Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0506

Regolamento (UE) n. 506/2014 della Commissione, del 15 maggio 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'etil lauroil arginato come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 145 del 16.5.2014, pp. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/506/oj

16.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/35


REGOLAMENTO (UE) N. 506/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'etil lauroil arginato come conservante in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

L'elenco UE e le specifiche possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 5 maggio 2006 è stata presentata una domanda di autorizzazione all'uso dell'etil lauroil arginato come conservante in varie categorie di alimenti. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

Successivamente, nell'aprile 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) ha sottoposto a valutazione la sicurezza dell'uso dell'etil lauroil arginato come conservante alimentare e ne ha fissato la dose giornaliera ammissibile (ADI) a 0,5 mg/kg di peso corporeo (4). Secondo stime prudenti dell'esposizione alla sostanza, negli adulti e nei bambini, è probabile che l'ADI sia superata ai livelli massimi d'uso proposti per varie categorie di alimenti.

(6)

A seguito di tali conclusioni, il richiedente ha riveduto i suoi usi e livelli d'uso e ha chiesto un'autorizzazione all'uso della summenzionata sostanza in prodotti a base di carne trattati termicamente. Nel luglio 2013 l'Autorità ha pubblicato una dichiarazione su una valutazione approfondita dell'esposizione all'etil lauroil arginato, basata sugli usi proposti riveduti come additivo alimentare (5), e ha concluso che l'esposizione per tutti i gruppi di popolazione è al di sotto della dose giornaliera ammissibile (ADI) pari a 0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno.

(7)

La necessità di usare l'etil lauroil arginato come conservante nei prodotti a base di carne trattati termicamente allo scopo di migliorarne la qualità microbiologica, compresa l'inibizione della proliferazione di microorganismi nocivi come il Listeria monocytogenes, è giustificata da ragioni tecniche. Poiché l'uso dell'etil lauroil arginato nei prodotti a base di carne trattati termicamente contribuirà a mantenere la loro qualità e sicurezza, è opportuno autorizzarne l'uso nei prodotti a base di carne trattati termicamente e assegnare il numero E 243 a tale additivo alimentare.

(8)

È auspicabile includere le specifiche per l'etil lauroil arginato (E 243) nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza viene inserita per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)   EFSA Journal (2007) 511, pag. 1.

(5)   EFSA Journal 2013; 11(6):3294.


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

Nella parte B, al punto 3, «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce E 242 Dimetilcarbonato è inserita la nuova voce seguente

«E 243

Etil lauroil arginato»

2)

Nella parte E, nella categoria di alimenti 08.2.2, «Carne trasformata trattata termicamente», è inserita la nuova voce seguente

 

«E 243

Etil lauroil arginato

160

 

Eccetto salsicce emulsionate, salsicce affumicate e pasta di fegato»


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 242 è inserita la nuova voce seguente:

«E 243 ETIL LAUROIL ARGINATO

Sinonimi

Etil estere lauroil arginato; laurammide arginina etil estere; etil-Να-lauroil-L-arginato·HCl; LAE;

Definizione

L'etil lauroil arginato è sintetizzato esterificando l'arginina con l'etanolo e procedendo quindi alla reazione dell'estere con il cloruro di lauroile. L'etil lauroil arginato risultante è recuperato come sale cloridrato, filtrato e asciugato.

ELINCS

434-630-6

Denominazione chimica

Etil-Να-dodecanoil-L-arginato·HCl

Formula chimica

C20H41N4O3Cl

Peso molecolare

421,02

Tenore

Non meno dell'85 % e non più del 95 %

Descrizione

Polvere bianca

Identificazione

 

Solubilità

Facilmente solubile in acqua, etanolo, propilenglicole e glicerolo

Purezza

 

Να-lauroil-L-arginina

Non più di 3 %

Acido laurico

Non più di 5 %

Laurato di etile

Non più di 3 %

L-arginina· HCl

Non più di 1 %

Etil arginato· 2HCl

Non più di 1 %

Piombo

Non più di 1 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg»


Top