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Document 32014R0578
Council Implementing Regulation (EU) No 578/2014 of 28 May 2014 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2014 del Consiglio, del 28 maggio 2014 , che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2014 del Consiglio, del 28 maggio 2014 , che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
GU L 160 del 29.5.2014, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 578/2014 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2014
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Due persone e un'entità non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
ALLEGATO
I. |
Sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 le seguenti persone ed entità, nonché le relative voci: A. Persone n. 14. Asif Shawkat n. 178. Sulieman Maarouf B. Entità n. 45. Syria International Islamic Bank |
II. |
Le voci relative alle persone elencate in appresso, quali figurano nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sono sostituite dalle seguenti:
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