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Document 32014R0442
Commission Implementing Regulation (EU) No 442/2014 of 30 April 2014 amending Regulation (EC) No 1235/2008 as regards requests for inclusion in the list of third countries recognised for the purpose of equivalence in relation to the import of organic products (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 442/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda le domande di inclusione nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza per l'importazione di prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 442/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda le domande di inclusione nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza per l'importazione di prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 130 del 1.5.2014, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306
1.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 442/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda le domande di inclusione nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza per l'importazione di prodotti biologici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione relative alla procedura di riconoscimento di paesi terzi ai fini dell'equivalenza, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. |
(2) |
Il Consiglio dell'Unione europea, nelle sue conclusioni sull'agricoltura biologica della 3 237a sessione del Consiglio Agricoltura e pesca del 13 e 14 maggio 2013, ha invitato la Commissione a migliorare gli attuali meccanismi al fine di agevolare il commercio internazionale dei prodotti biologici e ad esigere la reciprocità e la trasparenza in ogni accordo commerciale. |
(3) |
L'attuale revisione del quadro giuridico del settore della produzione biologica ha messo in luce carenze nell'attuale regime di riconoscimento di paesi terzi ai fini dell'equivalenza. La maggior parte degli accordi di equivalenza firmati dalla Commissione e dai paesi terzi sono stati applicati unilateralmente dalla Commissione europea, circostanza che non è stata favorevole alla promozione di condizioni di concorrenza eque. Si è constatato che occorre stabilire, attraverso accordi internazionali, il riconoscimento dell'equivalenza con i paesi terzi. L'attuale regime di riconoscimento di paesi terzi ai fini dell'equivalenza, basato su accordi di equivalenza, dovrebbe pertanto diventare un regime basato su accordi internazionali equilibrati al fine di promuovere condizioni di concorrenza eque, la trasparenza e la certezza del diritto. |
(4) |
Al fine di agevolare la transizione al nuovo regime di riconoscimento basato sugli accordi internazionali, è opportuno introdurre un termine ultimo per il ricevimento di nuove domande di inclusione nell'elenco di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1235/2008 e di cui all'allegato III di detto regolamento. Le domande pervenute dopo tale termine non dovrebbero più essere ricevibili. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione esamina le domande di inclusione di un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 7 in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante a condizione che tale domanda sia presentata anteriormente al 1o luglio 2014.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).