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Document 32014R0710

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 188 del 27.6.2014, p. 19–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/710/oj

    27.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 188/19


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 710/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 23 giugno 2014

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 113, paragrafo 5, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Uno scambio efficace di informazioni appropriate è essenziale per il raggiungimento di una decisione congiunta sull'adeguatezza dei fondi propri, sulle misure di vigilanza concernenti la vigilanza sulla liquidità, nonché sul livello dei requisiti in materia di liquidità e dei requisiti patrimoniali applicato a ciascun ente di un gruppo e al gruppo.

    (2)

    Per garantire un'applicazione coerente della procedura volta al raggiungimento di una decisione congiunta, è importante definire con precisione ogni fase. Una procedura chiara facilita gli scambi di informazioni, promuove la comprensione reciproca, favorisce i rapporti tra le autorità di vigilanza e incoraggia una vigilanza efficace.

    (3)

    Per eseguire la valutazione del rischio e la valutazione del profilo di rischio di liquidità per un gruppo di enti, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe avere un quadro completo delle attività svolte da tutti gli enti del gruppo, compresi quelli operanti al di fuori dell'Unione. Pertanto, dovrebbe essere promossa l'interazione tra le autorità competenti dell'Unione e le autorità di vigilanza dei paesi terzi per consentire alle prime di valutare i rischi globali cui il gruppo deve far fronte.

    (4)

    È essenziale pianificare con tempestività e realismo la procedura di adozione della decisione congiunta. Ogni autorità competente coinvolta dovrebbe fornire tempestivamente all'autorità di vigilanza su base consolidata le informazioni pertinenti. Per garantire che le valutazioni individuali siano presentate e interpretate in maniera coerente e uniforme è necessario introdurre un modello comune per i risultati dei processi di revisione e valutazione prudenziale specifici per ciascun ente.

    (5)

    Per assicurare condizioni uniformi di applicazione, dovrebbero essere stabilite le fasi per l'esecuzione della valutazione congiunta dei rischi e il raggiungimento della decisione congiunta, riconoscendo che alcuni compiti legati alla procedura concernente detta valutazione e detta decisione possono essere svolti parallelamente e altri in maniera sequenziale.

    (6)

    Per favorire il raggiungimento di decisioni congiunte è importante che le autorità competenti coinvolte nel processo decisionale avviino un dialogo reciproco, in particolare prima di perfezionare le relazioni contenenti la valutazione del rischio e le decisioni congiunte.

    (7)

    L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe fornire alle autorità competenti interessate tutte le informazioni pertinenti necessarie per la preparazione delle singole valutazioni dei rischi e per il raggiungimento delle decisioni congiunte sul capitale e sulla liquidità.

    (8)

    La relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo è un documento fondamentale che consente alle autorità competenti di comprendere e registrare la valutazione del profilo di rischio generale del gruppo bancario ai fini del raggiungimento di una decisione congiunta sull'adeguatezza dei fondi propri e sul livello dei fondi propri che il gruppo è tenuto a detenere. La relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo è un documento importante che consente alle autorità competenti di comprendere e registrare la valutazione del profilo di liquidità generale del gruppo. Al fine di presentare la valutazione generale dei rischi e la valutazione del rischio di liquidità del gruppo in maniera coerente, favorire discussioni significative tra le autorità competenti e consentire un'efficace valutazione dei rischi transfrontalieri del gruppo bancario, dovrebbero essere stabiliti modelli comuni per tali relazioni.

    (9)

    Pur riconoscendo che gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE possono essere documentati in maniera diversa nei vari Stati membri a seconda dell'attuazione di tale articolo nella legislazione nazionale, tenendo conto degli orientamenti emanati dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, i modelli standard dovrebbero predisporre formati coerenti per la comunicazione dei risultati e delle conclusioni del processo di revisione prudenziale ai fini del raggiungimento delle decisioni congiunte.

    (10)

    Né la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo né la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo dovrebbero essere limitate a un'aggregazione di singoli contributi delle autorità competenti. Entrambe le relazioni dovrebbero essere utilizzate come strumento per l'esecuzione della valutazione congiunta dei rischi dell'intero gruppo e per l'analisi dell'interazione degli elementi infragruppo.

    (11)

    Stabilire chiare procedure per il contenuto e per l'articolazione della decisione congiunta dovrebbe garantire che le decisioni congiunte siano pienamente motivate e dovrebbe facilitarne il controllo e l'imposizione dell'applicazione.

    (12)

    Al fine di chiarire la procedura da seguire dopo il raggiungimento della decisione congiunta, garantire la trasparenza riguardo al trattamento dell'esito della decisione e favorire un seguito adeguato qualora sia necessario, dovrebbero essere stabilite norme relative alla comunicazione della decisione congiunta pienamente motivata e al controllo della sua esecuzione.

