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Document 32014R0529

Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 148 del 20.5.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/529/oj

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/36


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 529/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 143, paragrafo 5, terzo comma, e l'articolo 312, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nell'ambito di applicazione di un dato sistema di rating rientra la tipologia di esposizioni classificabili con tale sistema.

(2)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 opera una distinzione fra le estensioni e modifiche sostanziali al metodo basato sui rating interni (metodo IRB) e al metodo avanzato di misurazione (AMA) soggette ad autorizzazione, e tutte le altre modifiche, soggette a notifica. Per questa seconda categoria il regolamento non indica la tempistica della notifica dell'estensione o modifica, ossia non precisa se debba precedere l'attuazione oppure seguirla. È opportuno considerare che le autorità competenti non devono necessariamente essere al corrente preventivamente delle estensioni e modifiche di rilevanza minima e che per l'ente risulterebbe più efficiente e meno oneroso raccogliere tali modifiche di rilevanza minima e notificarle all'autorità competente a cadenza periodica, in un regime che peraltro è già prassi corrente di vigilanza in vari Stati membri. È pertanto opportuno operare un'ulteriore distinzione all'interno della categoria delle estensioni e modifiche soggette a notifica, separando quelle per cui la notifica deve precedere l'attuazione da quelle per cui la notifica è d'obbligo soltanto a attuazione avvenuta. Questa soluzione permetterebbe altresì alle autorità competenti di concentrarsi, nell'attività quotidiana, sulle estensioni e modifiche che potrebbero alterare sostanzialmente i requisiti di fondi propri o la performance dei modelli o dei sistemi di rating. Assicurerebbe inoltre che gli enti operino, in base a un impianto di vigilanza orientato al rischio, una distinzione fra estensioni e modifiche di grande rilevanza ed estensioni e modifiche di rilevanza minima. La distinzione fra estensioni e modifiche soggette a notifica prima dell'attuazione ed estensioni e modifiche soggette a notifica ad attuazione avvenuta sarebbe opportuna nell'ottica della prudenza, perché la notifica prima dell'attuazione darebbe modo alle autorità competenti di valutare la conformità al presente regolamento, alleviando nel contempo l'onere di vigilanza che grava sugli enti.

(3)

La rilevanza delle estensioni o modifiche ai modelli dipende in genere sia dal tipo e dalla categoria dell'estensione o modifica proposta (ossia da criteri qualitativi) sia dalla sua capacità potenziale di alterare i requisiti di fondi propri o, ove applicabile, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (ossia da criteri quantitativi). Ne consegue che i criteri quantitativi seguiti nella valutazione della rilevanza delle estensioni o modifiche dovrebbero configurarsi come soglia basata sulla variazione percentuale, tra prima e dopo la modifica, dei requisiti di fondi propri o, ove applicabile, degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

(4)

Per semplicità, nel caso di estensioni e modifiche agli AMA la soglia quantitativa dovrebbe essere calcolata in base ai requisiti di fondi propri; nel caso di modifiche ai metodi IRB dovrebbe invece essere calcolata in base agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, per scongiurare un'influenza indebita delle differenze negli importi delle rettifiche di valore su crediti applicate, che agiscono sui requisiti di fondi propri ma non sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. È altresì opportuno strutturare le soglie quantitative in modo che tengano conto dell'impatto complessivo delle estensioni o modifiche sul requisito patrimoniale calcolato in base ai metodi interni e ai metodi standardizzati, al fine di evidenziare in che misura siano applicati metodi interni per i requisiti complessivi di fondi propri o gli importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio. Il principio si applica a tutte le soglie fissate per entrambi i metodi, tranne la seconda soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), per il metodo IRB e la soglia di notifica preventiva per lo stesso metodo, che sono strutturate in funzione dell'effetto delle modifiche sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che rientrano nell'ambito di applicazione di un dato modello. È opportuno usare, per il metodo IRB così come per l'AMA, la stessa data di base per i calcoli da cui ricavare l'effetto di una data estensione o modifica, data la relativa stabilità nel tempo del complesso delle esposizioni (nel metodo IRB) e del profilo di rischio (nell'AMA).

