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Document 32014R0441

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 130 del 1.5.2014, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2015; abrogato da 32015R0310

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/441/oj

    1.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 130/37


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 441/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 30 aprile 2014

    che modifica il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione (3) stabilisce i requisiti per l'introduzione coordinata di servizi di collegamento dati basati sulla trasmissione di dati bordo-terra da punto a punto.

    (2)

    L'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 29/2009, definisce lo spazio aereo al di sopra di FL 285 cui detto regolamento si applica a decorrere dal 5 febbraio 2015.

    (3)

    La Croazia ha aderito all'Unione europea il 1o luglio 2013. Pertanto è necessario inserire lo spazio aereo croato nello spazio aereo cui si applica il regolamento (CE) n. 29/2009.

    (4)

    È tuttavia opportuno concedere alla Croazia un periodo di transizione di un anno rispetto alla data di applicazione del 5 febbraio 2015 che si applica agli altri Stati membri a norma dell'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 29/2009, mediante l'applicazione differita del presente regolamento, al fine di consentire ai soggetti regolati, quali operatori e fornitori di servizi del traffico aereo, di prepararsi all'applicazione delle nuove norme.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 29/2009.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il cielo unico,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 29/2009 dopo la riga «—Warszawa FIR,» è inserita la nuova riga «— Zagreb FIR,».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 5 febbraio 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

    (2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

    (3)  Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).


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