    (13)

    Dovrebbe essere stabilita la procedura da seguire per gli aggiornamenti delle decisioni congiunte al fine di assicurare un approccio coerente e trasparente, un adeguato coinvolgimento delle autorità competenti e la comunicazione degli esiti.

    (14)

    La procedura di adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE comprende la procedura da seguire nel caso in cui non si pervenga a una decisione congiunta. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione riguardo a questo aspetto della procedura, l'articolazione di decisioni pienamente motivate e il trattamento di osservazioni e riserve espresse dalle autorità di vigilanza dei paesi ospitanti, dovrebbero essere stabilite norme relative alla scadenza per l'adozione di decisioni in assenza di decisione congiunta e alla comunicazione delle caratteristiche di tali decisioni.

    (15)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

    (16)

    L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento specifica le seguenti procedure di adozione della decisione congiunta di cui all'articolo 113 della direttiva 2013/36/UE:

    a)

    la procedura per il raggiungimento di una decisione congiunta su questioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), tenendo conto di eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 7, 10 o 15 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

    b)

    la procedura per il raggiungimento di una decisione congiunta su questioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto di eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 6, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'eventuale livello consolidato di applicazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso;

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (1)

    «autorità competenti interessate», le autorità competenti responsabili in uno Stato membro della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE;

    (2)

    «altre autorità competenti», una delle seguenti autorità:

    a)

    autorità competenti che non sono un'autorità competente interessata;

    b)

    pubbliche autorità o enti ufficialmente riconosciuti dal diritto nazionale che sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza su soggetti del settore finanziario, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013, che operano nello Stato membro interessato e che non sono né un ente creditizio, né un'impresa di investimento;

    (3)

    «relazione SREP», la relazione che presenta l'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE;

    (4)

    «relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità», la relazione che presenta l'esito della parte del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE riguardante i rischi di liquidità;

    (5)

    «relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo», la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

    (6)

    «relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo», la relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti di cui all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE;

    (7)

    «decisione congiunta sul capitale», una decisione congiunta su questioni di cui all'articolo 1, lettera a);

    (8)

    «decisione congiunta sulla liquidità», una decisione congiunta su questioni di cui all'articolo 1, lettera b).

    CAPO II

    PROCEDURA DI ADOZIONE DELLA DECISIONE CONGIUNTA

    Articolo 3

    Programmazione delle fasi della procedura di adozione della decisione congiunta

    1.   Prima dell'avvio della procedura di adozione della decisione congiunta, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi da seguire in tale procedura (in appresso il «calendario per l'adozione della decisione congiunta»). In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce il calendario per l'adozione della decisione congiunta dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dalle autorità competenti interessate.

    2.   Il calendario per l'adozione della decisione congiunta è aggiornato almeno una volta l'anno e include le seguenti fasi:

    a)

    raggiungimento di un accordo sul coinvolgimento di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell'articolo 4;

    b)

    presentazione delle relazioni SREP e delle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità, redatte dalle autorità competenti interessate a norma dell'articolo 5, e dei contributi delle altre autorità competenti e delle autorità competenti di paesi terzi coinvolte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2;

    c)

    presentazione, da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, nonché alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 7, della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo;

    d)

    dialogo, tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate, sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo ai sensi dell'articolo 7;

    e)

    presentazione, da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, nonché alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 5, della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo;

    f)

    presentazione, da parte delle autorità competenti interessate all'autorità di vigilanza su base consolidata, dei contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1;

    g)

    presentazione, da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate, del documento contenente il progetto di decisione congiunta sul capitale e del documento contenente il progetto di decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, e dell'articolo 11, paragrafo 5;

    h)

    consultazione sui documenti contenenti il progetto di decisione congiunta sul capitale e il progetto di decisione congiunta sulla liquidità con l'ente impresa madre nell'UE e gli enti del gruppo, qualora sia previsto dalla legislazione dello Stato membro;

    i)

    dialogo tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate sul progetto di decisione congiunta sul capitale e sul progetto di decisione congiunta sulla liquidità;

    j)

    raggiungimento della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell'articolo 12;

    k)

    comunicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate all'ente impresa madre nell'UE e agli enti del gruppo ai sensi dell'articolo 13;

    l)

    raggiungimento di un accordo sul calendario dell'anno successivo per la programmazione della procedura di adozione della decisione congiunta.