(5)

Le autorità competenti possono adottare in qualsiasi momento misure adeguate di vigilanza riguardo alle estensioni e modifiche ai modelli notificate, sulla scorta del riesame periodico delle vigenti autorizzazioni all'uso di metodi interni previsto dall'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Da un lato, questo serve ad assicurare una conformità continuata ai requisiti imposti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, o dalla parte tre, titolo III, capo 4, o ancora dalla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; dall'altro, occorrono regole per fissare i valori di attivazione delle nuove autorizzazioni e notifiche di estensioni e modifiche ai metodi interni. Tali regole dovrebbero lasciare impregiudicati i metodi di verifica dei modelli interni o le procedure amministrative a fini di vigilanza previsti all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

Poiché disciplinate dal regolamento (UE) n. 575/2013, articoli 148 e 150 per il metodo IRB e articolo 314 per l'AMA, le modifiche inerenti all'utilizzo parziale permanente di metodi interni o, ove applicabile, al loro utilizzo sequenziale dovrebbero esulare dal presente regolamento.

(7)

Poiché l'autorizzazione delle autorità competenti verte sulle metodologie e sui processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che supportano i metodi, dovrebbe esulare dal presente regolamento l'allineamento continuo dei modelli al corpo di dati usato per il calcolo, basato sulle metodologie e sui processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi approvati.

(8)

Gli enti dovrebbero presentare alle autorità competenti una documentazione adeguata che permetta loro di verificare se le norme sulla valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche siano state applicate correttamente. Per ridurre l'onere di vigilanza che grava sugli enti e per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle pertinenti procedure delle autorità competenti, è opportuno disciplinare gli obblighi di documentazione associati alla domanda di autorizzazione o alla notifica di estensioni e modifiche.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(10)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto riguardano le estensioni e/o modifiche ai metodi AMA e IRB di calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo e di credito e in quanto queste due tipologie di metodo interno comportano analoghi aspetti e procedure di vigilanza. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni e per consentire alle persone soggette agli obblighi che esse comportano di fruire di una visione completa e di un accesso coordinato alle disposizioni stesse, è opportuno che queste entrino in vigore contemporaneamente e che siano riunite in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di estensioni e modifiche ai modelli interni per il rischio operativo e di credito. Il presente regolamento riguarda tuttavia soltanto le lettere b) e c) dell'articolo 312, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, perché la lettera a) verte su una materia diversa.

(11)

L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni su cui si basa la valutazione della rilevanza delle estensioni e modifiche ai modelli basati sul rating interni e ai modelli avanzati di misurazione autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le modalità di notifica di tali estensioni e modifiche.

Articolo 2

Categorie di estensioni e modifiche

1.   Le modifiche dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ovvero le modifiche di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni («modifiche al metodo IRB»), così come le estensioni e modifiche al metodo avanzato di misurazione («estensioni e modifiche all'AMA») sono classificate in una delle categorie seguenti in funzione della loro rilevanza:

a)

estensioni e modifiche sostanziali soggette all'autorizzazione delle autorità competenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, e dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

altre estensioni e modifiche soggette alla notifica alle autorità competenti.

2.   Le estensioni e modifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), sono ulteriormente suddivise in:

a)

estensioni e modifiche soggette a notifica prima dell'attuazione;

b)

estensioni e modifiche soggette a notifica a attuazione avvenuta.

Articolo 3

Principi per la classificazione delle estensioni e modifiche

1.   Le modifiche al metodo IRB sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 4 e 5.

Le estensioni e le modifiche all'AMA sono classificate a norma del presente articolo e degli articoli 6 e 7.

2.   L'ente tenuto a calcolare l'impatto quantitativo dell'estensione o modifica sui requisiti di fondi propri o, ove applicabile, sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio applica la metodologia seguente:

a)

basa la valutazione dell'impatto quantitativo sui dati più recenti di cui dispone;

b)

se tale impatto quantitativo non può essere valutato con esattezza, effettua la valutazione ricorrendo a un campione rappresentativo o ad altra metodologia inferenziale attendibile;

c)

se la modifica non ha un impatto quantitativo diretto, non calcola l'impatto quantitativo previsto, per il metodo IRB, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), o, per l'AMA, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

3.   Un'estensione o modifica sostanziale unica non è scissa in più estensioni o modifiche di rilevanza inferiore.

4.   In caso di dubbio, l'ente assegna l'estensione o modifica alla categoria avente la rilevanza potenziale più elevata.

