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Document 32014R0574

Regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014 , che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione

OJ L 159, 28.5.2014, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/574/oj

28.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/41


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2014

che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 60, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 dispone che i fabbricanti di prodotti da costruzione redigano una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o che è conforme ad una Valutazione tecnica europea emessa per tale prodotto. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 tale dichiarazione va redatta adottando il modello di cui all'allegato III dello stesso regolamento.

(2)

In conformità all'articolo 60, lettera e) del regolamento (UE) n. 305/2011 alla Commissione è delegato il compito di adeguare l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 in seguito ai progressi tecnici.

(3)

Il modello di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 va adeguato al fine di essere rispondente ai progressi tecnici, di consentire la flessibilità richiesta dai diversi tipi di prodotti da costruzione e fabbricanti, nonché per semplificare la dichiarazione di prestazione.

(4)

Inoltre, l'esperienza pratica derivata dall'attuazione dell'allegato III indica che i fabbricanti necessitano di ulteriori istruzioni per redigere dichiarazioni di prestazione in materia di prodotti da costruzione che siano coerenti con la legislazione vigente. Rendere disponibili tali istruzioni garantirebbe altresì l'applicazione armonizzata e corretta dell'allegato III.

(5)

Ai fabbricanti andrebbe concessa una certa flessibilità nella redazione delle dichiarazioni di prestazione, a condizione che essi forniscano in modo chiaro e coerente le informazioni essenziali prescritte dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011.

(6)

Al fine di identificare univocamente il prodotto a cui si riferisce una dichiarazione di prestazione con i relativi livelli o classi di prestazione i fabbricanti dovrebbero porre ogni prodotto in relazione al rispettivo prodotto-tipo e ad un dato insieme di livelli o di classi di prestazione per mezzo del codice di identificazione unico, secondo quanto prescritto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 305/2011.

(7)

Lo scopo dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 è permettere l'identificazione e la rintracciabilità di ogni singolo prodotto da costruzione mediante l'indicazione a cura dei fabbricanti di un numero di tipo, di lotto o di serie. Non è questo lo scopo della dichiarazione di prestazione, destinata ad essere usata successivamente per tutti i prodotti corrispondenti al prodotto-tipo ivi definito. Ne consegue che per le informazioni prescritte dall'articolo 11, paragrafo 4, non dovrebbe esservi obbligo di inserimento nella dichiarazione di prestazione.

(8)

In presenza di un'identificazione corretta degli organismi notificati, l'elenco di tutti i certificati, delle prove e dei calcoli o delle relazioni di valutazione emessi può diventare ampia e onerosa senza apportare valore aggiunto agli utilizzatori di un prodotto corredato di una dichiarazione di prestazione. Non va quindi imposto ai fabbricanti l'inserimento di tali elenchi nelle dichiarazioni di prestazione.

(9)

Al fine di migliorare l'efficienza e la competitività dell'intero settore europeo delle costruzioni, i fabbricanti che forniscono dichiarazioni di prestazione e desiderano avvalersi della semplificazione e delle istruzioni volte ad agevolare la redazione di tali dichiarazioni vanno messi in grado di ottenere questi vantaggi il prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le dichiarazioni di prestazione rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e conformi all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'allegato III nella sua forma originaria sono ritenute conformi al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N.

1.

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

2.

Usi previsti:

3.

Fabbricante:

4.

Mandatario:

5.

Sistemi di VVCP:

6a.

Norma armonizzata:

Organismi notificati:

6b.

Documento per la valutazione europea:

Valutazione tecnica europea:

Organismo di valutazione tecnica:

Organismi notificati:

7.

Prestazioni dichiarate:

8.

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

 

[nome e cognome]

 

In [luogo] addì [data di emissione]

 

[firma]

Istruzioni per redigere la dichiarazione di prestazione

1.   DISPOSIZIONI GENERALI

Queste istruzioni intendono essere di guida ai fabbricanti per la redazione di una dichiarazione di prestazione conforme al regolamento (UE) n. 305/2011 secondo il modello presente in questo allegato (nel seguito “il modello”).

Queste istruzioni non fanno parte delle dichiarazioni di prestazione che i fabbricanti devono emettere e non vanno allegate alle dichiarazioni di prestazione.

Nel redigere una dichiarazione di prestazione il fabbricante:

1)

deve riprodurre i testi e le intestazioni del modello che non sono racchiusi tra parentesi quadre;

2)

deve sostituire gli spazi vuoti e le parentesi quadre inserendo le informazioni necessarie.

Il fabbricante può anche inserire nella dichiarazione di prestazione il riferimento al sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011. Tale riferimento può essere collocato dopo il punto 8 o in altro luogo dove non pregiudichi la leggibilità e la chiarezza delle informazioni obbligatorie.

2.   FLESSIBILITÀ

A condizione che le informazioni obbligatorie imposte dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 siano fornite in modo chiaro, completo e coerente, nel redigere una dichiarazione di prestazione è possibile:

1)

utilizzare un'impaginazione diversa da quella del modello;

2)

fondere i punti presentandone alcuni insieme;

3)

disporre i punti del modello in un ordine diverso o usando una o più tabelle;

4)

omettere i punti del modello che non sono pertinenti al prodotto per il quale si redige la dichiarazione di prestazione. Ciò è ad esempio opportuno poiché la dichiarazione di prestazione può basarsi su una norma armonizzata o su una Valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto, cosa che rende inapplicabile l'altra alternativa. Tali omissioni possono riguardare altresì i punti relativi al mandatario o all'uso della documentazione tecnica appropriata e della documentazione tecnica specifica;

5)

esporre i punti senza numerazione.