    3.   Il calendario per l'adozione della decisione congiunta soddisfa tutti i seguenti requisiti:

    a)

    tiene conto dell'entità e della complessità di ciascun compito in funzione delle dimensioni, importanza sistemica, natura, ampiezza e complessità delle attività del gruppo e del relativo profilo di rischio;

    b)

    tiene conto, per quanto possibile, degli impegni che incombono all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle autorità competenti interessate in base al programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 116, paragrafo 1, terzo comma, lettera c), della direttiva 2013/36/UE.

    4.   Se del caso, in particolare per tenere conto dell'urgenza di eventuali aggiornamenti straordinari ai sensi degli articoli 20 e 21, il calendario per l'adozione della decisione congiunta è riesaminato.

    5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate comunicano agli enti del gruppo dei quali sono rispettivamente responsabili, nella misura in cui tali enti sono interessati, la data indicativa della consultazione, di cui al paragrafo 2, lettera (h), sugli aspetti dei documenti contenenti il progetto di decisione congiunta.

    L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate comunicano agli enti del gruppo dei quali sono rispettivamente responsabili la data stimata della comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera (k).

    Articolo 4

    Coinvolgimento di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi nel processo di valutazione del rischio del gruppo

    1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata può decidere di coinvolgere altre autorità competenti e autorità competenti di paesi terzi nella stesura della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo. Questa decisione si basa sulla rilevanza della succursale o dell'ente nel gruppo e sulla sua significatività per il mercato locale.

    Il coinvolgimento è soggetto a obblighi di riservatezza equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della direttiva 2013/36/UE e, laddove applicabili, agli articoli 54 e 58 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    L'equivalenza è valutata dall'autorità di vigilanza su base consolidata e da tutte le autorità competenti interessate.

    2.   Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata decida di coinvolgere un'altra autorità competente, come definita all'articolo 2, paragrafo 2, o un'autorità competente di un paese terzo, entrambe le autorità raggiungono un accordo sull'ampiezza del coinvolgimento dell'altra autorità competente o dell'autorità competente del paese terzo. Tali accordi sono ammessi per i seguenti scopi:

    a)

    fornire all'autorità di vigilanza su base consolidata contributi alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o alla relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo;

    b)

    aggiungere come allegati i contributi di cui alla lettera (a) alla bozza o alla versione finale della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.

    3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata, qualora decida di coinvolgere altre autorità competenti o autorità competenti di paesi terzi, fornisce loro la bozza e la versione finale delle relazioni contenenti la valutazione del rischio del gruppo e delle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità del gruppo solo previo consenso di tutte le autorità competenti interessate.

    4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene le autorità competenti interessate pienamente informate sull'ampiezza, il livello e la natura del coinvolgimento di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi nel processo di valutazione del rischio del gruppo e sulla misura in cui la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo ha beneficiato dei loro contributi.

    Articolo 5

    Preparazione delle relazioni SREP e delle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità

    1.   Per favorire la debita considerazione della valutazione del rischio delle filiazioni nella decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti interessate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata le relazioni SREP e le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (b).

    2.   Le relazioni SREP sono preparate utilizzando il modello di cui all'allegato I. Esse sono integrate dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato II e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale utilizzando la tabella 2 dell'allegato II.

    Le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità sono preparate utilizzando il modello di cui all'allegato V. Esse sono integrate dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato VI e dalla sinossi della valutazione della liquidità utilizzando la tabella 2 dell'allegato VI.

    Le relazioni SREP e le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità possono includere altre informazioni rilevanti.

    Articolo 6

    Preparazione della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo

    1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e una bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo sulla base di tutti i seguenti aspetti:

    a)

    la propria relazione SREP o la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità riguardante l'ente impresa madre nell'UE e il gruppo;

    b)

    le relazioni SREP o le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità riguardanti le succursali fornite dalle autorità competenti interessate ai sensi dell'articolo 5;

    c)

    i contributi di altre autorità competenti e di autorità competenti di paesi terzi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

    2.   Le relazioni SREP e le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), insieme ai contributi di cui al suddetto paragrafo, lettera (c), sono aggiunte come allegati alla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o alla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.

    3.   La bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo contengono i risultati della valutazione effettuata per determinare se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dal gruppo e dai relativi enti, nonché i fondi propri e la liquidità da essi detenuti, assicurino una gestione e una copertura adeguate dei loro rischi.

    4.   La bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo è preparata utilizzando il modello di cui all'allegato III. La relazione è integrata dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato IV e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale utilizzando la tabella 2 dell'allegato IV.

    La bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo è preparata utilizzando il modello di cui all'allegato VII. La relazione è integrata dal quadro sinottico dei punteggi utilizzando la tabella 1 dell'allegato VIII e dalla sinossi della valutazione della liquidità utilizzando la tabella 2 dell'allegato VIII.