5.   Se l'estensione o modifica sostanziale ha ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente calcola i requisiti di fondi propri in base all'estensione o modifica autorizzata a partire dalla data indicata nella nuova autorizzazione che sostituisce la precedente. Per non attuare l'estensione o modifica autorizzata dall'autorità competente a partire dalla data indicata nella nuova autorizzazione occorre un'ulteriore autorizzazione dell'autorità competente, che è richiesta al più presto.

6.   Se l'attuazione dell'estensione o modifica autorizzata dall'autorità competente è posticipata, l'ente notifica il ritardo all'autorità competente e le presenta un piano di pronta attuazione dell'estensione o modifica autorizzata, la cui tempistica dev'essere concordata con l'autorità competente.

7.   Laddove l'estensione o modifica rientri nella categoria soggetta a notifica preventiva all'autorità competente, l'ente che, dopo tale notifica, decide di non attuare l'estensione o modifica, notifica al più presto questa decisione all'autorità competente.

Articolo 4

Modifiche sostanziali al metodo IRB

1.   È considerata sostanziale la modifica al metodo IRB che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a)

si configura come modifica dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte I, sezione 1;

b)

si configura come modifica di un sistema di rating o di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni descritto nell'allegato I, parte II, sezione 1;

c)

determina uno degli effetti seguenti:

i)

decremento dell'1,5 % di uno degli importi seguenti:

importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE;

importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione dell'ente che non è né impresa madre né filiazione;

ii)

decremento del 15 % o più degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione;

b)

al denominatore, gli importi complessivi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, su base consolidata, se si tratta di un ente impresa madre dell'UE, o a livello di ente, se questo non è né impresa madre né filiazione.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;

b)

al denominatore, gli importi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.

Articolo 5

Modifiche al metodo IRB considerate non sostanziali

1.   La modifica al metodo IRB che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:

a)

almeno due mesi prima dell'attuazione, per le modifiche rispondenti a una delle seguenti condizioni:

i)

modifica descritta nell'allegato I, parte I, sezione 2;

ii)

modifica descritta nell'allegato I, parte II sezione 2;

iii)

modifica che determina un decremento di almeno il 5 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;

b)

dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre modifiche.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'impatto della modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo la modifica, negli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni;

b)

al denominatore, gli importi, prima della modifica, delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione associati all'ambito di applicazione del sistema di rating interno o del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio è determinato in riferimento al solo impatto della modifica al metodo IRB, supponendo esposizioni costanti.

Articolo 6

Estensioni e modifiche sostanziali all'AMA

1.   È considerata sostanziale l'estensione o modifica all'AMA che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a)

si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte I, sezione 1;

b)

si configura come estensione descritta nell'allegato II, parte II, sezione 1;

c)

determina uno degli effetti seguenti:

i)

decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti:

requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre dell'UE;

requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo dell'ente che non è né impresa madre né filiazione;

ii)

decremento del 10 % o più di uno degli elementi seguenti:

requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata, dell'ente impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE;

requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo della filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello AMA, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione;

b)

al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), l'impatto dell'estensione o modifica è espresso, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, come coefficiente così calcolato:

a)

al numeratore, la differenza, tra prima e dopo l'estensione o modifica, nei requisiti di fondi propri per il rischio operativo associati all'ambito di applicazione del modello, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA;

b)

al denominatore, i requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, prima dell'estensione o modifica, su base consolidata se si tratta di un'impresa madre che non è ente impresa madre dell'UE o a livello di filiazione laddove l'impresa madre non sia stata autorizzata a ricorrere all'AMA.

Il calcolo si riferisce alla stessa data.

L'effetto sui requisiti di fondi propri è determinato in riferimento al solo impatto dell'estensione o modifica all'AMA, supponendo un profilo di rischio operativo costante.

Articolo 7

Estensioni e modifiche all'AMA considerate non sostanziali

L'estensione o modifica all'AMA che, seppur non sostanziale, deve essere notificata all'autorità competente a norma dell'articolo 312, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 è notificata con le modalità seguenti:

a)

almeno due mesi prima dell'attuazione, per le estensioni o modifiche che rientrano nell'allegato II, parte I, sezione 2, o parte II, sezione 2;

b)

dopo l'attuazione, almeno a cadenza annuale, per tutte le altre estensioni o modifiche.

