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Document 32014R0579
Commission Regulation (EU) No 579/2014 of 28 May 2014 granting derogation from certain provisions of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the transport of liquid oils and fats by sea Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014 , recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014 , recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 160 del 29.5.2014, p. 14–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/07/2019
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 579/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2014
recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 dispone che, per il trasporto di prodotti alimentari, gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui al capitolo IV dell'allegato II di detto regolamento. Il punto 4 di tale capitolo stabilisce che i prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Tale requisito, tuttavia, è poco funzionale e impone agli operatori del settore alimentare un onere indebitamente oneroso quando è applicato al trasporto con imbarcazioni marittime di oli e di grassi liquidi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo. Inoltre, la disponibilità di imbarcazioni marittime riservate al trasporto di prodotti alimentari è insufficiente per consentire il commercio regolare di tali oli e grassi. |
(2) |
La direttiva 96/3/CE della Commissione (2) consente il trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi, in serbatoi che sono stati precedentemente utilizzati per il trasporto delle sostanze elencate nell'allegato di tale direttiva, a determinate condizioni atte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza ed integrità dei prodotti alimentari cui essa si riferisce. |
(3) |
Alla luce del dibattito tenutosi nell'ambito del Codex Alimentarius, che ha condotto all'adozione di criteri da applicare per determinare l'accettabilità dei carichi precedenti per gli oli liquidi e i grassi commestibili sfusi trasportati via mare (3) e su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato i criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili e ha adottato un parere scientifico sul riesame dei criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili (4). |
(4) |
Su richiesta della Commissione l'EFSA ha anche sottoposto a valutazione un elenco di sostanze tenendo conto di tali criteri. L'EFSA ha adottato diversi pareri scientifici sulla valutazione delle sostanze e sulla loro accettabilità come carichi precedenti per i grassi e gli oli commestibili (5) (6) (7) (8). |
(5) |
Per ragioni di chiarezza della legislazione dell'Unione e per tener conto dell'esito dei pareri scientifici dell'EFSA è opportuno abrogare la direttiva 96/3/CE e sostituirla con il presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
In deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, gli oli o i grassi liquidi che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo («gli oli o i grassi») possono essere trasportati con imbarcazioni marittime che non sono riservate al trasporto di prodotti alimentari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
Articolo 2
Condizioni per la deroga
1. Le merci trasportate con un'imbarcazione marittima precedentemente agli oli e ai grassi, nelle stesse attrezzature (di seguito denominate il «carico precedente»), constano di una delle sostanze o di una miscela delle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento.
2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che devono essere sottoposti a lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:
a) |
qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere:
oppure |
b) |
qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere:
|
3. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari, è consentito alle seguenti condizioni:
a) |
i serbatoi devono essere:
e |
b) |
i tre carichi trasportati in precedenza nel serbatoio devono essere prodotti alimentari. |
Articolo 3
Documentazione
1. Il comandante di imbarcazioni marittime che trasportano, in serbatoi, oli e grassi liquidi sfusi conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti trasportati nei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.
2. Qualora il carico sia stato trasbordato oltre alla documentazione di cui al paragrafo 1 il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.
3. Su richiesta, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 4
Abrogazione
La direttiva 96/3/CE è abrogata.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Direttiva 96/3/Euratom, CECA, CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42).
(3) Programma congiunto FAO/OMS per le norme alimentari, Commissione del Codex Alimentarius, trentaquattresima sessione, centro internazionale di conferenze, Ginevra, Svizzera, 4-9 luglio 2011, REP11/CAC, punti 45-46.
(4) Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare, formulato su richiesta della Commissione europea, sul riesame dei criteri per i carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili. EFSA Journal (2009) 1110, pagg. 1-21.
(5) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of substances as acceptable previous cargoes for edible fats and oils (Parere scientifico sulla valutazione di sostanze come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili). EFSA Journal 2009; 7(11):1391.
(6) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part I of III (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte I di III). EFSA Journal 2011; 9(12):2482.
(7) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 1996/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part II of III (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte II di III). EFSA Journal 2012; 10(5):2703.