    5.   Conformemente al principio di proporzionalità, l'autorità di vigilanza su base consolidata assicura il soddisfacimento di tutti i seguenti requisiti:

    a)

    la valutazione congiunta tiene conto della rilevanza degli enti nel gruppo e della loro significatività nel mercato locale;

    b)

    la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo indicano in che modo tali rilevanza e significatività sono state prese in considerazione.

    6.   L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce le bozze di relazione alle autorità competenti interessate con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (c).

    7.   Fatto salvo l'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità di vigilanza su base consolidata può fornire alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.

    Articolo 7

    Dialogo sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo

    1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata decide in merito alla forma e all'ambito del dialogo con le autorità competenti interessate sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e sulla bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.

    2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate discutono la conciliazione tra le proposte quantitative incluse nelle singole relazioni SREP e nelle relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e le proposte quantitative della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della bozza di relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo, secondo il caso.

    3.   Le proposte quantitative di cui al paragrafo 2 consistono almeno nelle seguenti proposte:

    a)

    i livelli proposti dei fondi propri che un gruppo di enti a livello consolidato e tutti gli enti di questo gruppo a livello individuale sono tenuti a detenere ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

    b)

    i livelli proposti dei requisiti specifici in materia di liquidità che un gruppo di enti a livello consolidato e tutti gli enti di questo gruppo a livello individuale sono tenuti a soddisfare ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

    Articolo 8

    Perfezionamento della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo

    1.   Alla luce del dialogo di cui all'articolo 7, l'autorità di vigilanza su base consolidata perfeziona la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo utilizzando il formato e il contenuto della rispettiva bozza ai sensi dell'articolo 6. L'autorità di vigilanza su base consolidata illustra le eventuali modifiche sostanziali introdotte nella relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o nella relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo. Le modifiche tengono conto dell'esito del dialogo e includono gli opportuni aggiornamenti degli allegati alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo o alla relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.

    2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo alle autorità competenti interessate con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (e).

    3.   Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, la trasmissione alle autorità competenti interessate della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo determina l'avvio del periodo di quattro mesi per il raggiungimento della decisione congiunta sul capitale.

    4.   Conformemente all'articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, la trasmissione alle autorità competenti interessate della relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo determina l'avvio del periodo di un mese per il raggiungimento della decisione congiunta sulla liquidità.

    5.   Fatto salvo l'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità di vigilanza su base consolidata può fornire alle altre autorità competenti e alle autorità competenti di paesi terzi la relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e la relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo.

    Articolo 9

    Preparazione dei contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità

    1.   Le autorità competenti interessate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata i loro contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (f). I contributi riguardano tutti gli enti di un gruppo di enti che rientrano nell'ambito della procedura di adozione della decisione congiunta.

    2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata contribuisce al progetto di decisione congiunta sul capitale. I suoi contributi includono tutti gli elementi seguenti:

    a)

    tutti gli enti di un gruppo, a livello individuale, che sono autorizzati nella giurisdizione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e che rientrano nell'ambito della procedura di adozione della decisione congiunta;

    b)

    il gruppo di enti a livello consolidato.

    3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata contribuisce al progetto di decisione congiunta sulla liquidità. I suoi contributi includono tutti gli elementi seguenti:

    a)

    tutti gli enti di un gruppo, a livello individuale, qualora autorizzati nella giurisdizione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e che rientrano nell'ambito della procedura di adozione della decisione congiunta;

    b)

    il gruppo di enti a livello consolidato.

    4.   I contributi al progetto di decisione congiunta sul capitale includono ciascuno degli elementi di cui all'articolo 10.

    5.   I contributi al progetto di decisione congiunta sulla liquidità includono ciascuno degli elementi di cui all'articolo 11.

    Articolo 10

    Preparazione del progetto di decisione congiunta sul capitale

    1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di decisione congiunta sul capitale pienamente motivata che riguarda il gruppo e i suoi enti. Il progetto di decisione congiunta sul capitale include ciascuno dei seguenti elementi:

    a)

    la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate coinvolte nella procedura di adozione della decisione congiunta sul capitale;

    b)

    la denominazione del gruppo di enti e un elenco di tutti gli enti del gruppo ai quali il progetto di decisione congiunta sul capitale si riferisce e si applica;

    c)

    i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni congiunte sul capitale;

    d)

    la data del progetto di decisione congiunta sul capitale e degli eventuali aggiornamenti rilevanti;

    e)

    la conclusione sull'applicazione degli articoli 73 e 97 della direttiva 2013/36/UE;

    f)

    la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti dal gruppo di enti a livello consolidato;

    g)

    la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti da ciascun ente del gruppo a livello individuale;

    h)

    la conclusione sul livello dei fondi propri che ogni ente del gruppo è tenuto a detenere a livello individuale conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

    i)

    la conclusione sul livello dei fondi propri che il gruppo di enti è tenuto a detenere a livello consolidato conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

    j)

    le informazioni sui requisiti prudenziali minimi applicabili a ciascun ente ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli articoli 103, 129, 130, 131 e 133 della direttiva 2013/36/UE e su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti;

    k)

    la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (i);

    l)

    il calendario di attuazione delle conclusioni di cui alle lettere (h) e (i), a seconda dei casi.