Articolo 8

Documentazione a supporto di estensioni e modifiche

1.   Per le estensioni o modifiche al metodo IRB o all'AMA soggette all'autorizzazione dell'autorità competente, l'ente correda la domanda di autorizzazione della documentazione seguente:

a)

descrizione dell'estensione o modifica, relativa motivazione e finalità;

b)

data di attuazione;

c)

ambito di applicazione interessato, con specificazione del volume;

d)

documentazione tecnica e di processo;

e)

relazioni dell'ente sulla verifica indipendente o validazione;

f)

conferma dell'avvenuta approvazione dell'estensione o modifica da parte degli organi competenti mediante le procedure apposite dell'ente e data dell'approvazione;

g)

ove applicabile, impatto quantitativo dell'estensione o modifica sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o sui requisiti di fondi propri;

h)

numeri registrati della versione attuale e della versione precedente dei modelli interni dell'ente soggetti a autorizzazione.

2.   Per le estensioni o modifiche soggette a notifica prima o dopo l'attuazione, l'ente correda la notifica della documentazione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), f) e g).

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

MODIFICHE AL METODO IRB

PARTE I

MODIFICHE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RATING O DEL METODO DI CALCOLO DELLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE BASATO SU MODELLI INTERNI

SEZIONE 1

Modifiche soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («modifiche sostanziali»)

1.

Estensione dell'ambito di applicazione del sistema di rating a:

a)

esposizioni, allo stesso tipo di prodotto o di debitore, in un'unità operativa supplementare;

b)

esposizioni ad un tipo supplementare di prodotto o di debitore, a meno che questo non rientri, in base ai criteri di cui alla lettera c), punti i) e ii), nell'ambito di applicazione di un sistema di rating autorizzato;

c)

esposizioni supplementari collegate alla decisione di un terzo di erogare un prestito al gruppo, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare che esse rientrano nell'ambito di applicazione di un sistema di rating autorizzato, in base ai criteri seguenti:

i)

rappresentatività dei dati sui quali è fondato il modello per l'assegnazione delle esposizioni a classi o a pool, in termini di caratteristiche salienti delle esposizioni supplementari dell'ente in caso di erogazione del prestito decisa da un terzo, a norma dell'articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

comparabilità della popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, dei criteri seguiti per l'erogazione dei prestiti nel momento in cui i dati sono stati prodotti e delle altre caratteristiche rilevanti, con i dati relativi alle esposizioni supplementari in caso di erogazione del prestito decisa da un terzo, a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per permettere l'accertamento della rappresentatività e della comparabilità di cui al primo comma, lettera c), punti i) e ii), l'ente fornisce una descrizione completa dei criteri e delle misure impiegati.

2.

Estensione dell'ambito di applicazione del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni a uno dei seguenti tipi di esposizione:

a)

metodo della ponderazione semplice a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

metodo PD/LGD a norma dell'articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

disposizione sull'utilizzo parziale temporaneo a norma dell'articolo 495 del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

stesso tipo di prodotto in un'unità operativa supplementare;

e)

tipo supplementare di prodotto, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare che esso rientra nell'ambito di applicazione di un metodo esistente di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

SEZIONE 2

Modifiche soggette all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti

1.

Riduzione dell'ambito di applicazione o di impiego effettivo del sistema di rating.

2.

Riduzione dell'ambito di applicazione del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.

3.

Estensione dell'ambito di applicazione del sistema di rating per la quale è dimostrabile che non rientra nella parte I, sezione 1, punto 1.

4.

Estensione dell'ambito di applicazione del metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni che non rientra nella parte I, sezione 1, punto 2.

PARTE II

MODIFICHE AL SISTEMA DI RATING O AL METODO DI CALCOLO DELLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE BASATO SU MODELLI INTERNI

SEZIONE 1

Modifiche soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («modifiche sostanziali»)

1.

