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Document 32014R0740
Council Implementing Regulation (EU) No 740/2014 of 8 July 2014 implementing Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2014 del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2014 del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
GU L 200 del 9.7.2014, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 740/2014 DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2014
che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
(2) |
Il Consiglio ritiene che una persona debba essere aggiunta all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. |
(3) |
Il Consiglio ritiene inoltre che otto persone dovrebbero essere espunte dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
ALLEGATO
I. |
Le persone seguenti sono cancellate dall'elenco riportato nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:
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II. |
La persona seguente è aggiunta all'elenco riportato nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:
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