    2.   La conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (e), include ciascuno dei seguenti elementi:

    a)

    una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo dispongono di strategie e processi validi, efficaci e completi per valutare, mantenere e distribuire il capitale interno e se tali strategie e processi sono aggiornati;

    b)

    una valutazione che stabilisca se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno sono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui gli enti del gruppo sono esposti o potrebbero essere esposti;

    c)

    una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo hanno messo in atto dispositivi, strategie, processi e meccanismi adeguati per conformarsi a tutti gli obblighi di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013;

    d)

    una valutazione che stabilisca se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti del gruppo assicurano una gestione e una copertura adeguate dei rischi;

    e)

    informazioni sull'applicazione di misure e poteri di vigilanza ai sensi dell'articolo 102 e dell'articolo 104, paragrafo 1, lettere da b) a l), della direttiva 2013/36/UE per fronteggiare le carenze individuate in relazione a quanto indicato alle lettere da (a) a (d).

    3.   Le conclusioni di cui al paragrafo 1, lettere (f) e (g), sono legate alla conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (e), e sono da essa avvalorate.

    4.   Le conclusioni di cui al paragrafo 1, lettere (h) e (i), soddisfano tutti i seguenti requisiti:

    a)

    sono formulate come importo o rapporto o una loro combinazione;

    b)

    forniscono informazioni dettagliate sulla qualità dei fondi propri aggiuntivi richiesti;

    c)

    sono legate alla conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (e), e sono da essa avvalorate.

    5.   Le conclusioni concernenti ciascun ente del gruppo a livello individuale e il gruppo di enti a livello consolidato sono chiaramente identificabili nel documento contenente il progetto di decisione congiunta sul capitale.

    6.   L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate il documento contenente il progetto di decisione congiunta sul capitale con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (g).

    Articolo 11

    Preparazione del progetto di decisione congiunta sulla liquidità

    1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di decisione congiunta sulla liquidità pienamente motivata che riguarda il gruppo e i suoi enti. Il progetto di decisione congiunta sulla liquidità include ciascuno dei seguenti elementi:

    a)

    la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate coinvolte nella procedura di adozione della decisione congiunta sulla liquidità;

    b)

    la denominazione del gruppo di enti e un elenco di tutti gli enti del gruppo ai quali il progetto di decisione congiunta sulla liquidità si riferisce e si applica;

    c)

    i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni congiunte sulla liquidità;

    d)

    la data del progetto di decisione congiunta sulla liquidità e degli eventuali aggiornamenti rilevanti;

    e)

    la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per il gruppo a livello consolidato;

    f)

    la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per ciascun ente del gruppo a livello individuale;

    g)

    la conclusione sulle misure adottate per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE e la necessità di requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 105 della stessa per ciascun ente del gruppo a livello individuale e per il gruppo a livello consolidato;

    h)

    le informazioni su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti;

    i)

    la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (g);

    j)

    il calendario di attuazione della conclusione di cui alla lettera (g), se applicabile.

    2.   La conclusione di cui al paragrafo 1, lettere (e) e (f), include ciascuno dei seguenti elementi:

    a)

    una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo hanno messo in atto strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali;

    b)

    una valutazione che stabilisca se la liquidità detenuta dagli enti del gruppo a livello individuale e dal gruppo a livello consolidato garantisce una copertura sufficiente dei rischi di liquidità;

    c)

    una valutazione che stabilisca se gli enti del gruppo hanno messo in atto dispositivi, strategie, processi e meccanismi adeguati per conformarsi a tutti gli obblighi di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013.

    3.   La conclusione di cui al paragrafo 1, lettera (g), fornisce informazioni dettagliate sulla natura delle misure adottate. Qualora tali misure si riferiscano alla necessità di requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE, la conclusione fornisce informazioni dettagliate sull'articolazione di tali requisiti specifici in materia di liquidità.

    4.   Le conclusioni concernenti ciascun ente del gruppo a livello individuale e il gruppo di enti a livello consolidato sono chiaramente identificabili nel documento contenente il progetto di decisione congiunta sulla liquidità.

    5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate il documento contenente il progetto di decisione congiunta sulla liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (g).

