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Document 32014R0643
Commission Implementing Regulation (EU) No 643/2014 of 16 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to the reporting of national provisions of prudential nature relevant to the field of occupational pension schemes according to Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014 , recante norme tecniche di attuazione per la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali attinenti agli schemi pensionistici aziendali e professionali, ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 643/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014 , recante norme tecniche di attuazione per la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali attinenti agli schemi pensionistici aziendali e professionali, ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 177 del 17.6.2014, p. 34–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 643/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2014
recante norme tecniche di attuazione per la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali attinenti agli schemi pensionistici aziendali e professionali, ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 11, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2003/41/CE prescrive che gli Stati membri comunichino all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (di seguito «EIOPA») le loro disposizioni prudenziali attinenti agli schemi pensionistici aziendali e professionali ma non rientranti nell'ambito della legislazione nazionale sulla sicurezza sociale e sul lavoro, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della stessa direttiva (di seguito «disposizioni prudenziali nazionali»). Gli obblighi di cui al presente regolamento non incidono sulle competenze riconosciute agli Stati membri dalla direttiva 2003/41/CE relativamente alle norme nazionali in materia di sicurezza sociale e di lavoro che si applicano agli enti pensionistici aziendali e professionali. |
(2) |
È opportuno che l'EIOPA pubblichi le informazioni comunicate in forza del presente regolamento sul suo sito web al fine di costituire, a livello dell'Unione, una fonte centralizzata di informazioni sulle disposizioni prudenziali nazionali. |
(3) |
Negli Stati membri possono esistere, in settori quali il diritto societario, il diritto dei «trust» e il diritto fallimentare, norme sugli schemi pensionistici aziendali o professionali che vanno al di là delle disposizioni prudenziali. L'obbligo di comunicazione di cui al presente regolamento non è inteso alla costituzione di un elenco esaustivo di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano gli schemi pensionistici aziendali o professionali. |
(4) |
In base all'articolo 4 della direttiva 2003/41/CE, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 16 e 18, 19 e 20 della medesima direttiva alle compagnie di assicurazione disciplinate dalla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. Gli Stati membri che si sono avvalsi di tale facoltà applicano alle imprese di assicurazione una serie di disposizioni prudenziali nazionali differenti da quelle applicabili agli schemi pensionistici aziendali e professionali. Per gli Stati membri che esercitano tale facoltà, l'obbligo di comunicazione deve riguardare anche gli attivi e le passività di cui all'articolo 7, secondo comma, della direttiva 2003/41/CE. |
(5) |
Al fine di garantire l'uniformità delle comunicazioni, è opportuno fornire alle autorità competenti un modello per la trasmissione all'EIOPA delle informazioni richieste. Per consentire un accesso agevole alle informazioni trasmesse e la possibilità di confrontarle, il modello di elenco deve corrispondere alle pertinenti disposizioni della direttiva 2003/41/CE. Il modello deve inoltre facilitare la comunicazione delle disposizioni prudenziali nazionali che, non essendo direttamente collegate al recepimento della direttiva 2003/41/CE, non sono in esso elencate in modo esplicito. |
(6) |
Poiché la legislazione dell'Unione non armonizza le strutture degli enti pensionistici aziendali o professionali, le pensioni sono organizzate negli Stati membri secondo strutture diverse. Le autorità competenti devono comunicare la denominazione di tali strutture e indicare, se del caso, le disposizioni prudenziali nazionali applicabili ai vari tipi strutturali. |
(7) |
L'obbligo di comunicazione imposto alle autorità competenti in ordine ai margini di solvibilità e al fondo di garanzia di cui agli articoli da 17 bis a 17 quinquies della direttiva 2003/41/CE è contemplato dal modello di elenco mediante un riferimento all'articolo 17, paragrafo 2 della stessa direttiva. |
(8) |
In alcuni Stati membri le disposizioni prudenziali nazionali non si applicano a tutto il territorio nazionale. Le autorità competenti devono pertanto indicare nel modello se le disposizioni prudenziali nazionali di cui trattasi si applicano a singoli territori all'interno dello Stato membro, specificando l'ambito territoriale delle disposizioni comunicate. |
(9) |
È necessario tenere aggiornate le informazioni sulle disposizioni prudenziali nazionali senza tuttavia imporre un onere sproporzionato alle autorità competenti. La comunicazione delle informazioni deve quindi avvenire una volta l'anno. Al fine di aumentare la coerenza delle comunicazioni è opportuno fissare la data di riferimento e di trasmissione delle informazioni. Tra una data di comunicazione e l'altra le autorità competenti devono poter aggiornare le informazioni a titolo facoltativo. |
(10) |
Affinché le informazioni sulle norme prudenziali nazionali siano rapidamente disponibili dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno che la prima trasmissione delle informazioni avvenga entro sei mesi dall'entrata in vigore stessa. |
(11) |
Come precisato nel considerando 32 della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme tecniche redatte dall'EIOPA devono far salve le competenze degli Stati membri riguardanti le norme prudenziali relative agli enti contemplati dalla direttiva 2003/41/CE. |
(12) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'EIOPA ha presentato alla Commissione. |
(13) |
L'EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche riguardo al progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i costi e benefici previsti e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Procedure di comunicazione
1. Le autorità competenti trasmettono le informazioni sulle disposizioni prudenziali nazionali all'EIOPA, per la prima volta entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno civile posteriore all'anno in cui scade tale termine di sei mesi.
2. La prima trasmissione riguarda le disposizioni prudenziali nazionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le trasmissioni annuali successive riguardano le disposizioni prudenziali nazionali vigenti il 1o marzo dell'anno civile di cui trattasi.