Modifiche della metodologia seguita per l'assegnazione delle esposizioni alle varie classi di esposizione e ai sistemi di rating, ossia:

a)

modifiche della metodologia seguita per assegnare le esposizioni alle diverse classi di esposizione a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche della metodologia seguita per l'applicazione di un sistema di rating a un debitore o ad un'operazione a norma dell'articolo 169, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.

Modifiche degli algoritmi e delle procedure applicati per assegnare i debitori alle diverse classi o pool, per assegnare le esposizioni alle diverse classi o pool ovvero per quantificare il rischio di default del debitore o la perdita associata («modifiche alla metodologia di rating per i sistemi IRB»), ossia:

a)

modifiche della modellizzazione applicata all'assegnazione del debitore o dell'esposizione a una data classe o pool a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, e dell'articolo 172, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche dell'impostazione seguita dall'ente in applicazione del principio «un debitore, un rating» a norma dell'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

modifiche delle ipotesi su cui si basa il rating attribuito dal sistema di rating, riguardo alla misura in cui si prevede che un'evoluzione della situazione economica determini la migrazione netta di un numero cospicuo di esposizioni, debitori o operazioni tra classi o pool del modello, rispetto alla semplice migrazione di singole esposizioni, debitori o operazioni dovuta unicamente alle loro caratteristiche peculiari, di cui l'ente determina misura e rilevanza;

d)

modifiche dei criteri di rating di cui all'articolo 170, paragrafo 1, lettere c) ed e), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e/o della relativa ponderazione, sequenza o gerarchia, qualora sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i)

la modifica altera sostanzialmente l'ordine di cui all'articolo 170, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013; l'ente determina misura e grado dell'alterazione;

ii)

la modifica altera sostanzialmente la distribuzione di debitori, operazioni o esposizioni tra le diverse classi o pool, a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, lettere d) e f), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 75/2013; l'ente determina misura e grado dell'alterazione;

e)

introduzione o revoca di un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

f)

modifiche della metodologia di fondo per stimare la PD, la LGD (compresa la migliore stima della perdita attesa) e i fattori di conversione a norma degli articoli 180, 181 e 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la metodologia applicata per ottenere un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento. Per la LGD e i fattori di conversioni sono comprese anche le modifiche della metodologia con cui tener conto di una fase recessiva a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

g)

inserimento di tipi supplementari di garanzie reali nella stima dell'LGD a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n 575/2013, se trattati diversamente rispetto alle procedure già autorizzate.

3.

Modifiche della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Modifiche della metodologia e/o dei processi di validazione che inducono l'ente a modificare la valutazione dell'accuratezza e della coerenza della stima dei parametri rilevanti di rischio, dei processi di rating o della performance dei propri sistemi di rating, a norma dell'articolo 185, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.

Modifiche al metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ossia:

a)

modifiche della modellizzazione del valore a rischio impiegata per stimare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale a norma dell'articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche della metodologia seguita per rettificare le stime delle perdite potenziali al fine di garantire risultanze adeguatamente realistiche e/o prudenti, ovvero modifiche del metodo analitico seguito per rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione, a norma dell'articolo 186, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

modifiche del modello di considerazione dei fattori sostanziali di rischio, tenuto conto dello specifico profilo di rischio e della specifica complessità, compreso il carattere non lineare del portafoglio azionario dell'ente, a norma dell'articolo 186, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

modifiche della metodologia di fondo per l'associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato o a fattori di rischio, a norma dell'articolo 186, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE 2

Modifiche soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

1.

Modifiche al trattamento dei crediti commerciali acquistati a norma dell'articolo 153, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 154, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.

Modifiche della metodologia di rating per i sistemi IRB, ossia:

a)

modifiche delle procedure interne e dei criteri per l'assegnazione di fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati, a norma dell'articolo 153, paragrafo 5, e dell'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche che implicano il passaggio dall'uso di stime dirette dei parametri di rischio per singoli debitori o esposizioni all'uso di una scala distinta di rating e viceversa, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

c)

modifiche della scala di rating in termini di numero o struttura delle classi, a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 2;

d)

modifiche dei criteri di rating e/o della relativa ponderazione o gerarchia, a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, lettere c) e e), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

e)

modifiche delle definizioni o dei criteri validi per le classi o pool a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, e dell'articolo 172 del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

f)