    Articolo 12

    Raggiungimento della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità

    1.   In seguito al dialogo con le autorità competenti interessate riguardo al progetto di decisione congiunta sul capitale e al progetto di decisione congiunta sulla liquidità, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera (i), l'autorità di vigilanza su base consolidata rivede entrambi i progetti di decisione congiunta nella misura necessaria al loro perfezionamento.

    2.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e tutte le autorità competenti interessate raggiungono un accordo riguardo alla decisione congiunta sul capitale e alla decisione congiunta sulla liquidità.

    3.   L'accordo è documentato per iscritto dai rappresentanti dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate autorizzati ad assumere impegni per conto delle rispettive autorità competenti.

    Articolo 13

    Comunicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità

    1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce all'organo di amministrazione dell'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione congiunta sul capitale e il documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (k). L'autorità di vigilanza su base consolidata conferma l'avvenuta comunicazione alle autorità competenti interessate.

    2.   Le autorità competenti interessate di uno Stato membro forniscono agli organi di amministrazione degli enti autorizzati in detto Stato le rispettive parti del documento contenente la decisione congiunta sul capitale e del documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità di interesse per ciascuno di tali enti con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario per l'adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera (k).

    3.   Se del caso, l'autorità di vigilanza su base consolidata discute con l'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione congiunta sul capitale e il documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità, per illustrarne le caratteristiche e l'applicazione.

    4.   Se del caso, le autorità competenti interessate di uno Stato membro discutono con gli enti ivi stabiliti le rispettive parti del documento contenente la decisione congiunta sul capitale e del documento contenente la decisione congiunta sulla liquidità di interesse per ciascuno di tali enti, per illustrarne le caratteristiche e l'applicazione.

    Articolo 14

    Controllo dell'applicazione della decisione congiunta sul capitale e della decisione congiunta sulla liquidità

    1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica alle autorità competenti interessate l'esito della discussione tenuta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, qualora l'ente impresa madre nell'UE sia tenuto a intraprendere una delle azioni di seguito specificate:

    a)

    soddisfare requisiti aggiuntivi di fondi propri ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE a livello individuale o consolidato;

    b)

    fronteggiare aspetti significativi o risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità o soddisfare specifici requisiti in materia di liquidità ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE a livello individuale o consolidato.

    2.   Le autorità competenti interessate di uno Stato membro comunicano all'autorità di vigilanza su base consolidata l'esito della discussione tenuta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, qualora un ente autorizzato in detto Stato membro sia tenuto a intraprendere una delle azioni di seguito specificate:

    a)

    soddisfare requisiti aggiuntivi di fondi propri ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE a livello individuale;

    b)

    fronteggiare aspetti significativi o risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità o soddisfare specifici requisiti in materia di liquidità ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE a livello individuale.

    3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette alle altre autorità competenti interessate l'esito della discussione tenuta ai sensi del paragrafo 2.

    4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate controllano l'applicazione delle decisioni congiunte sul capitale e delle decisioni congiunte sulla liquidità di interesse per ciascun ente del gruppo di cui sono rispettivamente responsabili.

    CAPO III

    DISACCORDI E DECISIONI ADOTTATE IN ASSENZA DI DECISIONE CONGIUNTA

    Articolo 15

    Procedura di adozione della decisione in assenza di decisione congiunta

    1.   Se non è raggiunta una decisione congiunta sul capitale o una decisione congiunta sulla liquidità tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate entro i periodi di tempo di cui all'articolo 8, rispettivamente paragrafo 3 o paragrafo 4, le decisioni di cui all'articolo 113, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE sono documentate per iscritto e sono adottate entro la data più lontana tra le seguenti:

    a)

    la data che cade un mese dopo la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 3 o paragrafo 4, a seconda dei casi;

    b)

    la data che cade un mese dopo quella in cui l'ABE fornisce un parere in seguito a una richiesta di consultazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE;

    c)

    la data che cade un mese dopo l'adozione da parte dell'ABE di una decisione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 3, primo o secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, o qualsiasi altra data stabilita dall'ABE in detta decisione.

    2.   Le autorità competenti interessate comunicano all'autorità di vigilanza su base consolidata le decisioni adottate a livello individuale in assenza di decisione congiunta.

    3.   L'autorità di vigilanza su base consolidata include le decisioni di cui al paragrafo 2 e le decisioni da essa adottate a livello individuale e consolidato in un unico documento, che trasmette a tutte le autorità competenti interessate.

    4.   In caso di consultazione dell'ABE, il documento di cui al paragrafo 3 include una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere da essa espresso.

