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Document 32014R0457
Commission Implementing Regulation (EU) No 457/2014 of 29 April 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 133 del 6.5.2014, p. 35–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 133/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 457/2014 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8543 70 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90. Lo splitter HDMI non è un apparecchio per l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici o un pannello per la distribuzione dell'energia elettrica in quanto ripartisce un segnale di entrata in otto segnali di uscita e processa contemporaneamente protocolli HDCP. Di conseguenza, ne è esclusa la classificazione alla voce 8536 come cassette di giunzione o alla voce 8537 come quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per la distribuzione elettrica. Dato che l'apparecchio ha una funzione propria, che non è oggetto specifico di una voce del capitolo 85, deve pertanto essere classificato con il codice NC 8543 70 90 come apparecchio elettrico con una funzione propria, non nominato o incluso altrove nel capitolo 85. |
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8543 70 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90. L'interruttore HDMI non è un apparecchio per l'interruzione dei circuiti elettrici o per la distribuzione dell'energia elettrica poiché ha la funzione di commutare (selezionare) una delle entrate HDMI per collegarla all'uscita HDMI e contemporaneamente amplifica il segnale e processa protocolli HDCP. Di conseguenza, ne è esclusa la classificazione alla voce 8536 come interruttori o alla voce 8537 come quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per la distribuzione elettrica. Dato che l'apparecchio ha una funzione propria, che non è oggetto specifico di una voce del capitolo 85, deve pertanto essere classificato con il codice NC 8543 70 90 come apparecchio elettrico con una funzione propria, non nominato o incluso altrove nel capitolo 85. |
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8536 50 80 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8536, 8536 50 e 8536 50 80. Poiché l'apparecchio è dotato di un solo interruttore per collegare un'entrata per volta all'uscita, non è un pannello per la distribuzione dell'energia elettrica. Di conseguenza, ne è esclusa la classificazione alla voce 8537 come quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per la distribuzione elettrica. Poiché l'apparecchio svolge unicamente la funzione di commutazione, che è una funzione elettrica propria identificata in una voce del capitolo 85, deve pertanto essere classificato con il codice NC 8536 50 80 come altri interruttori. |