Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0388

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2014 della Commissione, del 10 aprile 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 113 del 16.4.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/388/oj

    16.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 113/17


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 388/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 10 aprile 2014

    che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che figura nell'allegato I di tale regolamento.

    (2)

    La classificazione dei filetti di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) congelati e salati nelle sottovoci 0304 71 10 e 0304 71 90 (filetti congelati) o nelle sottovoci 0305 32 11 e 0305 32 19 (filetti salati) dipende in ampia misura dal sale contenuto nel prodotto.

    (3)

    Il merluzzo bianco salato, comunemente noto come «baccalà», è un prodotto tradizionale con un tenore complessivo di sale, in peso, uguale o superiore al 12 %, adatto al consumo umano senza ulteriori trasformazioni industriali. In tal caso, il sale ha la funzione di penetrare nella carne dei pesci al fine di conferire al prodotto una lunga durata di conservazione.

    (4)

    I filetti di merluzzo bianco che sono stati salati soltanto leggermente (di solito con un tenore complessivo di sale, in peso, di circa il 2 %, ma, in ogni caso, inferiore al 12 %) presentano caratteristiche oggettive diverse nella misura in cui la conservazione effettiva e duratura dipende essenzialmente da un processo esterno supplementare, quale il congelamento.

    (5)

    Al fine di garantire l'applicazione coerente della nomenclatura combinata, la classificazione dei filetti di merluzzi bianchi congelati e salati nelle sottovoci 0304 71 10 e 0304 71 90 o nelle sottovoci 0305 32 11 e 0305 32 19 dovrebbe pertanto dipendere dal processo che garantisce l'effettiva conservazione del prodotto. Tale interpretazione è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha utilizzato lo stesso criterio seguito per la classificazione delle carni leggermente essiccate e leggermente affumicate (2).

    (6)

    Il merluzzo bianco che è stato salato solo leggermente dovrebbe pertanto essere classificato nelle sottovoci 0304 71 10 e 0304 71 90 nella misura in cui il congelamento è necessario per evitare la degenerazione del prodotto. Se, al contrario, è il sale che garantisce la conservazione del prodotto, i filetti di merluzzo dovrebbero essere classificati nelle sottovoci 0305 32 11 e 0305 32 19.

    (7)

    Una nota complementare dovrebbe pertanto essere inserita nel capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata per garantirne l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.

    (8)

    Pertanto è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Al capitolo 3 della seconda parte della nomenclatura combinata che figura all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è inserita la seguente nota complementare 1:

    «1.

    Ai fini delle sottovoci 0305 32 11 e 0305 32 19, i filetti di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) aventi un tenore complessivo di sale, in peso, uguale o superiore al 12 %, che sono adatti al consumo umano senza ulteriori trasformazioni industriali, sono considerati pesci salati.

    Tuttavia, i filetti di merluzzi bianchi congelati che hanno un tenore complessivo di sale, in peso, inferiore al 12 % sono classificati nelle sottovoci 0304 71 10 e 0304 71 90 nella misura in cui la conservazione effettiva e duratura dipende essenzialmente dal congelamento.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2014

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  Sentenza del 31 maggio 1979 nella causa 183/78, Galster contro Hauptzollamt Amburgo-Jonas (Racc. 1979, pag. 2003).


    Top