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Document 32014R0697
Commission Regulation (EU) No 697/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EC) No 906/2009 as regards its period of application Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 697/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di applicazione Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 697/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di applicazione Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 184 del 25.6.2014, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 697/2014 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di applicazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l'articolo 1,
sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione (2) concede ai consorzi di trasporti marittimi di linea un'esenzione per categoria dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato, a determinate condizioni. Il regolamento suddetto scadrà il 25 aprile 2015, conformemente alla durata massima di 5 anni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 246/2009. Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione con l'applicazione dell'esenzione per categoria, risulta che le giustificazioni per garantire un'esenzione per categoria ai consorzi sono tuttora valide e che le condizioni in base alle quali sono stati determinati l'ambito di applicazione e il contenuto del regolamento (CE) n. 906/2009 non sono sostanzialmente cambiate. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 906/2009 ha semplificato e sostanzialmente modificato le norme applicabili ai consorzi. Poiché il nuovo quadro giuridico è in vigore e viene applicato solo da poco tempo, è opportuno in questa fase evitare ulteriori modifiche per non aumentare i costi derivanti dal rispetto delle norme per gli operatori del settore. |
(3) |
È quindi opportuno prorogare di cinque anni il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 906/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 906/2009, i termini «25 aprile 2015» sono sostituiti da «25 aprile 2020».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 25 aprile 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 25.3.2009, pag. 1. A partire dal 1o dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del Trattato CE sono diventati rispettivamente gli articoli 101 e 102 del TFUE.
(2) Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi). GU L 256 del 29.9.2009, pag. 31.