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Document 32014R0740

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2014 del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    GU L 200 del 9.7.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/740/oj

    9.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 200/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 740/2014 DEL CONSIGLIO

    dell'8 luglio 2014

    che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

    (2)

    Il Consiglio ritiene che una persona debba essere aggiunta all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

    (3)

    Il Consiglio ritiene inoltre che otto persone dovrebbero essere espunte dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. C. PADOAN


    (1)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.


    ALLEGATO

    I.

    Le persone seguenti sono cancellate dall'elenco riportato nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:

    n. 8

    Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich;

    n. 21

    Berastau, Valery Vasilievich;

    n. 27

    Bushnaia, Natallia Uladzimirauna;

    n. 131

    Mihun, Andrei Arkadzevich;

    n. 164

    Samaliuk, Hanna Valerieuna;

    n. 195

    Svorab, Mikalai Kanstantsinavich;

    n. 200

    Tratsiak, Piotr Uladzimiravich;

    n. 212

    Varapaev, Ihar Ryhoravich

    II.

    La persona seguente è aggiunta all'elenco riportato nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:

     

    Nome

    Nome

    (grafia bielorussa)

    Nome

    (grafia russa)

    Motivi

    Data di inserimento nell'elenco

     

    Volkov, Vitaliy Nikolayevich

     

     

    Giudice presso il tribunale regionale di Shklov. Nel gennaio 2012 ha deciso di trasferire l'ex candidato presidenziale e attivista dell'opposizione N. Statkevich in una prigione di tipo chiuso a Mogilov sulla mera base di presunte violazioni delle regole sulla detenzione nella colonia penitenziaria IK-17 a Shklov. Questa decisione ha pertanto comportato violazioni dei diritti umani di N. Statkevich, fra cui la privazione del sonno, che ne hanno minacciato la salute.

    9.7.2014


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