modifiche dell'entità delle informazioni usate per assegnare i debitori a classi o pool a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ovvero inserimento di informazioni nuove o aggiuntive in un modello di stima dei parametri a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento;

g)

modifiche delle regole e dei processi applicabili all'uso degli scostamenti a norma dell'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1;

h)

modifiche della metodologia per stimare la PD, la LGD (compresa la migliore stima della perdita attesa) e i fattori di conversione a norma degli articoli 180, 181 e 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la metodologia applicata per ottenere un fattore di cautela commisurato al presumibile margine di errore a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1. Per la LGD e i fattori di conversioni sono comprese anche le modifiche della metodologia con cui tener conto di una fase recessiva a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

i)

modifiche del modo o della misura in cui la stima della LGD tiene conto delle garanzie condizionali a norma dell'articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

j)

inserimento di tipi supplementari di garanzie reali nella stima dell'LGD a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettere da c) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013, se la modifica non è già classificata sostanziale conformemente alla parte II, sezione 1;

k)

se, a norma dell'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente associa le classi utilizzate internamente alla scala impiegata da un'ECAI e assegna alle proprie classi i tassi di default osservati per le classi dell'organismo esterno, modifiche del processo di associazione impiegato a tal fine, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1.

3.

Modifiche della metodologia e/o del processo di validazione, a norma degli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1.

4.

Modifiche dei processi, ossia:

a)

modifiche dell'unità di controllo del rischio di credito di cui all'articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, in termini di posizione all'interno dell'organizzazione e di competenze;

b)

modifiche della posizione all'interno dell'organizzazione e delle competenze dell'unità in termini di validazione, a norma dell'articolo 190, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

modifiche dell'assetto organizzativo o di controllo interno ovvero di processi fondamentali che influiscono in modo rilevante sul sistema di rating.

5.

Modifiche dei dati, ossia:

a)

il fatto che l'ente inizi a usare, o cessi di usare, dati aggregati con altri enti a norma dell'articolo 179, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche delle fonti di dati usate nell'assegnazione delle esposizioni alle classi o ai pool o nella stima dei parametri a norma dell'articolo 176, paragrafo 5, lettera a), e dell'articolo 175, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

modifiche della lunghezza e composizione della serie temporale usata per la stima dei parametri a norma dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusa l'inclusione annuale delle osservazioni più recenti, se non già classificate sostanziali conformemente alla parte II, sezione 1.

6.

Modifiche nell'impiego dei modelli, qualora l'ente cominci a usare, per finalità operative interne, stime dei parametri di rischio diverse da quelle usate a fini di regolamentazione e, se ciò non avveniva in precedenza, nelle linee previste dall'articolo 179, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

7.

Modifiche al metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ossia:

a)

modifiche dei dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni, a norma dell'articolo 186, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifiche dell'assetto organizzativo o di controllo interno ovvero di processi fondamentali che influiscono in modo rilevante sul metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni.


ALLEGATO II

ESTENSIONI E MODIFICHE ALL'AMA

PARTE I

SEZIONE 1

Estensioni soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («estensioni sostanziali»)

1.

Prima introduzione di misure per stimare le perdite attese nelle prassi operative interne dell'ente, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.

Prima introduzione di tecniche di attenuazione del rischio operativo, quali assicurazioni o altri meccanismi di trasferimento del rischio, a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.

Prima considerazione delle correlazioni relative alle perdite per rischio operativo a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Prima introduzione della metodologia utilizzata per attribuire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.

Introduzione dell'AMA in settori dell'ente o del gruppo di enti che non rientrano ancora nell'autorizzazione o nel relativo piano di estensione progressiva approvato, a norma dell'articolo 314, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove tali settori aggiuntivi rappresentino oltre il 5 % dell'ente impresa madre dell'UE su base consolidata ovvero il 5 % dell'ente che non è né impresa madre né filiazione.

La percentuale summenzionata è calcolata alla fine dell'esercizio finanziario precedente mediante l'importo dell'indicatore rilevante assegnato ai settori cui sarà progressivamente esteso l'AMA, definito nell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE 2

Estensioni soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

Introduzione dell'AMA in settori dell'ente o del gruppo di enti che non rientrano ancora nell'autorizzazione o nel relativo piano di estensione progressiva approvato, a norma dell'articolo 314, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove tali settori aggiuntivi rappresentino, per l'ente impresa madre dell'UE su base consolidata ovvero per l'ente che non è né impresa madre né filiazione, una percentuale:

a)

superiore all'1 %;

b)

inferiore o uguale al 5 %.

