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Document 32014R0689
Council Implementing Regulation (EU) No 689/2014 of 23 June 2014 implementing Article 16(2) of Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014 , che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014 , che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU L 183 del 24.6.2014, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044
24.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 689/2014 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2014
che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011. |
(2) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 204/2011, il Consiglio ha proceduto a un riesame dell'elenco di cui all'allegato III dello stesso. |
(3) |
Si dovrebbero aggiornare le informazioni identificative relative a un'entità figurante nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011. |
(4) |
Non vi sono più motivi per mantenere due entità nell'elenco che figura nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
1) |
la voce relativa all'entità «Capitana Seas Limited» è sostituita dalla seguente:
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2) |
le voci relative alle seguenti entità sono soppresse:
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