Se un fabbricante intende emettere una dichiarazione di prestazione unica relativa a diverse versioni di un prodotto-tipo, almeno gli elementi seguenti vanno elencati separatamente e con chiarezza per ogni versione del prodotto: il numero della dichiarazione di prestazione, il codice di identificazione al punto 1 e le prestazioni dichiarate al punto 7.

3.   ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Punto del modello

Istruzioni

Numero della dichiarazione di prestazione

È il numero di riferimento della dichiarazione di prestazione prescritto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.

La scelta del numero spetta al fabbricante.

Questo numero può coincidere con il codice di identificazione unico del prodotto-tipo indicato al punto 1 del modello.

Punto 1

Indicare il codice di identificazione unico del prodotto-tipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011.

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 stabilisce che il codice di identificazione unico deciso dal fabbricante e posto successivamente alla marcatura CE sia correlato al prodotto-tipo e quindi all'insieme di livelli o classi di prestazione di un prodotto da costruzione, così come indicati nella dichiarazione di prestazione corrispondente. È inoltre necessario che i destinatari dei prodotti da costruzione, in particolare gli utilizzatori finali, possano identificare univocamente tale insieme di livelli o classi di prestazione per ogni singolo prodotto. Di conseguenza ogni prodotto da costruzione per il quale è stata redatta una dichiarazione di prestazione va correlato dal suo fabbricante al corrispondente prodotto-tipo, e ad esso viene attribuito uno specifico insieme di livelli o classi di prestazione mediante il codice di identificazione unico, che svolge anche le funzioni del riferimento indicato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 305/2011.

Punto 2

Indicare l'uso previsto o, secondo il caso, elencare gli usi previsti del prodotto da costruzione secondo il fabbricante, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile.

Punto 3

Indicare nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011.

Punto 4

Questo punto è da inserire e compilare solo se è stato designato un mandatario. In tal caso indicare il nome e l'indirizzo del mandatario il cui mandato comprende i compiti specificati all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.

Punto 5

Indicare il numero del sistema o sistemi applicabili di valutazione e di verifica della costanza della prestazione (VVCP) del prodotto da costruzione così come esposti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011. Nel caso esista più di un sistema, va dichiarato ognuno di essi.

Punti 6a e 6b

Poiché il fabbricante può redigere una dichiarazione di prestazione in base ad una norma armonizzata o ad una Valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto, le due diverse situazioni indicate ai punti 6a e 6b vanno considerate alternative e solo una di esse può applicarsi ed essere oggetto di compilazione in una dichiarazione di prestazione.

Nel caso del punto 6a, ossia quando la dichiarazione di prestazione si basa su una norma armonizzata, indicare tutti gli elementi seguenti:

a)

numero di riferimento della norma armonizzata e sua data di emissione (riferimento datato); e

b)

numeri di identificazione degli organismi notificati.

Per l'indicazione del nome degli organismi notificati è essenziale che il nome sia riportato nella lingua originale senza traduzione in altra lingua.

Nel caso del punto 6b, ossia quando la dichiarazione di prestazione si basa su una Valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto, indicare tutti gli elementi seguenti:

a)

numero del documento per la valutazione europea e sua data di emissione;

b)

numero della Valutazione tecnica europea e sua data di emissione;

c)

nome dell'Organismo di valutazione tecnica; e

d)

numeri di identificazione degli organismi notificati.

Punto 7

Indicare in questo punto della dichiarazione di prestazione:

a)

l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi previsti riportati al punto 2; e

b)

per ogni caratteristica essenziale, la prestazione dichiarata, espressa in livello o classe o da una descrizione, relativa a tale caratteristica, oppure, per le caratteristiche per le quali non viene dichiarata una prestazione, scrivere le lettere “NPD” (nessuna prestazione determinata).

Questo punto può essere compilato con l'ausilio di una tabella che esponga i rapporti tra le norme tecniche armonizzate e i sistemi di valutazione e di verifica della costanza della prestazione applicati ad ogni caratteristica essenziale del prodotto, unitamente alla prestazione in riferimento ad ogni caratteristica essenziale.

La prestazione va dichiarata in modo chiaro ed esplicito. Per tale motivo essa non può essere descritta nella dichiarazione di prestazione semplicemente inserendo la formula di un calcolo da far svolgere ai destinatari. Inoltre i livelli o le classi di prestazione riportati nei documenti di riferimento vanno riprodotti nella dichiarazione di prestazione e quindi non possono essere espressi semplicemente inserendo rimandi a tali documenti nella dichiarazione di prestazione.

Tuttavia la prestazione, in particolare il comportamento strutturale di un prodotto da costruzione, può essere espressa con un rimando alla corrispondente documentazione di produzione o ai calcoli relativi alla progettazione strutturale. In tal caso i documenti pertinenti vanno allegati alla dichiarazione di prestazione.

Punto 8

Tale punto va inserito e compilato in una dichiarazione di prestazione solo se si è fatto uso di documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica, in conformità agli articoli 36, 37 e 38 del regolamento (UE) n. 305/2011, allo scopo di indicare quali requisiti soddisfa il prodotto.

In tal caso questo punto della dichiarazione di prestazione deve riportare:

a)

il numero di riferimento della documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica usata; e

b)

i requisiti soddisfatti dal prodotto.

Firma

Sostituire gli spazi riportati tra le parentesi quadre con l'informazione indicata e la firma.»


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