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Document 32014R0579

    Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014 , recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 160 del 29.5.2014, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/07/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/579/oj

    29.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 160/14


    REGOLAMENTO (UE) N. 579/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 28 maggio 2014

    recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 852/2004 dispone che, per il trasporto di prodotti alimentari, gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui al capitolo IV dell'allegato II di detto regolamento. Il punto 4 di tale capitolo stabilisce che i prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Tale requisito, tuttavia, è poco funzionale e impone agli operatori del settore alimentare un onere indebitamente oneroso quando è applicato al trasporto con imbarcazioni marittime di oli e di grassi liquidi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo. Inoltre, la disponibilità di imbarcazioni marittime riservate al trasporto di prodotti alimentari è insufficiente per consentire il commercio regolare di tali oli e grassi.

    (2)

    La direttiva 96/3/CE della Commissione (2) consente il trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi, in serbatoi che sono stati precedentemente utilizzati per il trasporto delle sostanze elencate nell'allegato di tale direttiva, a determinate condizioni atte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza ed integrità dei prodotti alimentari cui essa si riferisce.

    (3)

    Alla luce del dibattito tenutosi nell'ambito del Codex Alimentarius, che ha condotto all'adozione di criteri da applicare per determinare l'accettabilità dei carichi precedenti per gli oli liquidi e i grassi commestibili sfusi trasportati via mare (3) e su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato i criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili e ha adottato un parere scientifico sul riesame dei criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili (4).

    (4)

    Su richiesta della Commissione l'EFSA ha anche sottoposto a valutazione un elenco di sostanze tenendo conto di tali criteri. L'EFSA ha adottato diversi pareri scientifici sulla valutazione delle sostanze e sulla loro accettabilità come carichi precedenti per i grassi e gli oli commestibili (5)  (6)  (7)  (8).

    (5)

    Per ragioni di chiarezza della legislazione dell'Unione e per tener conto dell'esito dei pareri scientifici dell'EFSA è opportuno abrogare la direttiva 96/3/CE e sostituirla con il presente regolamento.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Deroga

    In deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, gli oli o i grassi liquidi che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo («gli oli o i grassi») possono essere trasportati con imbarcazioni marittime che non sono riservate al trasporto di prodotti alimentari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

    Articolo 2

    Condizioni per la deroga

    1.   Le merci trasportate con un'imbarcazione marittima precedentemente agli oli e ai grassi, nelle stesse attrezzature (di seguito denominate il «carico precedente»), constano di una delle sostanze o di una miscela delle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento.

    2.   Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che devono essere sottoposti a lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:

    a)

    qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere:

    i)

    un prodotto alimentare; o

    ii)

    un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato;

    oppure

    b)

    qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere:

    i)

    prodotti alimentari; o

    ii)

    carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato.

    3.   Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:

    a)

    i serbatoi devono essere:

    i)

    di acciaio inossidabile; o

    ii)

    rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico;

    e

    b)

    i tre carichi trasportati in precedenza nel serbatoio devono essere prodotti alimentari.

    Articolo 3

    Documentazione

    1.   Il comandante di imbarcazioni marittime che trasportano, in serbatoi, oli e grassi liquidi sfusi conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti trasportati nei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.

    2.   Qualora il carico sia stato trasbordato oltre alla documentazione di cui al paragrafo 1 il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.

    3.   Su richiesta, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 4

    Abrogazione

    La direttiva 96/3/CE è abrogata.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  Direttiva 96/3/Euratom, CECA, CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42).

    (3)  Programma congiunto FAO/OMS per le norme alimentari, Commissione del Codex Alimentarius, trentaquattresima sessione, centro internazionale di conferenze, Ginevra, Svizzera, 4-9 luglio 2011, REP11/CAC, punti 45-46.

    (4)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare, formulato su richiesta della Commissione europea, sul riesame dei criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili. EFSA Journal (2009) 1110, pagg. 1-21.

    (5)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of substances as acceptable previous cargoes for edible fats and oils (Parere scientifico sulla valutazione di sostanze come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili). EFSA Journal 2009; 7(11):1391.