La percentuale summenzionata è calcolata alla fine dell'esercizio finanziario precedente mediante l'importo dell'indicatore rilevante assegnato ai settori cui sarà progressivamente esteso l'AMA, definito nell'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013.

PARTE II

MODIFICHE ALL'AMA

SEZIONE 1

Modifiche soggette all'autorizzazione delle autorità competenti («modifiche sostanziali»)

1.

Modifiche dell'assetto organizzativo e operativo della funzione indipendente di gestione del rischio operativo di cui all'articolo 321 del regolamento (UE) n. 575/2013, che ne riducano la capacità di supervisionare e orientare i processi decisionali delle unità operative e di supporto che controlla.

2.

Modifiche del sistema di misurazione del rischio operativo che si configurano in una delle tipologie seguenti:

a)

modifica dell'architettura del sistema di misurazione in termini di combinazione dei quattro elementi di dati (dati interni e dati esterni sulle perdite, analisi di scenario e fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni) a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

modifica della logica e delle determinanti della metodologia utilizzata per attribuire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.

Modifiche delle procedure relative a dati interni e dati esterni, analisi di scenario e fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni, qualora determinino:

a)

una diminuzione del livello dei controlli sulla completezza e qualità dei dati sul rischio operativo raccolti a norma dell'articolo 322, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

una modifica delle fonti dei dati esterni usate nel sistema di misurazione a norma dell'articolo 322, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, a meno che i dati non siano raffrontabili e rappresentativi ai fini del profilo di rischio operativo.

4.

Modifiche del metodo generale con cui le polizze di assicurazione e/o gli altri meccanismi di trasferimento del rischio sono riconosciuti nel calcolo del requisito patrimoniale in ambito AMA a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.

Riduzione della parte del rischio operativo colta dall'AMA nell'ente o nel gruppo di enti che usano tale metodo a norma dell'articolo 314, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

i settori cui cessa di essere applicato l'AMA rappresentano oltre il 5 % dei requisiti complessivi di fondi propri per il rischio operativo, su base consolidata se si tratta di un ente impresa madre dell'UE o a livello di ente se questo non è né impresa madre né filiazione;

b)

la riduzione dei settori cui si applica l'AMA determina che questo metodo sia impiegato per un settore dell'ente che rappresenta una percentuale inferiore a quella imposta dalle autorità competenti a norma dell'articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

La percentuale summenzionata è calcolata alla data in cui l'ente chiede la modifica e si basa sul requisito patrimoniale calcolato alla fine dell'esercizio finanziario precedente.

SEZIONE 2

Modifiche soggette alla notifica ex ante alle autorità competenti

1.

Modifiche del modo in cui il sistema di misurazione del rischio operativo è integrato nel processo di gestione quotidiana mediante procedure e politiche sul rischio operativo, a norma dell'articolo 321, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, qualora determinino:

a)

una modifica dell'entità del contributo apportato dal sistema di misurazione del rischio operativo, in termini di informazioni pertinenti, alla gestione del rischio e ai collegati processi decisionali dell'ente, anche relativamente all'approvazione di prodotti, sistemi e processi nuovi e alla determinazione della tolleranza al rischio operativo;

b)

una riduzione dell'ambito di applicazione, del gruppo di destinatari e della frequenza del sistema di segnalazione con cui tutti i settori pertinenti dell'ente sono informati dei risultati ottenuti con il sistema di misurazione del rischio operativo e delle decisioni assunte in risposta a eventi significativi di rischio operativo.

2.

Modifiche dell'assetto organizzativo e operativo della funzione indipendente di gestione del rischio operativo di cui all'articolo 321, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, che determinino per la funzione:

a)

un abbassamento del livello gerarchico della funzione stessa o del suo responsabile;

b)

una riduzione significativa delle funzioni e delle competenze;

c)

un ampliamento delle funzioni e delle competenze, tranne se è escluso qualsiasi conflitto d'interessi e a meno che non siano messe a disposizione della funzione congrue risorse supplementari;

d)

una diminuzione della disponibilità di risorse di bilancio e di organico pari al oltre il 10 % dell'ente o del gruppo rispetto all'ultima autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a meno che la disponibilità di risorse di bilancio e di organico non abbia subito la stessa diminuzione percentuale a livello di ente o di gruppo.

