    3.

    Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

    ex 2924 29 98

    3.2.

    Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

    ex 3301 90 30

    3.3.

    Oleoresina di capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

    ex 2924 29 98

    ex 2939 99 00

    ex 3301 90 30

    ex 3302 10 90

    ex 3302 90 10

    ex 3302 90 90

    ex 3824 90 97

    3.4.

    Miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti

    Note

    1.

    Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

    2.

    Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione. (2)

    ex 8424 20 00

    ex 8424 89 00

    3.5.

    Materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato

    Nota

    Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

    ex 8424 20 00

    ex 8424 89 00

    ex 9304 00 00

    3.6.

    Materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio

    Note

    1.

    Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

    2.

    Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i cannoni ad acqua

    3.

    Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

     

    4.

    Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale

    ex 2933 53 90

    [da a) a f)]

    ex 2933 59 95

    [g) e h)]

    4.1.

    Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:

    a)

    amobarbital (CAS RN 57-43-2)

    b)

    amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7)

    c)

    pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

    d)

    pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0)

    e)

    secobarbital (CAS RN 76-73-3)

    f)

    secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3)

    g)

    tiopental (CAS RN 76-75-5)

    h)

    tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico

    ex 3003 90 00

    ex 3004 90 00

    ex 3824 90 97

    Nota

    Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.

     

    5.

    Componenti di merci destinate all'esecuzione di esseri umani

    ex 8208 90 00

    5.1.

    Lame di ghigliottina»


    (1)  Ultima versione adottata dal Consiglio l'11 marzo 2013 (GU C 90 del 27.3.2013, pag. 1).

    (2)  Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).


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