    (6)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part I of III (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte I di III). EFSA Journal 2011; 9(12):2482.

    (7)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 1996/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part II of III (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte II di III). EFSA Journal 2012; 10(5):2703.

    (8)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part III of III (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte III di III). EFSA Journal 2012; 10(12):2984.


    ALLEGATO

    ELENCO DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI

    Sostanza (sinonimi)

    N. CAS

    Acido acetico (acido etanoico; acido di aceto; acido carbossilico di metano)

    64-19-7

    Anidride acetica (anidride etanoica)

    108-24-7

    Acetone (dimetilchetone; 2-propanone)

    67-64-1

    Distillati di oli acidi e di acidi grassi — da oli e grassi vegetali e/o loro miscele e da grassi e oli animali e marini

    Idrossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico)

    1336-21-6

    Polifosfato di ammonio

    68333-79-9 e 10124-31-9

    Oli e grassi animali, marini, vegetali e idrogenati secondo la circolare MEPC.2 (Comitato per la protezione dell'ambiente marino) dell'IMO.

    Alcole benzilico (solo purezza per reagenti e di grado farmaceutico)

    100-51-6

    Acetato di n-butile

    123-86-4

    Acetato di sec-butile

    105-46-4

    Acetato di tert-butile

    540-88-5

    Soluzione di nitrato di ammonio

    Soluzione di nitrato di calcio (CN-9) e dei suoi sali doppi NH4 NO3 .5Ca(NO3 )2.10H2 O, vale a dire «acido nitrico, sale di calcio ammonio»

    6484-52-2

    35054-52-5

    Soluzione di cloruro di calcio

    10043-52-4

    Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenzene)

    110-82-7

    Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano del 7 % e uno massimo dell'8 %)

    8013-07-8

    Etanolo (alcole etilico)

    64-17-5

    Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto)

    141-78-6

    2-etilesanolo (2-etilesilalcole)

    104-76-7

    Acidi grassi

     

    Acido arachidico (acido icosanoico)

    506-30-9

    Acido benetico (acido docosanoico)

    112-85-6

    Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico; acido formico propilico)

    107-92-6

    Acido caprinico (acido n-decanoico)

    334-48-5

    Acido capronico (acido n-esanoico)

    142-62-1

    Acido caprilico (acido n-ottanoico)

    124-07-2

    Acido erucico (acido cis 13-docosenoico)

    112-86-7

    Acido eptoico (acido n-eptanoico)

    111-14-8

    Acido laurico (acido n-dodecanoico)

    143-07-7

    Acido lauroleico (acido dodecanoico)

    4998-71-4

    Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico)

    60-33-3

    Acido linoleico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico)

    463-40-1

    Acido miristico (acido n-tetradecanoico)

    544-63-8

    Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico)

    544-64-9

    Acido oleico (acido n-ottadecenoico)

    112-80-1

    Acido palmitico (acido n-esadecanoico)

    57-10-3

    Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico)

    373-49-9

    Acido pelargonico (acido n-nonanoico)

    112-05-0

    Acido ricinoleico (cis-12-idrossiottadec-9-enoico; acido dell'olio di ricino)

    141-22-0

    Acido stearico (acido n-ottadecanoico)

    57-11-4

    Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico)

    109-52-4

    Esteri di acidi grassi — qualsiasi estere prodotto dalla combinazione degli acidi grassi elencati con uno qualunque degli alcoli grassi elencati, nonché metanolo ed etanolo. Seguono esempi di tali esteri

     

    Miristato di butile

    110-36-1

    Stearato cetilico

    110-63-2

    Palmitato oleilico

    2906-55-0

    Laurato metilico (dodecanoatometilico)

    111-82-0

    Oleato metilico (ottadecenoatometilico)

    112-62-9

    Palmitato metilico (esadecanoatometilico)

    112-39-0

    Stearato metilico (ottadecanoatometilico)

    112-61-8

    Alcoli grassi

     

    Alcole butilico (1-butanolo; alcole butirrico)

    71-36-3

    Alcole caprolico (1-esanolo; alcole esilico)