3.

Modifiche dei processi di validazione e della revisione interna a norma dell'articolo 321, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 575/2013 che determinino una modifica della logica e delle metodologie seguite per la validazione o revisione interne del quadro AMA.

4.

Modifiche del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo che determinino la modifica di uno degli elementi seguenti:

a)

struttura e caratteristiche dei dati utilizzati nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo («dati di calcolo»), tra cui:

i)

determinazione degli importi della perdita lorda da inserire nei dati di calcolo a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

data di riferimento degli eventi di perdita da inserire nei dati di calcolo a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii)

metodo applicato per determinare la lunghezza della serie temporale di dati sulle perdite da inserire nei dati di calcolo a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

iv)

criteri per raggruppare le perdite derivanti da un evento comune di rischio operativo o da eventi collegati tra loro nel tempo, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettere b) e e), del regolamento (UE) n. 575/2013;

v)

numero o tipo delle classi di rischio, o equivalenti, per cui è calcolato il requisito patrimoniale per il rischio operativo;

vi)

metodo seguito per fissare la soglia delle perdite al di sopra della quale il modello è adattato ai dati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

vii)

ove applicabile, metodo seguito per fissare la soglia per la differenziazione tra corpo e coda dei dati, se sono utilizzati metodi di aggiustamento diversi, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

viii)

procedure e criteri per valutare la rilevanza dei dati sul rischio operativo o per procedere alla loro riparametrazione o ad altri aggiustamenti, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ix)

modifica delle fonti dei dati esterni usate nel sistema di misurazione a norma dell'articolo 322, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, se non già classificata sostanziale conformemente alla parte II, sezione 1;

b)

criteri di selezione, aggiornamento e riesame delle distribuzioni e dei metodi in uso per la stima dei parametri, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

criteri e procedure per determinare la distribuzione delle perdite aggregate e per calcolare la pertinente misura del rischio operativo al livello regolamentare di confidenza, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

metodologia per determinare le perdite attese e per tenerne conto nelle prassi operative interne a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

metodologia seguita per prendere in considerazione le correlazioni relative alle perdite per rischio operativo tra le singole stime del rischio operativo, a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.

Modifiche delle norme relative a dati interni, analisi di scenario e fattori che rispecchiano il contesto operativo e il sistema dei controlli interni, qualora determinino:

a)

una modifica delle procedure interne e dei criteri di raccolta dei dati interni sulle perdite, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tra cui:

i)

innalzamento della soglia per la raccolta di dati interni sulle perdite a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

modifica dei metodi o dei criteri che determinano l'esclusione di attività o di esposizioni dalla raccolta di dati interni, a norma dell'articolo 322, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

una modifica delle procedure interne e dei criteri seguiti per:

i)

effettuare l'analisi di scenario a norma dell'articolo 322, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

stabilire i fattori del contesto operativo e del sistema dei controlli interni a norma dell'articolo 322, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

6.

Modifiche delle norme relative alle assicurazioni e agli altri meccanismi di trasferimento del rischio a norma dell'articolo 323 del regolamento (UE) n. 575/2013, che determinino:

a)

una modifica sostanziale del livello di copertura;

b)

una modifica delle procedure e dei criteri seguiti per calcolare i coefficienti di scarto sull'importo del riconoscimento delle assicurazioni applicati per cogliere il grado di incertezza associato ai rimborsi, i disallineamenti di copertura e, se inferiori ad un anno, la durata residua e i termini di disdetta delle polizze, a norma dell'articolo 323, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

7.

Modifiche sostanziali dei sistemi informativi usati per il trattamento dell'AMA, tra l'altro per quanto riguarda raccolta e gestione dei dati, procedure di segnalazione e sistema di misurazione del rischio operativo, a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e dei principi generali di gestione del rischio di cui all'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, che diminuiscano l'integrità e la disponibilità dei dati o dei sistemi informativi.


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