(8) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Scientific Opinion on the evaluation of the substances currently on the list in the annex to Commission Directive 96/3/EC as acceptable previous cargoes for edible fats and oils, Part III of III (Parere scientifico sulla valutazione delle sostanze attualmente figuranti nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE della Commissione come carichi precedenti accettabili per i grassi e gli oli commestibili, parte III di III). EFSA Journal 2012; 10(12):2984.
ALLEGATO
ELENCO DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI
Sostanza (sinonimi) |
N. CAS |
Acido acetico (acido etanoico; acido di aceto; acido carbossilico di metano) |
64-19-7 |
Anidride acetica (anidride etanoica) |
108-24-7 |
Acetone (dimetilchetone; 2-propanone) |
67-64-1 |
Distillati di oli acidi e di acidi grassi — da oli e grassi vegetali e/o loro miscele e da grassi e oli animali e marini |
— |
Idrossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico) |
1336-21-6 |
Polifosfato di ammonio |
68333-79-9 e 10124-31-9 |
Oli e grassi animali, marini, vegetali e idrogenati secondo la circolare MEPC.2 (Comitato per la protezione dell'ambiente marino) dell'IMO. |
— |
Alcole benzilico (solo purezza per reagenti e di grado farmaceutico) |
100-51-6 |
Acetato di n-butile |
123-86-4 |
Acetato di sec-butile |
105-46-4 |
Acetato di tert-butile |
540-88-5 |
Soluzione di nitrato di ammonio Soluzione di nitrato di calcio (CN-9) e dei suoi sali doppi NH4 NO3 .5Ca(NO3 )2.10H2 O, vale a dire «acido nitrico, sale di calcio ammonio» |
6484-52-2 35054-52-5 |
Soluzione di cloruro di calcio |
10043-52-4 |
Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenzene) |
110-82-7 |
Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano del 7 % e uno massimo dell'8 %) |
8013-07-8 |
Etanolo (alcole etilico) |
64-17-5 |
Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto) |
141-78-6 |
2-etilesanolo (2-etilesilalcole) |
104-76-7 |
Acidi grassi |
|
Acido arachidico (acido icosanoico) |
506-30-9 |
Acido benetico (acido docosanoico) |
112-85-6 |
Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico; acido formico propilico) |
107-92-6 |
Acido caprinico (acido n-decanoico) |
334-48-5 |
Acido capronico (acido n-esanoico) |
142-62-1 |
Acido caprilico (acido n-ottanoico) |
124-07-2 |
Acido erucico (acido cis 13-docosenoico) |
112-86-7 |
Acido eptoico (acido n-eptanoico) |
111-14-8 |
Acido laurico (acido n-dodecanoico) |
143-07-7 |
Acido lauroleico (acido dodecanoico) |
4998-71-4 |
Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico) |
60-33-3 |
Acido linoleico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico) |
463-40-1 |
Acido miristico (acido n-tetradecanoico) |
544-63-8 |
Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico) |
544-64-9 |
Acido oleico (acido n-ottadecenoico) |
112-80-1 |
Acido palmitico (acido n-esadecanoico) |
57-10-3 |
Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico) |
373-49-9 |
Acido pelargonico (acido n-nonanoico) |
112-05-0 |
Acido ricinoleico (cis-12-idrossiottadec-9-enoico; acido dell'olio di ricino) |
141-22-0 |
Acido stearico (acido n-ottadecanoico) |
57-11-4 |
Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico) |
109-52-4 |
Esteri di acidi grassi — qualsiasi estere prodotto dalla combinazione degli acidi grassi elencati con uno qualunque degli alcoli grassi elencati, nonché metanolo ed etanolo. Seguono esempi di tali esteri |
|
Miristato di butile |
110-36-1 |
Stearato cetilico |
110-63-2 |
Palmitato oleilico |
2906-55-0 |
Laurato metilico (dodecanoatometilico) |
111-82-0 |
Oleato metilico (ottadecenoatometilico) |
