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Document 32014R0426

Regolamento (UE) n. 426/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

GU L 125 del 26.4.2014, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. impl. da 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/426/oj

26.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/55


REGOLAMENTO (UE) N. 426/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che le bevande spiritose della categoria 16, «Acquavite di (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione», possono essere prodotte attraverso la macerazione e la distillazione dei frutti o delle bacche ivi indicati. In alcuni Stati membri questo tipo di bevanda spiritosa è tradizionalmente ottenuto anche da altri frutti, che non figurano nell'elenco. Pertanto, è opportuno ampliare l'elenco dei frutti e delle bacche utilizzati per la produzione delle bevande spiritose di cui alla suddetta categoria.

(2)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che le bevande spiritose della categoria 24 «Akvavit o aquavit» sono bevande spiritose al carvi e/o ai semi di aneto ottenute mediante aromatizzazione con un distillato di erbe o di spezie. Tali bevande sono tradizionalmente prodotte utilizzando alcole etilico di origine agricola. Per la produzione delle bevande di cui alla categoria «Akvavit o aquavit» non è attualmente previsto l'obbligo di utilizzare alcole etilico. Tuttavia, l'impiego di alcole etilico è fondamentale per assicurare la qualità del prodotto.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 di conseguenza.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

1)

Alla categoria 16, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

ottenuta dai frutti o dalle bacche seguenti:

more (Rubus fruticosus auct. aggr.),

fragole (Fragaria spp.),

mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),

lamponi (Rubus idaeus L.),

ribes (Ribes rubrum L.),

ribes bianchi (Ribes niveum L.),

ribes neri (Ribes nigrum L.),

prugnole (Prunus spinosa L.),

frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.),

sorbe (Sorbus domestica L.),

bacche di agrifoglio (Ilex aquifolium e Ilex cassine L.),

frutti del sorbo selvatico [Sorbus torminalis (L.) Crantz]

bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),

uva spina (Ribes uva-crispa L. sin. Ribes grossularia)

mortelle di palude (Vaccinium L. subgenus Oxycoccus),

mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea L.),

mirtilli giganti (Vaccinium corymbosum L.),

frutti di olivello spinoso (Hippophae rhamnoides L.),

rosa canina (Rosa canina L.),

frutti del rovo camemoro (Rubus chamaemorus L.),

bacche di empetro nero (Empetrum nigrum L.),

more artiche (Rubus arcticus L.),

mirto (Myrtus communis L.),

banane (Musa spp.),

frutti della passione (Passiflora edulis Sims),

frutti della spondias dorata (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

frutti della spondias rossa (Spondias mombin L.);

noci (Juglans regia L.),

nocciole (Corylus avellana L.)

castagne (Castanea sativa L.),

agrumi (Citrus spp. L.);

fichi d'india (Opuntia ficus-indica).»;

2)

Alla categoria 24, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L'akvavit o aquavit è la bevanda spiritosa al carvi e/o ai semi di aneto, prodotta utilizzando alcole etilico di origine agricola, aromatizzata con un distillato di erbe o di spezie.»


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