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Document 32014R0594

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 165 del 4.6.2014, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/594/oj

    4.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 165/44


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 594/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 3 giugno 2014

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 prevede che l'autorità competente dello Stato membro d'origine di un fondo europeo per l'imprenditoria sociale (European social entrepreneurship fund — EuSEF) notifichi agli Stati membri ospitanti e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority — ESMA) gli eventi connessi al passaporto dei gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale. L'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento in questione prevede inoltre che l'autorità competente dello Stato membro d'origine informi le autorità competenti degli Stati membri ospitanti della cancellazione di un gestore di un EuSEF dal registro.

    (2)

    Tenuto conto del fatto che l'ESMA non ha ancora elaborato uno strumento informatico dedicato per tale notifica, l'uso della posta elettronica costituisce il formato più idoneo per questo tipo di notifica tra le autorità competenti e all'ESMA. Pertanto, l'ESMA dovrebbe stabilire un elenco di indirizzi di posta elettronica pertinenti da trasmettere a tutte le autorità competenti.

    (3)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

    (4)

    Dato il carattere limitato della portata e dell'incidenza del formato della notifica e considerando che solo le autorità competenti sono tenute a utilizzare il modulo specifico stabilito, l'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sull'introduzione di tale formato. L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce il formato della notifica tra le autorità competenti e all'ESMA delle informazioni a fini di vigilanza concernenti gli eventi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013.

    Articolo 2

    Formato della notifica

    L'autorità competente dello Stato membro d'origine di un fondo europeo per l'imprenditoria sociale notifica tramite posta elettronica alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e all'ESMA gli eventi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013 compilando il modulo contenuto nell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 3

    Elenco di indirizzi di posta elettronica

    Ciascuna autorità competente comunica all'ESMA gli indirizzi di posta elettronica pertinenti per la notifica di informazioni a fini di vigilanza.

    L'ESMA trasmette a tutte le autorità competenti l'elenco di indirizzi di posta elettronica pertinenti, compreso il suo.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


    ALLEGATO

    Notifica della registrazione di un gestore di fondi europei per l'imprenditoria sociale (European social entrepreneurship funds — EuSEF) o aggiornamento di informazioni già notificate

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