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Document 32014R0700

Regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la sostanza attiva dimetomorf Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 184 del 25.6.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/700/oj

25.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 700/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda lo Stato membro relatore per la sostanza attiva dimetomorf

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione (2) ripartisce il processo di valutazione delle procedure di rinnovo tra gli Stati membri, designando un relatore per ciascuna sostanza attiva e un correlatore per le sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018. Su richiesta del richiedente e di concerto con gli Stati membri interessati si ritiene necessario cambiare lo Stato membro relatore per il dimetomorf, rispettando al contempo l'equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri. L'incarico di valutare le procedure di rinnovo per il dimetomorf andrebbe pertanto assegnato ai Paesi Bassi.

(2)

Occorre dunque modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 la voce relativa alla sostanza attiva dimetomorf è sostituita dalla seguente:

«Dimetomorf

NL

DE»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade entro il 31 dicembre 2018 (GU L del 27.7.2012, pag. 5).


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