3. Le autorità competenti possono trasmettere in qualsiasi momento all'EIOPA, a titolo facoltativo, informazioni aggiornate sulle loro disposizioni prudenziali nazionali.
Articolo 2
Formato e modelli per la comunicazione
1. Per la comunicazione e l'aggiornamento delle disposizioni prudenziali nazionali, le autorità competenti si avvalgono del modello riportato in allegato, indicando:
a) |
la denominazione dell'autorità competente, la denominazione dello Stato membro e la data di trasmissione all'EIOPA; |
b) |
se si tratta della prima trasmissione, di una trasmissione a titolo facoltativo o della trasmissione annuale; |
c) |
se la trasmissione riguarda le compagnie di assicurazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/41/CE, e il tipo di compagnia di assicurazione; |
d) |
se esistono diversi tipi strutturali di ente pensionistico aziendale o professionale nello Stato membro e, in caso affermativo, le denominazioni dei tipi strutturali e le disposizioni prudenziali nazionali ad esse applicabili; |
e) |
se le disposizioni comunicate si applicano a singoli territori all'interno dello Stato membro e, in caso affermativo, l'ambito territoriale di tali disposizioni; |
f) |
la designazione ufficiale e il numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché il titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati; |
g) |
un collegamento ipertestuale alla pertinente sezione del sito web contenente il testo integrale degli atti, se disponibile. |
2. Le eventuali disposizioni prudenziali nazionali non elencate nel modello riportato in allegato sono indicate dall'autorità competente, in tale modello, nella categoria «altro».
3. Le autorità competenti presentano all'EIOPA i modelli compilati in formato elettronico.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.
(2) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).
(3) Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).
(4) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO
Modello su riguardante le disposizioni nazionali prudenziali pertinenti al settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali |
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Denominazione dell'autorità competente |
Denominazione dello Stato membro |
Data di trasmissione all'EIOPA |
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La comunicazione si riferisce alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). (Contrassegnare con una X) |
Sì |
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Nel nostro ordinamento esistono diverse tipologie di struttura di ente pensionistico aziendale o professionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d). (Contrassegnare con una X) |
Sì |
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No |
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No |
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In caso affermativo, si prega di indicare la tipologia di impresa di assicurazione di cui alla normativa nazionale: |
In caso affermativo, si prega di indicare le loro denominazioni e chiarire se ai diversi tipi strutturali di enti pensionistici aziendali o professionali si applicano disposizioni prudenziali nazionali diverse. |
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Tipo di comunicazione (Contrassegnare con una X) |
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Diverso ambito territoriale delle disposizioni comunicate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) (Contrassegnare con una X) |
Sì |
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No |
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In caso affermativo, si prega di indicare l'ambito territoriale di ciascuna delle disposizioni comunicate. |
Codice |
Voce |
Disposizioni corrispondenti della direttiva 2003/41/CE |
10 |
Attività degli enti |
Articolo 7 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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20 |
Separazione giuridica tra imprese promotrici ed enti pensionistici aziendali o professionali |
Articolo 8 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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30 |
Condizioni per l'esercizio dell'attività |
Articolo 9 |
31 |
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Articolo 9, paragrafo 1 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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32 |
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Articolo 9, paragrafo 2 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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33 |
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Articolo 9, paragrafo 3 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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34 |
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Articolo 9, paragrafo 4 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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35 |
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Articolo 9, paragrafo 5 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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40 |
Conti e relazioni annuali |
Articolo 10 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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50 |
Documento illustrante i principi della politica d'investimento |
Articolo 12 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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60 |
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti |
Articolo 13 |
61 |
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Articolo 13, paragrafo 1 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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62 |
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Articolo 13, paragrafo 2 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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70 |
Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti |
Articolo 14 |
71 |
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Articolo 14, paragrafo 1 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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72 |
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Articolo 14, paragrafo 2 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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73 |
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Articolo 14, paragrafo 3 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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74 |
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Articolo 14, paragrafo 4 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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75 |
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Articolo 14, paragrafo 5 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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80 |
Riserve tecniche |
Articolo 15 |
81 |
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Articolo 15, paragrafo 1 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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82 |
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Articolo 15, paragrafo 2 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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83 |
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Articolo 15, paragrafo 3 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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84 |
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Articolo 15, paragrafo 4 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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85 |
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Articolo 15, paragrafo 5 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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86 |
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Articolo 15, paragrafo 6 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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90 |
Finanziamento delle riserve tecniche |
Articolo 16 |
91 |
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Articolo 16, paragrafo 1 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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92 |
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Articolo 16, paragrafo 2 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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93 |
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Articolo 16, paragrafo 3 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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100 |
Fondi propri obbligatori |
Articolo 17 |
101 |
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Articolo 17, paragrafo 1 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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102 |
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Articolo 17, paragrafo 2 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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103 |
|
Articolo 17, paragrafo 3 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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110 |
Norme relative agli investimenti |
Articolo 18 |
111 |
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Articolo 18, paragrafo 1 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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112 |
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Articolo 18, paragrafo 2 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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113 |
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Articolo 18, paragrafo 3 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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114 |
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Articolo 18, paragrafo 4 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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115 |
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Articolo 18, paragrafo 5 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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116 |
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Articolo 18, paragrafo 6 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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117 |
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Articolo 18, paragrafo 7 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
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120 |
Gestione e deposito |
Articolo 19 |
Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |
Altro di cui all'articolo 2, paragrafo 2 |
Disposizioni prudenziali nazionali che non sono contemplate nell'elenco di cui sopra. Designazione ufficiale e numero progressivo degli atti di cui trattasi nonché titolo e numero delle sezioni e degli articoli interessati, se del caso: Uno o più collegamenti ipertestuali al testo integrale della normativa nazionale: |