    Articolo 16

    Elaborazione delle decisioni sul capitale adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale

    1.   La decisione sul capitale adottata in assenza di decisione congiunta sul capitale è inclusa in un documento contenente tutti i seguenti elementi:

    a)

    la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente interessata che adotta la decisione sul capitale;

    b)

    la denominazione del gruppo di enti o dell'ente del gruppo al quale la decisione sul capitale si riferisce e si applica;

    c)

    i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni sul capitale;

    d)

    la data della decisione sul capitale;

    e)

    la conclusione sull'applicazione degli articoli 73 e 97 della direttiva 2013/36/UE;

    f)

    per le decisioni sul capitale adottate su base consolidata, la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti dal gruppo di enti a livello consolidato;

    g)

    per le decisioni sul capitale adottate su base individuale, la conclusione sull'adeguatezza dei fondi propri detenuti dall'ente d'interesse a livello individuale;

    h)

    per le decisioni sul capitale adottate su base consolidata, la conclusione sul livello dei fondi propri che il gruppo di enti è tenuto a detenere a livello consolidato ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

    i)

    per le decisioni sul capitale adottate su base individuale, la conclusione sul livello dei fondi propri che l'ente d'interesse è tenuto a detenere a livello individuale ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

    j)

    le informazioni sui requisiti prudenziali minimi applicabili agli enti d'interesse ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli articoli 103, 129, 130, 131 e 133 della direttiva 2013/36/UE e su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti;

    k)

    la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (i);

    l)

    la descrizione del modo in cui la valutazione del rischio, le osservazioni e le riserve espresse dalle altre autorità competenti interessate o dall'autorità di vigilanza su base consolidata sono state considerate, a seconda dei casi;

    m)

    il calendario di attuazione delle conclusioni di cui alle lettere (h) e (i), a seconda dei casi.

    2.   Le decisioni sul capitale adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale a livello individuale o consolidato soddisfano gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 4, a seconda dei casi.

    Articolo 17

    Elaborazione delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sulla liquidità

    1.   La decisione sulla liquidità adottata in assenza di decisione congiunta sulla liquidità è inclusa in un documento contenente tutti i seguenti elementi:

    a)

    la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata o dell'autorità competente interessata che adotta la decisione sulla liquidità;

    b)

    la denominazione del gruppo di enti o dell'ente del gruppo al quale la decisione sulla liquidità si riferisce e si applica;

    c)

    i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione delle decisioni sulla liquidità;

    d)

    la data della decisione sulla liquidità;

    e)

    per le decisioni sulla liquidità adottate su base consolidata, la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per il gruppo di enti a livello consolidato;

    f)

    per le decisioni sulla liquidità adottate su base individuale, la conclusione sull'adeguatezza della liquidità per l'ente d'interesse a livello individuale;

    g)

    per le decisioni sulla liquidità adottate su base consolidata, la conclusione sulle misure adottate per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, ivi comprese l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE e la necessità di requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 105 della stessa per il gruppo a livello consolidato;

    h)

    per le decisioni sulla liquidità adottate su base individuale, la conclusione sulle misure adottate per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, ivi comprese l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente d'interesse a livello individuale conformemente all'articolo 105 della stessa;

    i)

    la data di riferimento alla quale si riferiscono le conclusioni di cui alle lettere da (e) a (h);

    j)

    le informazioni su altri eventuali requisiti, orientamenti, raccomandazioni o segnalazioni prudenziali o macroprudenziali pertinenti;

    k)

    la descrizione del modo in cui la valutazione del rischio, le osservazioni e le riserve espresse dalle altre autorità competenti interessate o dall'autorità di vigilanza su base consolidata sono state considerate, a seconda dei casi;

    l)

    il calendario di attuazione delle conclusioni di cui alle lettere da (g) a (h), a seconda dei casi.

    2.   Le decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sulla liquidità a livello individuale o consolidato soddisfano gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 3.

    Articolo 18

    Comunicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità

    1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce all'organo di amministrazione dell'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

    2.   Le autorità competenti interessate di uno Stato membro forniscono agli organi di amministrazione degli enti autorizzati in detto Stato le rispettive parti del documento contenente la decisione di cui al paragrafo 1 di interesse per ciascuno di tali enti.

    3.   Se del caso, l'autorità di vigilanza su base consolidata discute con l'ente impresa madre nell'UE il documento contenente la decisione, per illustrare le caratteristiche e l'applicazione delle decisioni sul capitale o delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità.

    4.   Se del caso, le autorità competenti interessate di uno Stato membro discutono con gli enti ivi stabiliti le rispettive parti del documento contenente la decisione di interesse per ciascuno di tali enti, per illustrare le caratteristiche e l'applicazione delle decisioni sul capitale o delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità.