112-62-9 |
Palmitato metilico (esadecanoatometilico) |
112-39-0 |
Stearato metilico (ottadecanoatometilico) |
112-61-8 |
Alcoli grassi |
|
Alcole butilico (1-butanolo; alcole butirrico) |
71-36-3 |
Alcole caprolico (1-esanolo; alcole esilico) |
111-27-3 |
Alcole caprilico (1-n-ottanolo; eptile carbinolo) |
111-87-5 |
Alcole cetilico (alcole C-16; 1-esadecanolo; alcole cetilico; alcole palmitilico; alcole n-primario esadecilico) |
36653-82-4 |
Alcole decilico (1-decanolo) |
112-30-1 |
Alcole enantilico (1-eptanolo; alcole eptilico) |
111-70-6 |
Alcole laurilico (n-dodecanolo; alcole dodecilico) |
112-53-8 |
Alcole miristilico (1-tetradecanolo; tetradecanolo) |
112-72-1 |
Alcole nonilico (1-nonanolo; alcole pelargonico; ottilcarbinolo) |
143-08-8 |
Alcole oleico (ottadecenolo) |
143-28-2 |
Alcole stearilico (1-ottadecanolo); |
112-92-5 |
Alcole tridecilico (1-tetradecanolo); |
112-70-9 |
Miscele di alcoli grassi |
|
Alcole miristilico laurilico (miscela di C12 — C14) |
|
Alcole stearilico cetilico (miscela di C16 — C18) |
|
Acido formico (acido metanoico; acido carbossilico di idrogeno) |
64-18-6 |
Fruttosio |
57-48-7 e 30237-26-4 |
Glicerolo (glicerina; propan-1,2,3-triolo) |
56-81-5 |
Glicoli |
|
1,3 butanodiolo (1,3-butilenglicole) |
107-88-0 |
1,4 butanodiolo (1,4-butilenglicole) |
110-63-4 |
Eptano (purezza commerciale) |
142-82-5 |
Esano (purezza tecnica) |
110-54-3 e 64742-49-0 |
Perossido di idrogeno |
7722-84-1 |
Isobutanolo (2-metil-1-propanolo) |
78-83-1 |
Acetato di isobutile (2-metilpropilacetato) |
110-19-0 |
Isodecanolo (alcole isodecilico) |
25339-17-7 |
Isononal (alcole isononilico) |
27458-94-2 |
Isoottanolo (alcole isoottilico) |
26952-21-6 |
Isopropanolo (propan-2-olo; alcole isopropilico; IPA) |
67-63-0 |
Caolino liquame |
1332-58-7 |
Limonene (dipentene) |
138-86-3 |
Soluzione di cloruro di magnesio |
7786-30-3 |
Metanolo (alcole metilico) |
67-56-1 |
Metiletilchetone (2-butanone) |
78-93-3 |
Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone) |
108-10-1 |
Metil-ter-butil-etere (MTBE) |
04/04/1634 |
Melasse, prodotte dall'industria convenzionale di trasformazione dello zucchero utilizzando canna da zucchero, barbabietole da zucchero, agrumi o sorgo |
— |
Cera di paraffina (purezza alimentare) |
8002-74-2 e 63231-60-7 |
Pentano |
109-66-0 |
Acido fosforico (acido ortofosforico) |
7664-38-2 |
Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400) |
25322-69-4 |
Acqua potabile |
7732-18-5 |
Soluzione di idrossido di potassio (potassa caustica) |
1310-58-3 |
Acetato n-propilico |
109-60-4 |
Alcole propilico (propan-1-olo; 1-propanolo) |
71-23-8 |
Propilenglicole (1,2 propilenglicole; 1,2-propanodiolo; 1,2-diidrossipropano; monopropilenglicole (mpg); metilglicole) |
57-55-6 |
1,3-propanodiolo (1,3-propilenglicole) trimetilenglicole) |
504-63-2 |
Tetrapropilene |
6842-15-5 |
Soluzione d'idrossido di sodio (soda caustica) |
1310-73-2 |
Soluzione di silicato di sodio (vetro solubile) |
1344-09-8 |
Soluzione di sorbitolo (d-sorbitolo; alcole esaidrico; d-sorbite) |
50-70-4 |
Acido solforico |
7664-93-9 |
Acidi grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, a condizione che le relative fonti siano tipi di grassi o di oli commestibili |
— |
Alcoli grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, a condizione che le relative fonti siano tipi di grassi o di oli commestibili |
— |
Esteri grassi non frazionati da oli e grassi vegetali, marini e animali e/o loro miscele, purché le relative fonti siano tipi di grassi e oli commestibili |
— |
Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN) |
— |
Oli minerali bianchi |
8042-47-5 |