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Document 32014R0757
Commission Implementing Regulation (EU) No 757/2014 of 10 July 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 757/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 757/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 207 del 15.7.2014, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 757/2014 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Scatola di acciaio, a forma di parallelepipedo, avente dimensioni di circa 22,5 × 16,5 × 5,5 cm, con pareti dello spessore di oltre 0,5 mm e capacità inferiore a 50 l. La scatola è munita di un coperchio, fissato con cerniere, e di un sistema di chiusura sul lato opposto alle cerniere. Dal lato del sistema di chiusura è collocato un manico. Sul coperchio e sul lato inferiore della scatola vi sono immagini in rilievo di biscotti e animali di cartoni animati. La scatola è sprovvista di accessori interni. Cfr. fotografie A e B (1) |
7326 90 98 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 7326, 7326 90 e 7326 90 98. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, fra cui l'interno sprovvisto di accessori e le dimensioni ridotte, il prodotto non è considerato una valigia, una valigetta portadocumenti o una cartella della voce 4202. Il prodotto non è specialmente concepito o adattato internamente per contenere particolari strumenti con o senza i relativi accessori (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) alla voce 4202, terzo paragrafo). La classificazione alla voce 4202 è quindi esclusa. A causa delle sue caratteristiche oggettive, in particolare l'assenza di elementi che permettano di identificare il prodotto come imballaggio idoneo per la vendita di determinati beni di consumo, è esclusa anche la classificazione alla voce 7310 come scatola (cfr. anche le NESA alla voce 7310, secondo paragrafo). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 7326 90 98 come altri lavori di ferro o di acciaio. |
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A |
B |
(1) Le immagini hanno carattere puramente indicativo.