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Document 32014R0476

Regolamento (UE) n. 476/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014 , che modifica il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

GU L 137 del 12.5.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/476/oj

12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/1


REGOLAMENTO (UE) N. 476/2014 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2014

che modifica il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2014/145/PESC prevede restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni e delle risorse economiche di determinate persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell'allegato di tale decisione stessa.

(2)

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) dà attuazione a talune misure previste nella decisione 2014/145/PESC e prevede il congelamento dei beni e delle risorse economiche di determinate persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a esse associati.

(3)

Il 12 maggio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/265/PESC (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC e prevede criteri di inserimento nell'elenco modificati al fine di includere, in particolare, le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità e gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, in linea con la politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea da parte della Federazione russa.

(4)

Per beneficiari del trasferimento di proprietà si devono intendere le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sono divenuti proprietari di beni trasferiti in violazione del diritto ucraino a seguito dell'annessione della Crimea e di Sebastopoli.

(5)

Le modifiche in questione rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, al fine di garantirne in particolare l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.

(6)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.»;

2)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'allegato I include le persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche, che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a esse associate, o le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità e gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, elencati nell'allegato.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

(3)  La decisione 2014/265/PESC del Consiglio, del 12 maggio 2014, che modifica la decisione 2014/145/CFSP concernente misure restrittive nei confronti di azioni che minano o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale)


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