    Articolo 19

    Controllo dell'applicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità

    L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate controllano l'applicazione delle decisioni sul capitale e delle decisioni sulla liquidità, adottate in assenza di decisione congiunta sul capitale o di decisione congiunta sulla liquidità, di interesse per ciascun ente del gruppo di cui sono rispettivamente responsabili.

    CAPO IV

    AGGIORNAMENTO E AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DELLE DECISIONI CONGIUNTE E DELLE DECISIONI ADOTTATE IN ASSENZA DI DECISIONE CONGIUNTA

    Articolo 20

    Aggiornamento straordinario delle decisioni congiunte

    1.   Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata o un'autorità competente interessata presenti una richiesta di aggiornamento straordinario di una decisione congiunta sul capitale o di una decisione congiunta sulla liquidità ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata comunica tale richiesta a tutte le autorità competenti interessate. All'aggiornamento straordinario si applica la procedura di cui agli articoli da 9 a 14.

    2.   Qualora un'autorità competente interessata richieda, bilateralmente con l'autorità di vigilanza su base consolidata, l'aggiornamento di una decisione congiunta in relazione a un ente diverso da un ente impresa madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la richiesta è effettuata per iscritto e è pienamente motivata.

    L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la richiesta di cui al primo comma a tutte le autorità competenti interessate. La richiesta include un documento contenente un progetto di decisione congiunta sul capitale conforme agli obblighi di cui all'articolo 10 o un progetto di decisione congiunta sulla liquidità conforme agli obblighi di cui all'articolo 11. L'autorità di vigilanza su base consolidata impartisce alle autorità competenti interessate un termine per esprimersi in merito all'opportunità di trattare l'aggiornamento bilateralmente.

    Se entro il termine specificato nessuna delle autorità competenti interessate chiede che l'aggiornamento non sia trattato bilateralmente, l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'autorità competente interessata che ha richiesto l'aggiornamento straordinario concorrono bilateralmente al raggiungimento di un accordo sulla decisione congiunta.

    3.   Qualora un'autorità competente interessata non intenda fornire un contributo alla decisione congiunta aggiornata conformemente all'articolo 9, l'autorità di vigilanza su base consolidata prepara la decisione congiunta aggiornata sulla base dell'ultimo contributo al documento contenente la decisione congiunta ricevuto dall'autorità competente interessata.

    Articolo 21

    Aggiornamento annuale e straordinario delle decisioni adottate in assenza di decisione congiunta

    1.   L'aggiornamento annuale delle decisioni adottate in assenza di decisione congiunta segue la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nella misura in cui ciascuna fase della procedura sia pertinente per l'applicazione dell'articolo 97, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE.

    2.   Qualsiasi aggiornamento straordinario delle decisioni adottate in assenza di decisione congiunta ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE segue la procedura di cui agli articoli da 9 a 14.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 22

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).


    ALLEGATO I

    MODELLO DI RELAZIONE SREP

    La relazione SREP è integrata dal quadro sinottico dei punteggi (tabella 1) e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (tabella 2).

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    ALLEGATO II

    MODELLO DI RELAZIONE SREP

    Tabella 1.

    Quadro sinottico dei punteggi

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    Tabella 2.

    Sinossi della valutazione dell’adeguatezza patrimoniale

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    ALLEGATO III

    MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL GRUPPO

    Alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo sono allegate tutte le relazioni SREP presentate dalle autorità competenti interessate. La relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo è integrata dal quadro sinottico dei punteggi (tabella 1) e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (tabella 2).

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    ALLEGATO IV

    MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL GRUPPO

    Tabella 1.

    Quadro sinottico dei punteggi

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    Tabella 2.

    Sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

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    ALLEGATO V

    MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

    La relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità è integrata dal quadro sinottico dei punteggi (tabella 1) e dalla sinossi della valutazione della liquidità complessiva (tabella 2).

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    ALLEGATO VI

    MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ

    Tabella 1.

    Quadro sinottico dei punteggi

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    Tabella 2.

    Sinossi della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale

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    ALLEGATO VII

    MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEL GRUPPO

    Alla relazione contenente la valutazione del rischio di liquidità del gruppo sono allegate tutte le relazioni contenenti la valutazione del rischio di liquidità presentate dalle autorità competenti interessate. La relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo è integrata dal quadro sinottico dei punteggi (tabella 1) e dalla sinossi della valutazione dell'adeguatezza della liquidità (tabella 2).

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    ALLEGATO VIII

    MODELLO DI RELAZIONE CONTENENTE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ DEL GRUPPO

    Tabella 1.

    Quadro sinottico dei punteggi

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    Tabella 2.

    Sinossi della valutazione dell’adeguatezza della liquidità

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