    111-27-3

    Alcole caprilico (1-n-ottanolo; eptile carbinolo)

    111-87-5

    Alcole cetilico (alcole C-16; 1-esadecanolo; alcole cetilico; alcole palmitilico; alcole n-primario esadecilico)

    36653-82-4

    Alcole decilico (1-decanolo)

    112-30-1

    Alcole enantilico (1-eptanolo; alcole eptilico)

    111-70-6

    Alcole laurilico (n-dodecanolo; alcole dodecilico)

    112-53-8

    Alcole miristilico (1-tetradecanolo; tetradecanolo)

    112-72-1

    Alcole nonilico (1-nonanolo; alcole pelargonico; ottilcarbinolo)

    143-08-8

    Alcole oleico (ottadecenolo)

    143-28-2

    Alcole stearilico (1-ottadecanolo);

    112-92-5

    Alcole tridecilico (1-tetradecanolo);

    112-70-9

    Miscele di alcoli grassi

     

    Alcole miristilico laurilico (miscela di C12 — C14)

     

    Alcole stearilico cetilico (miscela di C16 — C18)

     

    Acido formico (acido metanoico; acido carbossilico di idrogeno)

    64-18-6

    Fruttosio

    57-48-7 e 30237-26-4

    Glicerolo (glicerina; propan-1,2,3-triolo)

    56-81-5

    Glicoli

     

    1,3 butanodiolo (1,3-butilenglicole)

    107-88-0

    1,4 butanodiolo (1,4-butilenglicole)

    110-63-4

    Eptano (purezza commerciale)

    142-82-5

    Esano (purezza tecnica)

    110-54-3 e 64742-49-0

    Perossido di idrogeno

    7722-84-1

    Isobutanolo (2-metil-1-propanolo)

    78-83-1

    Acetato di isobutile (2-metilpropilacetato)

    110-19-0

    Isodecanolo (alcole isodecilico)

    25339-17-7

    Isononal (alcole isononilico)

    27458-94-2

    Isoottanolo (alcole isoottilico)

    26952-21-6

    Isopropanolo (propan-2-olo; alcole isopropilico; IPA)

    67-63-0

    Caolino liquame

    1332-58-7

    Limonene (dipentene)

    138-86-3

    Soluzione di cloruro di magnesio

    7786-30-3

    Metanolo (alcole metilico)

    67-56-1

    Metiletilchetone (2-butanone)

    78-93-3

    Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone)

    108-10-1

    Metil-ter-butil-etere (MTBE)

    04/04/1634

    Melasse, prodotte dall'industria convenzionale di trasformazione dello zucchero utilizzando canna da zucchero, barbabietole da zucchero, agrumi o sorgo

    Cera di paraffina (purezza alimentare)

    8002-74-2 e 63231-60-7

    Pentano

    109-66-0

    Acido fosforico (acido ortofosforico)

    7664-38-2

    Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400)

    25322-69-4

    Acqua potabile

    7732-18-5

    Soluzione di idrossido di potassio (potassa caustica)

    1310-58-3

    Acetato n-propilico

    109-60-4

    Alcole propilico (propan-1-olo; 1-propanolo)

    71-23-8

    Propilenglicole (1,2 propilenglicole; 1,2-propanodiolo; 1,2-diidrossipropano; monopropilenglicole (mpg); metilglicole)

    57-55-6

    1,3-propanodiolo (1,3-propilenglicole) trimetilenglicole)

    504-63-2

    Tetrapropilene

    6842-15-5

    Soluzione d'idrossido di sodio (soda caustica)

    1310-73-2

    Soluzione di silicato di sodio (vetro solubile)

    1344-09-8

    Soluzione di sorbitolo (d-sorbitolo; alcole esaidrico; d-sorbite)

    50-70-4

    Acido solforico

    7664-93-9

    Acidi grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, a condizione che le relative fonti siano tipi di grassi o di oli commestibili

    Alcoli grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, a condizione che le relative fonti siano tipi di grassi o di oli commestibili

    Esteri grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, purché le relative fonti siano tipi di grassi e oli commestibili

    Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN)

    Oli minerali bianchi

    8042-47-5


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