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Document 32014R0770
Commission Regulation (EU) No 770/2014 of 11 July 2014 establishing a prohibition of fishing for greater silver smelt in Union waters of III and IV by vessels flying the flag of Ireland
Regolamento (UE) n. 770/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione delle zone III e IV per le navi battenti bandiera irlandese
Regolamento (UE) n. 770/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione delle zone III e IV per le navi battenti bandiera irlandese
GU L 209 del 16.7.2014, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
16.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/18 |
REGOLAMENTO (UE) N. 770/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2014
recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione delle zone III e IV per le navi battenti bandiera irlandese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014
Per la Commissione
a nome del presidente
Lowri EVANS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
10/TQ43 |
Stato membro |
Irlanda |
Stock |
ARU/34-C |
Specie |
Argentina (Argentina silus) |
Zona |
Acque dell'Unione delle zone III e IV |
Data di chiusura |
25.6.2014 |